LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2011
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 4
 (Finalità 3 - gestione del territorio)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.
Al comma 34 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), così come modificato dall'articolo 134, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), le parole << il 45 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << la percentuale determinata dalla Giunta regionale >>.

7.
Il comma 35 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007, così come modificato dall'articolo 134, comma 1, lettera b), della legge regionale 17/2010, è sostituito dal seguente:
<<35. I contributi di cui al comma 34 sono concessi sulla base dei parametri individuati dalla Giunta regionale.>>.

8. Al comma 36 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007, così come modificato dall'articolo 134, comma 1, lettera c), della legge regionale 17/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo periodo dopo le parole << percentuale minima >> sono aggiunte le seguenti: << , determinata dalla Giunta regionale, >>;

b)
al primo periodo le parole << del 45 per cento >> sono soppresse;

c)
al secondo periodo dopo le parole << hanno raggiunto >> sono inserite le seguenti: << la percentuale minima determinata dalla Giunta regionale di >>;

d)
al secondo periodo la parola << una >> è soppressa;

e)
al secondo periodo le parole << pari ad almeno il 45 per cento >> sono soppresse.

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 34, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 6, fanno carico all'unità di bilancio 3.3.2.1061 e al capitolo 2414 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Brugnera un contributo straordinario per la riqualificazione di piazze e arredi urbani nel territorio.
11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 4135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Sacile un contributo straordinario per la realizzazione nel territorio comunale di un fontanello d'acqua refrigerata e refrigerata gassata con sistema di pagamento.
14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 4136 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
16. In via di interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 ), il riferimento all'articolo 15, comma 6 bis, della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), si intende effettuato all'articolo 12, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).
17.  
( ABROGATO )
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province contributi per l'istituzione in via sperimentale di servizi di trasporto pubblico locale, flessibili aggiuntivi o sostitutivi del servizio erogato, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, della legge regionale 23/2007, che interessano la popolazione residente nei territori montani delimitati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 33/2002.
19. Le risorse di cui al comma 18 sono assegnate, con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto in pari quota, della superficie di territorio montano e della popolazione residente nel territorio montano, di ciascuna Provincia.
20. Le Province presentano la domanda di concessione dei finanziamenti di cui al comma 18 entro il 31 maggio di ogni anno. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del finanziamento.
20 bis. Per l'anno 2013 le istanze di cui al comma 20 sono presentate entro il 30 settembre 2013.
21.  
( ABROGATO )
22. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.7.1.1067 e del capitolo 3980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
23. La Protezione Civile regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile a ristoro delle spese sostenute o da sostenere per interventi contingibili e urgenti effettuati in dipendenza degli eccezionali eventi atmosferici del 23 luglio 2010. Tali interventi devono intendersi collegati a ordinanze emesse o da emettersi per ovviare a situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e di compromissione ambientale del territorio mediante azioni di recupero e smaltimento di materiali contenenti amianto, rinvenuti nell'ambito dei rispettivi territori comunali.
24. La spesa ammissibile ai contributi di cui al comma 23 potrà essere comprensiva degli oneri di trasporto e di smaltimento dei rifiuti medesimi.
25. I contributi di cui al comma 23 possono essere concessi anche per interventi iniziati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, purché l'inizio dei lavori di rimozione dei materiali contenenti amianto o le attività di smaltimento dei rifiuti relativi agli interventi stessi sia posteriore alla data del 23 luglio 2010, purché il Comune interessato sia inserito nell'elenco dei territori dichiarati colpiti da tale eccezionale evento atmosferico.
26. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23, pari a 100.000 euro per l'anno 2011, fanno carico all'unità di bilancio 3.9.1.1070 e al capitolo 4161 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
27. I massimali contributivi indicati dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 ), come elevati dall'articolo 5, comma 62, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono incrementati del 15 per cento.
28. L'incremento di cui al comma 27 si applica anche nei confronti dei soggetti collocati in posizione utile nelle graduatorie valide per gli anni dal 2006 al 2010. A tal fine l'integrazione del contributo è concessa su domanda da presentarsi al Comune entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei casi in cui i lavori risultino essere già intrapresi, l'integrazione è erogata in unica soluzione ad accertamento della regolare esecuzione degli stessi.
29. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 27 fanno carico all'unità di bilancio 3.9.2.1072 e al capitolo 9548 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
30.
Il comma 15 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è sostituito dal seguente:
<<15. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in relazione alle materie di competenza della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, ad affidare incarichi a soggetti terzi pubblici e privati, ad acquisire idonea strumentazione tecnico-scientifica per lo svolgimento di indagini finalizzate all'attività di vigilanza, di ricerca, di indirizzo, di studio, a sostenere le spese connesse all'esercizio e alla manutenzione della strumentazione e dei mezzi in dotazione nonché alla manutenzione delle opere pubbliche di sistemazione idrogeologica.>>.

