LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17

Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione.

TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/12/2011
Materia:
210.06 - Economia montana
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
230.01 - Organizzazione turistica
340.04 - Associazionismo

CAPO III
 RINNOVO DI CONCESSIONI DI RIFUGI ALPINI
Art. 14
 (Rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), e nelle more dell'approvazione di una disposizione organica per la gestione delle strutture alpine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rinnovare per un anno la concessione dei rifugi alpini di proprietà alle sezioni del Club alpino italiano (CAI) assegnatarie delle strutture medesime.
Art. 15
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.