LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 luglio 2011, n. 9

Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2011
Materia:
120.08 - Informatica
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie

Art. 9
 (Disciplinare di servizio)
1. I rapporti tra la Regione e Insiel SpA sono regolati da un disciplinare di servizio, relativo ai servizi di sviluppo e gestione del SIIR e delle infrastrutture di telecomunicazione, avente durata di nove anni.
2. Il disciplinare di servizio, il cui contenuto è stabilito e aggiornato dalla Giunta regionale, definisce la tipologia e il contenuto dei servizi resi da Insiel SpA, gli indicatori necessari a misurare la qualità dei servizi e le relative responsabilità dirigenziali in Insiel SpA, i criteri e le modalità di periodica informativa alla Regione.
3.  
( ABROGATO )
(4)
3 bis. In materia sanitaria i rapporti tra Regione e Insiel SpA sono regolati da specifico disciplinare di servizio avente durata di nove anni. Si applica il comma 2.
4. I contenuti e le attività previste dal Programma triennale 2024-2026 vengono recepiti dal Piano operativo previsto dal disciplinare di servizio di cui al comma 1.
5. Gli eventuali ulteriori soci di Insiel SpA disciplinano i rapporti relativi ai servizi resi direttamente dalla società e non compresi nel Repertorio di cui all'articolo 4 tramite autonomi disciplinari di servizio.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 10, comma 15, L. R. 5/2013
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 11, lettera e), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 11, lettera e), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Comma 3 abrogato da art. 11, comma 11, lettera e), numero 2), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 11, lettera e), numero 3), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Comma 4 sostituito da art. 11, comma 11, lettera e), numero 4), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.