LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3

Norme in materia di telecomunicazioni.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/04/2011
Materia:
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
440.10 - Inquinamento elettromagnetico
150.03 - Radio e telediffusione
430.07 - Ordinamento della comunicazione

Art. 29
 (Norme finali e transitorie)
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni della legge regionale 28/2004 .
2. I Piani comunali di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, adottati ai sensi della legge regionale 28/2004 alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il loro iter di approvazione secondo la normativa previgente.
3. I Piani di cui al comma 2 che concludono l'iter di approvazione e quelli già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini dell'applicazione delle presenti norme tengono luogo del regolamento di cui all'articolo 16.
4. Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005 rimane in vigore esclusivamente per le parti relative alle azioni per i risanamenti, alle verifiche tecniche, alla modulistica e documentazione, di cui ai titoli II e III del regolamento medesimo, per quanto compatibili con la presente legge.
5. Ai fini degli adempimenti tecnici relativi alle procedure per l'installazione degli impianti di cui all'articolo 15 e all'accertamento, da parte di ARPA, del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 36/2001 , trovano applicazione le disposizioni del regolamento di cui al comma 4.