LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  05/01/2011
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 7
 (Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
2 bis.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la prosecuzione del ciclo di studi intrapreso dagli studenti già frequentanti, nell'anno accademico 2009 - 2010, il secondo anno del corso triennale dell'Accademia di belle arti di Venezia - sezione staccata di Villa Manin in Passariano (Codroipo), che nell'anno 2010 ha cessato l'attività. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Azienda speciale di Villa Manin una dotazione finanziaria di 10.000 euro da destinarsi alla concessione, in misura uguale per ciascuno degli studenti suddetti che risultino iscritti nell'anno accademico 2010 - 2011 al terzo anno del corso medesimo, di assegni di studio una tantum a parziale ristoro delle maggiori spese derivanti dal trasferimento a Venezia della sede di tutte le attività accademiche.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5058 e del capitolo 5347 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8. I beneficiari di cui all'articolo 4, comma 95, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), sono autorizzati all'utilizzo dei contributi regionali concessi ai sensi della medesima legge, nei limiti dell'importo concesso alla data del 31 dicembre 2010, per la realizzazione di interventi diversi da quelli finanziati, purché rientranti nelle tipologie di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne - Legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, articolo 4, commi 95, 96 e 97), per la tutela della funzione sociale, educativa e di integrazione della famiglia garantita dalla scuola materna.
9. La domanda del soggetto beneficiario, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico del nuovo intervento, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Previa deliberazione della Giunta regionale, la Direzione competente procede alla conferma del contributo nei limiti dell'importo concesso o alla relativa rideterminazione.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi assegnati al Comune di San Quirino con deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 1643 per le finalità previste dall'articolo 4, comma 94, della legge regionale 1/2005 e dall'articolo 4, comma 26, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), per l'acquisizione delle aree interessate e i lavori di sistemazione della viabilità a servizio della scuola materna.
11. Gli oneri relativi all'applicazione del comma 10 fanno carico all'unità di bilancio 6.1.2.5059 e ai capitoli 3409 e 3420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, a valere sulle risorse già prenotate a tal fine.
12.
I commi dal 12 al 15 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), sono abrogati.

13. All'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 193 dopo le parole << Entro il termine previsto dall'avviso di riferimento, >> sono inserite le seguenti: << per le iniziative formative che prevedono l'effettuazione di esami o prove finali, >>;

b)
il comma 194 bis è sostituito dal seguente:
<<194 bis. Ove previsto dagli avvisi di riferimento, la procedura di cui ai commi 193 e 194 si applica anche alle iniziative cofinanziate dal Fondo sociale europeo (FSE) che non prevedono esami o prove finali.>>;

c)
dopo il comma 196 è inserito il seguente:
<<196 bis. La certificazione, da parte dei soggetti di cui al comma 193, del rendiconto delle spese sostenute è esclusa nel caso di iniziative per le quali trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), punto ii) o punto iii), del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 , come modificato dall' articolo 1 del regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009.>>.

14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, commi 193, 194 bis e 196 bis, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 13, fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5063 e al capitolo 5960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
15.  
( ABROGATO )
16.  
( ABROGATO )
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università di Udine un contributo straordinario pluriennale di complessivi 2 milioni di euro per spese d'investimento, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) completamento ristrutturazione, arredo e attrezzature ex Istituto Toppo Wassermann per la Scuola Superiore di cui all'articolo 40 dello statuto;
b) completamento ristrutturazione, arredo e attrezzature ex scuola Maria Bambina per la sede dei dipartimenti di area umanistica;
c) infrastrutture e impianti, arredo e attrezzature per il completamento del campus universitario Rizzi.
17 bis. In caso di stipulazione di mutuo per gli interventi di cui al comma 17, il contributo è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.
18. Ai fini di cui al comma 17 l'Università di Udine presenta alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere il contributo, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con il provvedimento di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 3332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2030 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
20.
I commi 62 e 63 dell'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000), sono abrogati.

