LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 15

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/08/2010
Materia:
410.04 - Libro fondiario

Art. 24
 (Domanda di completamento)
1. Al completamento di un libro fondiario si provvede su domanda di chi vi abbia interesse.
2. La domanda, diretta all'ufficio tavolare competente per territorio, viene annotata su un apposito registro. Essa deve contenere l'esatta individuazione dell'immobile e deve fornire tutti gli elementi utili per l'accertamento dello stato di proprietà e degli aggravi.
3. Per l'esatta individuazione dell'immobile sono richiesti i dati catastali e la sua rappresentazione grafica.