LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali.

TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/03/2010
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 7
 (Regolamento di attuazione)
1. Con uno o più regolamenti da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuati:
a) criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività di supporto tecnico e logistico nella realizzazione dei mercati rurali di cui all'articolo 3, comma 1;
b) criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività di supporto tecnico e logistico per l'allestimento degli spazi adibiti alla vendita dei prodotti agricoli regionali negli esercizi di cui all'articolo 4;
c) criteri e modalità per l'assegnazione del contrassegno di cui all'articolo 5;
d)   ( ABROGATA )
e) modalità per lo svolgimento dei controlli derivanti dall'applicazione della presente legge.
(1)
2. Ove necessario, le norme regolamentari di cui al comma 1 sono notificate alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Note:
1Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 10, L. R. 5/2013 , che introduce il comma 57 quater all'art. 6, L.R. 1/2004.