LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 2012, n. 10

Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/05/2012
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
170.06 - Società finanziarie

Art. 29
 (Disposizioni transitorie)
1. Le modifiche agli statuti societari in recepimento delle norme e degli indirizzi di cui alla presente legge sono promosse dall'Amministrazione regionale entro sei mesi dall'approvazione delle deliberazioni di cui agli articoli 8 e 9, fermo restando il rispetto dei negozi giuridici in essere.
2. In sede di prima applicazione dei principi di cui all'articolo 9 resta fermo quanto già intrapreso dall'Amministrazione regionale e quanto stabilito dall' articolo 12, comma 9, della legge regionale 22/2010 .
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 13 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo all'entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, sono fatte salve le nomine già disposte.
4. Per quanto non derogato dalle disposizioni della presente legge, si applica quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili, ove compatibili, anche agli enti strumentali e funzionali della Regione.
6. I rinvii alle disposizioni citate nella presente legge si intendono riferiti al testo vigente alla data di entrata in vigore della presente.
7. Nelle more dell'attuazione della razionalizzazione di cui alla legge regionale 17/2011 , il controllo analogo su Agemont SpA è esercitato nei modi stabiliti dagli articoli da 16 a 19.
8.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 8 abrogato da art. 7, comma 16, L. R. 33/2015