21.  
( ABROGATO )
22.  
( ABROGATO )
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 169.810,72 euro a favore del soggetto coordinatore dei Centri di ricerca per l'attività svolta nell'anno 2010 ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).
24. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23 fanno carico dell'unità di bilancio 6.5.1.1130 e al capitolo 5147 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
25.
Fatti salvi gli effetti di cui al comma 23, l'articolo 31 della legge regionale 26/2005 è abrogato.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pluriennale per le spese d'investimento di complessivi 2 milioni di euro a favore del Comune di Trieste, sia in conto capitale che in conto interessi, a copertura integrale delle spese per la manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici di propria competenza.
27. Ai fini di cui al comma 26 il Comune di Trieste presenta alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture ed edilizia, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere il contributo corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con il provvedimento di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
28. Ai fini della concessione del contributo viene assicurata priorità agli interventi sugli edifici scolastici per opere, anche manutentive, atte ad assicurare migliori livelli di servizio.
29. Per le finalità di cui al comma 26 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 1751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2030 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione "Collegio della Provvidenza" - onlus, con sede in Udine, un contributo in conto capitale di 210.000 euro da ripartirsi in 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, per la realizzazione, nell'immobile di proprietà della Fondazione suddetta, di interventi edilizi volti all'adeguamento della struttura dedicata alle attività scolastiche, in funzione della creazione di nuove aule, nonché di lavori di messa a norma e adeguamento dell'immobile stesso alla vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
30 bis. La concessione del contributo di cui al comma 30 è subordinata alla procedura della determinazione della spesa ammissibile come previsto dall' articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Al medesimo contributo non si applica la disposizione di cui all' articolo 60 della legge regionale 14/2002 .
31. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una dettagliata relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 si provvede all'erogazione totale anticipata della rispettiva quota annuale del contributo determinata sulla base dell'importo complessivo richiesto con la domanda di cui al presente comma. Il rendiconto unico delle spese totali deve essere presentato entro il 31 dicembre 2013.
32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa complessiva di 210.000 euro suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 1752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Spilimbergo un contributo straordinario per garantire la sicurezza degli alunni delle scuole elementari mediante la realizzazione di un percorso pedonale che colleghi le scuole alla mensa comunale.
34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 4133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sacile un contributo straordinario per la ristrutturazione delle palestre "ex scuola media I. Nievo".
37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 4134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Friuli Innovazione, Centro di ricerca e di trasferimento tecnologico-società consortile a responsabilità limitata, contributi ordinari per lo sviluppo dell'attività di ricerca scientifica e per l'attività istituzionale dell'ente.
40. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa complessiva di 270.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.3300 e del capitolo 6059 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio 2011.
41.
Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 26/2005, è aggiunto il seguente:
<<2 bis. La Regione promuove l'attività dei distretti di cui al comma 1 mediante la concessione di contributi ai soggetti gestori dei distretti medesimi, per l'attuazione di progetti finalizzati al rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione e di trasferimento tecnologico e alla realizzazione di un efficace sistema di relazioni interindustriali nell'ambito dei rispettivi settori di riferimento.>>.

