LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 2012, n. 10

Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/05/2012
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
170.06 - Società finanziarie

Art. 19
 (Attività di vigilanza)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, le società sono tenute inoltre a trasmettere alla Giunta regionale, secondo le modalità da questa individuate, informative almeno trimestrali relative all'andamento economico e sullo stato di realizzazione del piano industriale.
2. Le società forniscono, altresì, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste dalla Giunta regionale, nonché dalle strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo. Le società, inoltre, su richiesta della Commissione consiliare competente, forniscono la documentazione di cui al periodo precedente.
3. Con provvedimento motivato la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti delle società.