31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 15, della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 30, fanno carico:
a) relativamente alle spese correnti all'unità di bilancio 3.10.1.2005 e ai capitoli 2283 e 2311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011;
b) relativamente alle spese d'investimento all'unità di bilancio 3.10.2.2005 e ai capitoli 2317 e 2267 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere progetti innovativi nel settore ambientale:
a) per un'iniziativa di prevenzione e riduzione dei rifiuti e di riutilizzo a fini sociali con la collaborazione dell'Associazione di promozione sociale Animaimpresa e degli enti locali;
b) per la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del fiume Tagliamento con la collaborazione dei Comuni di Ragogna, Dignano, Pinzano, San Daniele, Forgaria e Spilimbergo.
32 bis. Ai fini della realizzazione del progetto innovativo, i Comuni di cui al comma 32, lettera b), costituiscono una delle forme collaborative previste dall' articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), individuando quale Comune capofila, il Comune di Ragogna.
33. La domanda per la concessione del contributo per l'iniziativa di cui al comma 32, lettera a), è presentata dall'Associazione Animaimpresa alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. In sede di rendicontazione della spesa sostenuta, l'Associazione di promozione sociale Animaimpresa, indica gli enti locali che hanno aderito al progetto innovativo e presenta i relativi atti di adesione. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32, lettera b), è presentata, con le stesse modalità, dal Comune di Ragogna a favore del quale, sono disposte la concessione e l'erogazione del contributo a sostegno del progetto innovativo di cui al comma 32, lettera b).
33 bis. I contributi a sostegno dei progetti innovativi di cui al comma 32 sono cumulabili con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
33 ter. La concessione dei contributi a sostegno dei progetti innovativi di cui al comma 32 si intende effettuata per l'intervento finanziato e non per le singole voci o importi di spesa risultanti dal quadro economico di spesa del progetto innovativo.
34. Per le finalità previste dal comma 32, lettera a), è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2006 e del capitolo 2099 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
35. Per le finalità previste dal comma 32, lettera b), è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2006 e del capitolo 2098 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
36. I limiti di costo previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2112/SGS dell'8 agosto 1986 e dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2874/SGS del 30 settembre 1996, non si applicano ai fini della determinazione dell'importo ammissibile a finanziamento per i lavori di demolizione del prefabbricato adibito a centro sociale polifunzionale nel Comune di Moggio Udinese di cui all'articolo 5, comma 63, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), in base ai correnti valori di mercato. Il relativo progetto è redatto dall'ufficio tecnico comunale in base ai correnti valori di mercato.
37.
Al comma 64 dell'articolo 5 della legge regionale 12/2009 le parole << 30 dicembre 2010 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2012 >>.

38.
L'articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 (Interventi regionali per i centri storici), come sostituito dall'articolo 153 della legge regionale 17/2010, è abrogato.

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso in base all'articolo 4, comma 109, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), anche in difetto della rendicontazione amministrativa purché siano state acquisite le previste certificazioni sulla regolarità tecnica dei lavori realizzati.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione dei lavori di rimozione di materiali con amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici o da locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), nel testo vigente il 25 novembre 1998, nel caso in cui siano stati realizzati lavori diversi da quelli previsti nel progetto sulla base del quale è stato concesso il finanziamento, a condizione che detti lavori rientrino nelle finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 13/1998.
41. Ai fini di cui al comma 40, gli enti beneficiari presentano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla struttura regionale che ha concesso il contributo, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo.
42. I finanziamenti concessi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976 che siano state ultimate dopo la scadenza dei termini stabiliti e prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono confermati a tutti gli effetti. Il termine per la conclusione dei procedimenti espropriativi dei lavori medesimi è nuovamente fissato al 31 dicembre 2025.
43. Il termine per l'ultimazione dei lavori e dei procedimenti amministrativi ed espropriativi delle opere di cui al comma 42, non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, è nuovamente fissato al 31 dicembre 2025.
44.  
( ABROGATO )
45.  
( ABROGATO )
46.  
( ABROGATO )
47.  
( ABROGATO )
48.
Dopo l'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è aggiunto il seguente:
<<Art. 12 bis
 
