LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 2011, n. 7

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  23/06/2011
Materia:
220.03 - Artigianato
210.06 - Economia montana
220.05 - Fiere e mercati

Art. 12
1.
L' articolo 14 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 14
 (Iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A. mediante comunicazione unica)
1. Ai fini dell'iscrizione all'A.I.A. è presentata una dichiarazione al registro delle imprese territorialmente competente, attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana, in conformità alla normativa applicabile al settore di attività, unitamente alla Scia nei casi previsti dalla legge. La ricevuta rilasciata dal registro delle imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, ai sensi dell' articolo 9, comma 3, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 .
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all' articolo 9 del decreto legge 7/2007 , convertito dalla legge 40/2007 , secondo il modello e le regole tecniche stabilite dalla disciplina statale in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto medesimo.
3. L'ufficio dell'Albo, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, procede all'assegnazione del numero di iscrizione e agli adempimenti conseguenti, anche ai fini previdenziali e assistenziali, secondo le procedure previste dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese.
4. La dichiarazione di cui al comma 1, da presentarsi prima o contestualmente all'inizio dell'attività, determina l'iscrizione all'A.I.A. con efficacia dalla data di presentazione della dichiarazione medesima.
5. Le dichiarazioni di modifica, di cessazione e di perdita dei requisiti sono presentate, anche ai fini previdenziali e assistenziali, con le modalità di cui al comma 2, entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento, con efficacia dalla data dell'evento medesimo.
6. Qualora l'ufficio dell'Albo rilevi la carenza di uno o più requisiti dichiarati ai sensi dei commi 1 e 5 in merito alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti medesimi e nei casi previsti dalla legge, trasmette gli atti alla Commissione, la quale procede alle opportune ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. I provvedimenti conseguenti alle ispezioni e ai controlli di cui al comma 6 sono adottati dalla Commissione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica da parte dell'ufficio dell'Albo e notificati all'impresa artigiana, all'INPS e all'INAIL nel termine di quindici giorni dall'adozione degli stessi. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.
8. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 7 può essere sospeso, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, al fine di acquisire eventuali integrazioni della documentazione.>>.