LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2010, n. 7

Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/06/2010
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne
310.06 - Problemi della famiglia
310.02 - Assistenza sociale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 55
 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi)
1. Al fine di assicurare una piena valorizzazione dei nuclei familiari, nei casi in cui le singole leggi regionali subordinano l'effettuazione di interventi ovvero commisurano le tariffe dei servizi o il concorso degli utenti alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti, detta valutazione è effettuata, anche in deroga alle predette leggi, facendo riferimento al reddito, a elementi significativi del patrimonio e alla residenza.
2. Con regolamento regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere vincolante della Commissione consiliare competente, sono fissati gli ambiti di applicazione settoriale, i criteri e le modalità per la determinazione e la valutazione del reddito, degli elementi patrimoniali e della residenza, i criteri per la determinazione della composizione del nucleo familiare cui riferire le condizioni economiche, nel rispetto dei seguenti principi generali:
a) la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti deve avvenire con criteri omogenei per tutte le leggi di settore;
b) l'impiego, anche con criteri di gradualità, di modelli che combinino gli elementi di reddito, patrimoniali e di residenza individuati.
3. La Giunta regionale, in attuazione del regolamento di cui al comma 2, stabilisce le modalità per la presentazione da parte dei soggetti richiedenti delle dichiarazioni necessarie per l'acquisizione degli elementi di valutazione delle condizioni economiche, nonché le modalità per l'aggiornamento delle dichiarazioni qualora intervengano modificazioni negli elementi considerati per la valutazione.
4. Le dichiarazioni di cui al comma 3 sono utilizzate con riferimento a tutte le istanze presentate alla Regione per l'ottenimento di benefici la cui attribuzione sia subordinata alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti a decorrere dal termine fissato dalla Giunta regionale e la cui deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.