LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 15

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/08/2010
Materia:
410.04 - Libro fondiario

Art. 23
 (Pubblicazione degli avvisi di trasposizione)
1. L'Amministrazione regionale rende noti i decreti tavolari di trasposizione mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione e da affiggersi all'albo dell'ufficio tavolare interessato.
2.  
( ABROGATO )
(1)
3. I decreti di trasposizione in accoglimento di domanda tavolare sono notificati ai sensi dell' articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009 .
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.