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Legge regionale 8 aprile 2011, n. 5

Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.

TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/04/2011
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 11
 (Norma finanziaria)
1. Gli oneri relativi al disposto di cui all'articolo 5, comma 2, all'articolo 6, commi 1 e 2, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 6800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
2. Gli oneri relativi al funzionamento del tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 con riferimento al capitolo 9806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 con riferimento al capitolo 1178 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 che si istituisce "per memoria" con la denominazione "Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazione del divieto di coltivazione di OGM in agricoltura".