LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali.

TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/03/2010
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 8
  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 15/2000)
1.
Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), è sostituito dal seguente:
<<1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, i Comuni e gli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, nella preparazione dei pasti utilizzano prevalentemente almeno una delle seguenti tipologie di materie prime:
a) produzioni ottenute da coltivazioni e trasformazioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, provenienti per almeno il 20 per cento da aziende singole o associate con sede operativa o unità tecnica produttiva in regione;
b) prodotti dichiarati tipici con appositi decreti ministeriali o dichiarati tradizionali ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 ), provenienti esclusivamente da aziende singole o associate con sede operativa o unità tecnica produttiva in regione;
c) prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta) certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, o STG (specialità tradizionale garantita) certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, provenienti esclusivamente da aziende singole o associate con sede operativa o unità tecnica produttiva in regione.>>.

3.
Alla fine del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2000 sono aggiunte le parole: << o prodotti DOP, IGP o STG >>.

4.
Alla fine del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2000 sono aggiunte le parole: << di certificazione DOP, IGP o STG >>.