1. Le convenzioni stipulate a sensi dell' articolo 8 della legge 10/1977 e dell'articolo 12 possono essere sostituite con nuove convenzioni con conseguente modifica del regime vincolistico degli immobili realizzati soltanto dopo cinque anni dal rilascio del certificato di abitabilità/agibilità al quale va riconosciuto il contenuto di positivo accertamento dell'adempimento di tutte le obbligazioni condizionanti detto rilascio, sia a contenuto urbanistico che pattizio.
2. Per detta sostituzione che comporti l'anticipata eliminazione dei vincoli va richiesto un corrispettivo definito secondo la seguente formula:
formula
dove: t = durata originale della convenzione, in numero di giorni, e dove: p =durata del periodo già trascorso della convenzione originaria, in numero di giorni.
3. Per la sostituzione delle convenzioni operate per gli immobili realizzate in ambito PEEP il corrispettivo rimane determinato ai sensi dell' articolo 31, comma 48, della legge 448/1998 , mentre per l'anticipata eliminazione dei vincoli si applicherà la formula di cui al precedente comma 2.
4. Il corrispettivo prestato per la sostituzione delle convenzioni è sostitutivo anche dell'applicazione di eventuali sanzioni pecuniarie.
5. L'efficacia ex tunc delle convenzioni che verranno stipulate in sostituzione delle precedenti determinerà per gli eventuali trasferimenti, comunque già operati, la necessità di riferire alla data del trasferimento stesso le modalità applicative della formula di cui al comma 2 con addebito del relativo onere all'alienante.>>.

49.  
( ABROGATO )
50.
Al comma 1 dell'articolo 76 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), le parole << , da inoltrarsi entro sessanta giorni alla struttura concedente l'incentivo, >> sono soppresse.

51. Al fine di favorire la realizzazione delle politiche abitative regionali e nel contempo incentivare gli interventi di edilizia residenziale di qualità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un Fondo di rotazione dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, destinato alla concessione di anticipazioni alle imprese edili certificate SOA, per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale.
52. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).
53. Le dotazioni del Fondo possono essere alimentate:
a) dai conferimenti della Regione;
b) dai conferimenti dello Stato, di enti pubblici economici e imprese;
c) dai conferimenti delle autonomie locali e funzionali;
d) dai rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;
e) dagli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria.
54. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo attraverso la Direzione centrale competente in materia di edilizia residenziale.
55. Con apposito regolamento, approvato previo parere della competente Commissione consiliare, nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di stato "de minimis" vengono disciplinati:
a) i requisiti e le modalità di partecipazione dei soggetti terzi alla dotazione del Fondo;
b) i requisiti delle imprese beneficiarie;
c) le modalità di funzionamento del Fondo;
d) i requisiti qualitativi, anche energetici, degli alloggi da realizzare o recuperare;
e) le modalità di determinazione del tasso di remunerazione della quota del Fondo alimentata da risorse di terzi.
56. Il gestore del Fondo è individuato in conformità alla normativa nazionale e regionale sui contratti pubblici.
57. Il soggetto gestore:
a) amministra il Fondo mediante contabilità separata;
b) delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione e l'esclusione dai benefici del Fondo.
58. Il rimborso delle anticipazioni ha luogo per la quota regionale mediante rate semestrali costanti posticipate a tasso zero. Le anticipazioni sono estinte entro il termine di sei anni.
59. Le anticipazioni sono concesse esclusivamente per la realizzazione di interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), fino a un importo di 500 euro per mq. di superficie utile delle abitazioni, come definita dall'articolo 3 della legge regionale 19/2009, per un ammontare massimo di 40.000 euro ad alloggio per le nuove costruzioni, e fino a un importo di 1.200 euro al mq. di superficie utile delle abitazioni, per un ammontare massimo di 100.000 euro ad alloggio per le altre categorie di intervento.
60. A garanzia della puntuale restituzione delle anticipazioni viene iscritta, a favore dell'Amministrazione regionale, un'ipoteca, anche di secondo grado, gravante sull'area e sull'immobile oggetto dell'intervento.
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare conferimenti al Fondo di rotazione a favore delle imprese edili per le finalità dei commi precedenti.
62.
Dopo la lettera f bis) del comma 46 dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è aggiunta la seguente:
<<f bis) Fondo di rotazione a favore delle imprese edili.>>.

