LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2010
Materia:
220.02 - Commercio
330.04 - Ricerca scientifica
440.07 - Fonti energetiche

Art. 21
 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni di cui al capo II sono applicate a decorrere dall'1 novembre 2011.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 15 sono applicate successivamente all'entrata in vigore del regolamento previsto nello stesso articolo e sono applicate sugli acquisti effettuati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
4. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale continuano a svolgersi in applicazione della normativa previgente.
4 bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2011, i finanziamenti di cui all'articolo 8 bis, comma 1, sono ridotti a un sesto e le Camere di commercio presentano la relativa domanda di finanziamento entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).
4 ter. In sede di prima applicazione, per l'anno 2011, gli importi delle aperture di credito di cui all'articolo 10, comma 3, sono definiti, a favore dei Segretari generali in carica presso ciascuna Camera di commercio, in proporzione alla quantità di carburante per autotrazione erogato nel corso dell'anno precedente nella provincia di riferimento.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 53, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2Comma 2 sostituito da art. 2, comma 115, lettera kk), L. R. 11/2011
3Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ll), L. R. 11/2011
4Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ll), L. R. 11/2011