LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3

Norme in materia di telecomunicazioni.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/04/2011
Materia:
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
440.10 - Inquinamento elettromagnetico
150.03 - Radio e telediffusione
430.07 - Ordinamento della comunicazione

Art. 29
 (Norme finali e transitorie)
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni della legge regionale 28/2004 .
2. I Piani comunali di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, adottati ai sensi della legge regionale 28/2004 alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il loro iter di approvazione secondo la normativa previgente.
3. I Piani di cui al comma 2 che concludono l'iter di approvazione e quelli già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini dell'applicazione delle presenti norme tengono luogo del regolamento di cui all'articolo 16.
4. Le modalità di presentazione delle istanze e della relativa documentazione tecnica, nonché delle procedure per l'accertamento della conformità del progetto ai limiti di campo elettromagnetico sono definite dall'ARPA in accordo con le strutture regionali competenti in materia di ambiente e telecomunicazioni.
5.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 205, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2Comma 5 abrogato da art. 205, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024