LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2010, n. 7

Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/06/2010
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne
310.06 - Problemi della famiglia
310.02 - Assistenza sociale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

CAPO III
 DISCIPLINA DELLA FUNZIONE DI GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2014 . Le disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale, come stabilito dall'art. 14, comma 2, della medesima L.R. 9/2014.
2Il Presidente e i componenti il Garante regionale, eletti dal Consiglio regionale, sono stati nominati con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 336 dd. 21/7/2014, con decorrenza 1° settembre 2014.
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 285, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Comma 1 bis aggiunto da art. 285, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2014 . Le disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale, come stabilito dall'art. 14, comma 2, della medesima L.R. 9/2014.
4Il Presidente e i componenti il Garante regionale, eletti dal Consiglio regionale, sono stati nominati con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 336 dd. 21/7/2014, con decorrenza 1° settembre 2014.
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 286, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Comma 3 abrogato da art. 286, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2014 . Le disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale, come stabilito dall'art. 14, comma 2, della medesima L.R. 9/2014.
4Il Presidente e i componenti il Garante regionale, eletti dal Consiglio regionale, sono stati nominati con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 336 dd. 21/7/2014, con decorrenza 1° settembre 2014.
Art. 51

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2014 . Le disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale, come stabilito dall'art. 14, comma 2, della medesima L.R. 9/2014.
2Il Presidente e i componenti il Garante regionale, eletti dal Consiglio regionale, sono stati nominati con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 336 dd. 21/7/2014, con decorrenza 1° settembre 2014.
Art. 52
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, a decorrere dall'1 gennaio 2011, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge regionale 49/1993 ;
b) il comma 1 dell'articolo 16 e il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
c) il comma 1 dell'articolo 2 e il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 marzo 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici alle dipendenze funzionali del difensore civico, del tutore dei minori e del Comitato regionale per le comunicazioni, nonché modifica all' articolo 83 della legge regionale 13/1998 istitutivo della Commissione regionale per le servitù militari);
d) il comma 35 dell'articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 ).