42.
Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 26/2005 dopo le parole << configurazione del distretto >> sono aggiunte le seguenti: << e definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 29, comma 2 bis >>.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i soggetti di cui ai commi 2 quater e 2 quinquies dell' articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per le finalità in esso previste.
43 bis. Sono ammissibili a finanziamento le attività di:
a) rappresentanza e partecipazione alle reti locali di aggregazione e ai gruppi di lavoro costituiti in attuazione della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
b) networking e animazione territoriale anche in sinergia con gli altri soggetti territoriali già attivi su ambiti analoghi, per il coinvolgimento e la partecipazione al Distretto dell'innovazione di potenziali attori interessati e per lo sviluppo di progettualità future nell'area di specializzazione di competenza;
c) osservatorio tecnologico e formativo per l'ampliamento e l'approfondimento della mappatura delle competenze del sistema territoriale, di raccolta delle necessità attese dagli attori territoriali in termini di formazione e sviluppo anche in un'ottica di implementazione della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione nell'area di specializzazione di competenza;
d) animazione per l'incontro tra domanda e offerta di ricerca e innovazione (call for ideas) in un'ottica di collaborazione con i parchi scientifici e tecnologici per la creazione di percorsi di open innovation nell'area di specializzazione di competenza;
e) valorizzazione della formazione anche con la partecipazione ai poli tecnico professionali afferenti agli ambiti settoriali di competenza;
f) collaborazione con il sistema universitario regionale al fine di garantire negli ambiti settoriali di riferimento un'ampia diffusione delle opportunità afferenti la ricerca e l'alta formazione offerte dal sistema universitario stesso anche per il rafforzamento della collaborazione tra il sistema scientifico e le imprese;
g) divulgazione della conoscenza degli ambiti settoriali di competenza anche mediante l'attivazione di sinergie con gli attori culturali del territorio;
h) partecipazione alle attività dei Cluster Tecnologici Nazionali di riferimento, alle piattaforme tecnologiche nazionali ed europee di riferimento e networking a livello macro-regionali con la finalità di conseguire un ambito strutturato a livello territoriale di confronto allargato anche in un'ottica di implementazione della strategia dell'Unione europea per la Regione Alpina (EUSALP) e della Strategia dell'Unione europea per la Regione Adriatico - ionica (EUSAIR);
i) partecipazione a iniziative e programmi nazionali e internazionali finalizzati all'ampliamento della rete di relazioni utili al territorio.
43 ter. Sono ammissibili a finanziamento le spese riferite ad attività che si sviluppano nell'arco di un triennio, purché previste in un documento di programmazione di durata almeno triennale approvato dai competenti organi dei soggetti di cui al comma 43. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.
44. Per ciascuna annualità di riferimento, il riparto delle risorse a favore dei soggetti di cui al comma 43 è stabilito con decreto del Direttore competente in materia di ricerca in misura proporzionale alle spese ammissibili a finanziamento e nel rispetto delle intensità di aiuto. Il contributo di ciascuna annualità è proporzionalmente ridotto in misura uguale per i due soggetti beneficiari qualora le risorse disponibili a bilancio siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo.
45. Per le finalità previste dal comma 2 bis dell'articolo 29 della legge regionale 26/2005, come aggiunto dal comma 41, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.3300 e del capitolo 6061 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
46. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella G.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 7, comma 18, L. R. 11/2011
2Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 7, comma 19, L. R. 11/2011
3Parole sostituite al comma 30 da art. 7, comma 54, lettera a), L. R. 11/2011
4Comma 30 bis aggiunto da art. 7, comma 54, lettera b), L. R. 11/2011
5Parole sostituite al comma 31 da art. 7, comma 54, lettera c), L. R. 11/2011
6Parole aggiunte alla lettera b) del comma 17 da art. 7, comma 74, lettera a), L. R. 11/2011
7Parole aggiunte alla lettera c) del comma 17 da art. 7, comma 74, lettera b), L. R. 11/2011
8Comma 17 bis aggiunto da art. 7, comma 74, lettera c), L. R. 11/2011
9Parole sostituite al comma 43 da art. 9, comma 41, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
10Comma 44 sostituito da art. 9, comma 42, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11Comma 15 abrogato da art. 44, comma 1, lettera h), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
12Comma 16 abrogato da art. 44, comma 1, lettera h), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
13Parole aggiunte al comma 39 da art. 7, comma 68, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
14Parole sostituite al comma 43 da art. 7, comma 71, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
15Comma 43 sostituito da art. 7, comma 16, L. R. 6/2013
16Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 4, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
17L'ARDISS è costituita dall'1 gennaio 2014, a seguito del DPReg. 19 marzo 2013 n. 50/Pres. (BUR 3/4/2013 n. 14) e del DPReg. 14 settembre 2013, n. 168/Pres. (BUR 25/9/2013, n. 39).
18Parole soppresse al comma 43 da art. 7, comma 4, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
19Parole sostituite al comma 43 da art. 4, comma 11, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
20Comma 43 bis aggiunto da art. 4, comma 11, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
21Comma 43 ter aggiunto da art. 4, comma 11, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
22Comma 44 sostituito da art. 4, comma 11, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
23Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 8, comma 37, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
24Comma 21 sostituito da art. 8, comma 39, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
25Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera zz), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
26Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera zz), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
27Comma 2 bis abrogato da art. 56, comma 1, lettera zz), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
28Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera zz), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
29Comma 6 abrogato da art. 56, comma 1, lettera zz), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
30Comma 7 abrogato da art. 56, comma 1, lettera zz), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
31Comma 21 abrogato da art. 8, comma 19, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
32Comma 22 abrogato da art. 8, comma 19, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
33Parole sostituite al comma 43 da art. 7, comma 3, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
34Comma 43 sostituito da art. 7, comma 40, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
35Parole sostituite al comma 43 bis da art. 7, comma 40, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
36Comma 43 ter sostituito da art. 7, comma 40, lettera c), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
37Comma 44 sostituito da art. 7, comma 40, lettera d), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.