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Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 2012, n. 13

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2012
Materia:
240.05 - Previdenza complementare e integrativa

Art. 14
 (Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di otto a un massimo di sedici componenti, di cui fino a sei eletti dall'Assemblea in rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori, fino a sei designati in rappresentanza dei datori di lavoro associati e fino a quattro designati in rappresentanza dei lavoratori autonomi e liberi professionisti. Il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione in rappresentanza delle varie componenti sarà definito nel regolamento sulla base della rappresentatività delle parti sottoscrittrici dell'atto costitutivo e dell'effettiva consistenza delle adesioni.
2. Tutti i membri del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
3. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione.
4. I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.
5. Eventuali emolumenti del Consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea dei delegati.