LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 aprile 2011, n. 4

Modifiche alle leggi regionali 22/2010, 11/2009, 4/2005, 3/2001 e 13/2009 in materia di agevolazioni alle imprese, di sportello unico per le attività produttive e di accordi di programma.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

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Data di entrata in vigore:
  07/04/2011
Materia:
220.01 - Industria
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 2
1. All'articolo 2 (finalità 1 - attività economiche) della legge regionale 22/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Ai sensi dell' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell' articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e dell' articolo 39, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nel limite massimo determinato dall'articolo 1, comma 13, contributi nella forma di credito d'imposta per le seguenti finalità:
a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale;
b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale;
c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata.>>;

b)
al comma 3 dopo le parole << oneri previdenziali obbligatori versati dalle imprese >> sono inserite le seguenti: << nell'anno solare 2010 >> e le parole << con riferimento al periodo d'imposta precedente alla data di presentazione dell'istanza di contributo, >> sono soppresse;

c)
al comma 6 le parole << di chiusura del periodo d'imposta precedente a quello rispetto al quale si richiede il contributo >> sono sostituite dalle seguenti: << del 31 dicembre 2010 >>;

d)
il comma 8 è abrogato;

e)
al comma 9 le parole << dalla data di chiusura del periodo d'imposta rispetto al quale si richiede il contributo >> sono sostituite dalle seguenti: << a decorrere dalla data di assunzione di ciascun dipendente >>;

f)
al comma 11 le parole << nell'esercizio precedente alla data di presentazione dell'istanza di contributo >> sono sostituite dalle seguenti << nell'anno solare 2010 >>;

g)
il comma 18 è sostituito dal seguente:
<<18. Con apposito regolamento da approvarsi sentita la competente Commissione consiliare, anche al fine di garantire il rispetto del limite massimo delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, nonché le tipologie di soggetti agevolabili e gli eventuali criteri di priorità per la concessione dei contributi.>>.