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Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 2012, n. 13

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2012
Materia:
240.05 - Previdenza complementare e integrativa

Art. 5
 (Destinatari)
1. Il trattamento pensionistico complementare previsto dalla presente legge è istituito in favore:
a) delle persone fisiche che risiedono nella regione, indipendentemente dal luogo dell'attività lavorativa;
b) delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di lavoro dipendente, pubblico o privato, autonomo, libero professionale o in qualità di soci lavoratori soci di cooperative nel territorio regionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono rappresentati dalle parti che sottoscrivono l'atto costitutivo del Fondo, a condizione che, ove siano lavoratori dipendenti, il relativo contratto collettivo di lavoro ovvero l'accordo nazionale o regionale, avente per oggetto la previdenza complementare, ne preveda la possibilità.
3. Il trattamento pensionistico complementare previsto dalla presente legge è esteso, altresì, alle lavoratrici e ai lavoratori destinatari delle forme istituite a livello nazionale o a livello locale sostitutivo di quello nazionale, ai dipendenti delle aziende sanitarie regionali, degli enti locali appartenenti al comparto unico regionale e della Regione Friuli Venezia Giulia.
4. Lo statuto del Fondo potrà altresì prevedere l'adesione delle persone fiscalmente a carico di uno dei soggetti destinatari di cui ai commi 1 e 3.
5. La Regione è autorizzata a concedere a favore di lavoratrici e lavoratori residenti in regione e iscritti al Fondo, contributi diretti ad assicurare, per limitati periodi di tempo, la copertura contributiva.
6. La Regione altresì individua gli interventi e determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore di soggetti e di lavoratori con contratti di lavoro che prevedono livelli ridotti di contribuzione previdenziale obbligatoria o di lavoratori con discontinuità contributiva.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 12, comma 17, L. R. 27/2012