LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 2012, n. 10

Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/05/2012
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
170.06 - Società finanziarie

SEZIONE III
 SOCIETÀ STRUMENTALI
Art. 15
 (Società strumentali)
1. Sono società strumentali della Regione le società a capitale totalmente pubblico nelle quali la stessa detenga una quota azionaria nel rispetto dei requisiti prescritti dall' articolo 13 del decreto legge 223/2006 e dall'articolo 3, commi da 27 a 32 ter, della legge 244/2007 e nei confronti delle quali eserciti il controllo analogo e che operino esclusivamente per la Regione stessa e gli enti pubblici partecipanti. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).
2. La Regione affida direttamente le forniture di beni e servizi e la realizzazione o la gestione di opere pubbliche alle proprie società strumentali il cui oggetto sociale comprenda tali beni, servizi o opere pubbliche.
Art. 16
 (Controllo analogo)
1. La Regione esercita il controllo analogo sulle società strumentali da essa totalmente possedute, di seguito denominate società, in conformità ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e alle disposizioni che regolano le società di capitali.
2. Ai fini della sussistenza del controllo analogo la Regione:
a) provvede alla nomina e alla revoca degli amministratori e dei sindaci delle società;
b) svolge funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell'attività e dettando le eventuali direttive generali per raggiungerli;
c) esercita attività di controllo gestionale e finanziario, qualora necessario, anche attraverso l'esperimento di ispezioni e verifiche, nonché attraverso l'esame di rapporti periodici.
3. Nelle società strumentali a partecipazione pubblica plurima, alle quali partecipa la Regione, il controllo analogo è esercitato dalla Regione anche in forma associata, previe intese tra i soci. Le intese si conformano, compatibilmente con l'assetto societario, alle disposizioni degli articoli da 17 a 19.
4. La Giunta regionale individua le strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo sulle società alle quali la Regione partecipa.
Art. 17
 (Attività di indirizzo)
1. La Giunta regionale esercita l'attività di indirizzo nei confronti delle società attraverso la definizione degli obiettivi strategici, previa informazione sugli stessi alla competente Commissione consiliare, i quali costituiscono, per le stesse, linee guida per la predisposizione dei piani industriali e di ogni altra operazione che rivesta carattere di particolare rilevanza.
2. È riservata alla Giunta regionale la facoltà di impartire alle società specifiche direttive qualora ritenuto opportuno.
Art. 18
 (Attività di controllo)
1. La Giunta regionale esercita il controllo attraverso la preventiva approvazione dei seguenti atti:
a) bilancio d'esercizio delle società;
b) piano industriale e suoi successivi aggiornamenti;
c) modificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa delle società;
d) operazioni industriali o commerciali non previste dal piano industriale, che rivestano carattere di particolare rilevanza o richiedano investimenti significativi sul patrimonio delle società;
e) piano annuale del fabbisogno di risorse umane.
2. In sede di approvazione la Giunta regionale può riservarsi, se del caso, di richiedere alle società di apportarvi modifiche o integrazioni.
3. La Giunta regionale definisce le ulteriori modalità di svolgimento del controllo di cui al comma 1 e le modalità di svolgimento del controllo successivo.
Art. 19
 (Attività di vigilanza)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, le società sono tenute inoltre a trasmettere alla Giunta regionale, secondo le modalità da questa individuate, informative almeno trimestrali relative all'andamento economico e sullo stato di realizzazione del piano industriale.
2. Le società forniscono, altresì, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste dalla Giunta regionale, nonché dalle strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo. Le società, inoltre, su richiesta della Commissione consiliare competente, forniscono la documentazione di cui al periodo precedente.
3. Con provvedimento motivato la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti delle società.