Art. 6
(Promozione dei prodotti agricoli regionali)
2. La Regione, nell'ambito delle attività promozionali dell'ERSA, realizza appositi circuiti per la diffusione e la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali.
3.
Nell'ambito delle finalità di cui al comma 2 l'ERSA:
a) diffonde il calendario dei mercati rurali;
b) predispone, aggiorna e diffonde l'elenco delle imprese che effettuano attività di vendita diretta nei locali dell'azienda, nonché degli esercizi commerciali che, ai sensi dell'articolo 4, predispongono spazi per la vendita esclusiva di prodotti agricoli regionali;
c) predispone, aggiorna e diffonde l'elenco delle imprese esercenti attività di ristorazione o delle strutture ricettive operanti in regione che ottengono il contrassegno di cui all'articolo 5;
d)
( ABROGATA )
d bis) attua iniziative di valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli regionali anche al di fuori del territorio regionale.
4. Al fine di favorire la riconoscibilità dei prodotti agricoli regionali e delle relative forme di impiego e vendita, l'ERSA adotta un progetto di immagine coordinata per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
Note:
1Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 2, comma 29, L. R. 11/2011
2Comma 1 abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 5/2013 , che introduce il comma 57 quater all'art. 6, L.R. 1/2004.
3Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 1, comma 10, L. R. 5/2013 , che introduce il comma 57 quater all'art. 6, L.R. 1/2004.