LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 15

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/08/2010
Materia:
410.04 - Libro fondiario

Art. 4
 (Uffici tavolari)
1. Gli uffici tavolari conservano il libro fondiario dei comuni catastali esistenti all'entrata in vigore della presente legge.
1 bis. Le sedi e gli ambiti di competenza degli uffici tavolari vengono individuati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto del regio decreto 499/1929 e della legge tavolare.
Note:
1Articolo sostituito da art. 12, comma 39, L. R. 11/2011
2Comma 1 bis aggiunto da art. 16, comma 4, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.