63. In sede di prima applicazione al Fondo regionale per l'edilizia, è conferita la somma complessiva di 15 milioni di euro dalle residue disponibilità del Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 11/2009.
64.
La rubrica dell'articolo 39 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), è sostituita dalla seguente: << Convenzioni per la gestione di impianti e infrastrutture dell'idrovia Litoranea Veneta >>.

65.
Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 13/1998 le parole << il consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, con sede in Monfalcone, >> sono sostituite dalle seguenti: << i consorzi industriali di cui alla legge regionale 3/1999 >>, e le parole << allo stesso >> sono sostituite dalle seguenti: << agli stessi >>.

66.
Al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 13/1998 le parole << il medesimo consorzio >> sono sostituite dalle seguenti: << i medesimi enti >>.

68.  
( ABROGATO )
(1)
69.
Al comma 26 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), la parola << biodegradabili >> è soppressa.

70.
Al comma 53 dell'articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), le parole << entro il termine di nove anni >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il termine di undici anni >>.

71. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella D.
Note:
1Comma 68 abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011
2Comma 32 bis aggiunto da art. 4, comma 55, lettera a), L. R. 11/2011
3Parole aggiunte al comma 33 da art. 4, comma 55, lettera b), numero 1), L. R. 11/2011
4Parole aggiunte al comma 33 da art. 4, comma 55, lettera b), numero 2), L. R. 11/2011
5Comma 33 bis aggiunto da art. 4, comma 55, lettera c), L. R. 11/2011
6Comma 33 ter aggiunto da art. 4, comma 55, lettera c), L. R. 11/2011
7Parole soppresse al comma 44 da art. 208, comma 1, L. R. 26/2012
8Parole sostituite al comma 42 da art. 253, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
9Parole sostituite al comma 43 da art. 253, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
10Comma 47 abrogato da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 39, c. 5 e 6, L.R. 16/2002, con effetto dall'1/1/2013.
11Parole aggiunte al comma 18 da art. 4, comma 19, lettera a), L. R. 6/2013
12Comma 20 bis aggiunto da art. 4, comma 19, lettera b), L. R. 6/2013
13Vedi la disciplina transitoria del comma 44, stabilita da art. 4, comma 22, L. R. 6/2013
14Integrata la disciplina del comma 44 da art. 4, comma 29, L. R. 6/2013
15Parole soppresse al comma 19 da art. 4, comma 1, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
16Parole sostituite al comma 42 da art. 4, comma 19, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
17Parole sostituite al comma 43 da art. 4, comma 19, lettera b), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
18Comma 1 abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 24/2014
19Comma 2 abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 24/2014
20Comma 3 abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 24/2014
21Comma 4 abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 24/2014
22Comma 5 abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 24/2014
23Comma 49 abrogato da art. 65, comma 1, lettera o), L. R. 11/2015
24Comma 17 abrogato da art. 7, comma 7, lettera b), numero 1), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
25Parole soppresse al comma 18 da art. 7, comma 7, lettera b), numero 2), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
26Parole sostituite al comma 19 da art. 7, comma 7, lettera b), numero 3), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
27Parole sostituite al comma 20 da art. 7, comma 7, lettera b), numero 4), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
28Comma 21 abrogato da art. 7, comma 7, lettera b), numero 5), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
29Parole sostituite al comma 42 da art. 2, comma 18, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
30Parole sostituite al comma 43 da art. 2, comma 18, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
31Comma 48 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
32Comma 44 abrogato da art. 28, comma 1, lettera h), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
33Comma 45 abrogato da art. 28, comma 1, lettera h), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
34Comma 46 abrogato da art. 28, comma 1, lettera h), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
35Parole sostituite al comma 42 da art. 5, comma 16, L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
36Parole sostituite al comma 43 da art. 5, comma 16, L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
37Parole sostituite al comma 42 da art. 4, comma 6, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
38Parole sostituite al comma 43 da art. 4, comma 6, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
39Parole sostituite al comma 42 da art. 125, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021 . Le disposizioni hanno efficacia a far data dall'1/1/2021.
40Parole sostituite al comma 43 da art. 125, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021 . Le disposizioni hanno efficacia a far data dall'1/1/2021.
41Parole sostituite al comma 42 da art. 37, comma 2, lettera a), L. R. 10/2023
42Parole sostituite al comma 43 da art. 37, comma 2, lettera b), L. R. 10/2023