LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 luglio 2011, n. 9

Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2011
Materia:
120.08 - Informatica
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie

CAPO V
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 10
 (Norme transitorie)
1. Sono confermati i rapporti di lavoro del personale assunto, ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale e intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste), con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge; è confermata, altresì, per detto personale la possibilità di essere preposto alla direzione di servizi dell'Amministrazione regionale.
Art. 11
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale e intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste), nonché l' articolo 82 della legge regionale 4/1991 , gli articoli 42 e 43 della legge regionale 8/1991 , l' articolo 14 della legge regionale 26/2001 , l' articolo 6, comma 28, della legge regionale 20/2002 e l' articolo 6, comma 2, della legge regionale 12/2003 , modificativi della legge stessa;
b) la legge regionale 14 aprile 1983, n. 26 (Sottoscrizione da parte della Regione di azioni di nuova emissione della società Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA);
d) gli articoli 2 e 5 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 31 (Interventi per il potenziamento e lo sviluppo delle attività nel settore dell'informatica nel Friuli - Venezia Giulia);
f) i commi 32, 33 e 34 dell' articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);
g) i commi 17 e 18 dell' articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
h) la legge regionale 5 aprile 2007, n. 6 (Norme per l'apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel SpA), nonché l' articolo 1 della legge regionale 19/2007 modificativo della legge stessa;
i) l' articolo 1 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste), nonché l' articolo 28 della legge regionale 17/2010 modificativo dell'articolo stesso.
Art. 12
 (Clausola valutativa)
1. Entro il mese di giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) verifica dello stato di realizzazione ed esecuzione dei programmi di cui all'articolo 3 e delle azioni poste in essere dall'Amministrazione regionale;
b) funzionamento dell'attività di coordinamento del SIIR, quali enti ne sono venuti a far parte, quali sono i costi e i risparmi dei servizi rispetto l'anno previgente;
c) quali sono le convenzioni stipulate dalla Regione al di fuori dei servizi previsti dal Repertorio di cui all'articolo 4;
d) attuazione e relative criticità del disciplinare di cui all'articolo 9;
e) quali criticità sono emerse in sede di attuazione della presente legge.
Art. 13
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dai disposto di cui all'articolo 4, comma 2, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, a fianco di ciascuna indicati:
unità di bilanciocapitoli
9.3.1.115720, 50
11.3.1.1189156, 1405
11.4.1.11921204
9.3.2.115721, 22, 55, 56
11.3.2.1189180, 182, 190, 542, 1704, 1729
11.3.2.11801492
7.1.1.11314375, 4962
7.1.2.11314464, 4963, 4964


2. Gli oneri derivanti dai disposto di cui all'articolo 4, comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 9.3.2.1157 e al capitolo 186 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 8, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 185 e all'unità di bilancio 9.3.2.1157 e al capitolo 5835 dello stato di previsione della spesa.
Art. 14
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.