LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22

Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2009
Materia:
410.05 - Pianificazione territoriale

Art. 1
 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione)
1. La presente legge avvia la riforma per il governo del territorio finalizzata a stabilire le norme fondamentali per la disciplina delle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, il riordino e la manutenzione della materia urbanistica, in attuazione dello Statuto speciale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.
2. La Regione dispone il riassetto della materia dell'urbanistica e della pianificazione territoriale in attuazione del principio di sussidiarietà, adeguatezza e semplificazione, uso razionale del territorio e ai fini della trasparenza, snellimento, partecipazione, completezza dell'istruttoria, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
3. La Regione svolge la funzione della pianificazione territoriale attraverso il Piano del governo del territorio, che si compone del Quadro strutturale e del Documento territoriale strategico regionale.
4. I Comuni partecipano attivamente alla formazione dei documenti di cui al comma 3 mediante la partecipazione alle assemblee di pianificazione regionale, nonché, limitatamente a tematismi omogenei, a tavoli tecnici individuati su base sub-regionale.
5. Il Documento territoriale strategico regionale è lo strumento con il quale la Regione stabilisce le strategie della propria politica territoriale, individua i sistemi locali territoriali e ne definisce i caratteri, indirizza e coordina la pianificazione degli enti territoriali, nonché i piani di settore.
6. Il Quadro strutturale è il documento nel quale sono contenuti i valori fondamentali della Regione, gli elementi del territorio che devono essere disciplinati, tutelati e sviluppati da parte dei soggetti territorialmente competenti in quanto costituiscono, per vocazione e potenzialità, patrimonio identitario della Regione il cui riconoscimento è presupposto fondamentale per il corretto governo e per la cura del territorio.
7. La Giunta regionale impartisce le linee guida per la formazione del Piano del governo del territorio e del Rapporto ambientale. Le linee guida, entro trenta giorni dalla loro deliberazione, sono sottoposte al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare che si devono esprimere entro novanta giorni, trascorsi i quali i pareri si intendono acquisiti.
8. Il servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale predispone il Piano del governo del territorio e il Rapporto ambientale mediante valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152(Norme in materia ambientale), e successive modifiche.
9. Alle Assemblee di pianificazione regionale e ai tavoli tecnici partecipano la Regione e i Comuni.
10.  
( ABROGATO )
(5)
11. Il Piano del governo del territorio è sottoposto agli adempimenti relativi alle consultazioni transfrontaliere di cui all' articolo 32 del decreto legislativo 152/2006 .
12. Il Piano del governo del territorio con il Rapporto ambientale è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare ed è adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
13. Il Piano del governo del territorio con il relativo rapporto ambientale, adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è pubblicato, assieme all'avviso di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione e depositato per la libera consultazione presso il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale e presso gli uffici delle Province.
14. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 13 possono formulare osservazioni sul Piano del governo del territorio:
a) gli enti e gli organismi pubblici;
b) le associazioni di categoria e i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi;
c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni di Piano del governo del territorio adottato sono destinate a produrre effetti diretti.
(7)
14 bis. Chiunque può, altresì, entro il medesimo termine di cui al comma 14, formulare osservazioni ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 152/2006.
14 ter. Il Piano del governo del territorio, esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni di cui ai commi 14 e 14 bis e del parere motivato, è approvato con decreto del Presidente della Regione, da assumersi previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato, altresì, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. L’entrata in vigore del PGT è sospesa fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’approvazione della prima variante, la cui procedura viene definita con apposita disciplina di settore.
15. La Giunta regionale in qualità di autorità competente adotta il parere motivato ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 152/2006 sulla base delle valutazioni espresse dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 6, commi 136 e 137, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).
16. La relazione valutativa del nucleo di cui al comma 15 contiene la cronistoria della procedura di formazione del Piano del governo del territorio e della valutazione ambientale strategica (VAS), nonché esamina le osservazioni pervenute ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 152/2006 .
17.  
( ABROGATO )
18. Ai fini della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) l'autorità procedente e l'autorità competente si identificano nella Giunta regionale che individua, su proposta della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, anche i soggetti competenti in materia ambientale, nonché la Regione Veneto, l'Austria e la Slovenia.
19. La documentazione costituita da studi, analisi e documenti tecnici in possesso dell'Amministrazione regionale dal 1978, tra cui la documentazione tecnica contenuta nel Piano urbanistico regionale generale (PURG), nel Piano territoriale regionale generale (PTRG), nel Piano territoriale regionale strategico (PTRS) e nel Piano territoriale regionale (PTR), può essere utilizzata nella formazione del Piano del governo del territorio.
20.
Sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge regionale 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale).

21.
Al comma 1 dell'articolo 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), le parole: << Fino all'entrata in vigore del PTR, e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della L.R. 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 <<Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio>>), >> sono soppresse.

21 bis. Esplicano i loro effetti ai sensi del comma 9 gli incontri, le assemblee e i tavoli tecnici comunque denominati organizzati dall'Amministrazione regionale prima dell'entrata in vigore della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), per la formazione dei documenti di cui al comma 3.
Note:
1Parole aggiunte al comma 8 da art. 11, comma 9, L. R. 16/2010
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 14/2012
3Parole soppresse al comma 8 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 14/2012
4Comma 9 sostituito da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 14/2012
5Comma 10 abrogato da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 14/2012
6Comma 13 sostituito da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 14/2012
7Comma 14 sostituito da art. 4, comma 1, lettera f), L. R. 14/2012
8Comma 14 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera g), L. R. 14/2012
9Comma 14 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera h), L. R. 14/2012
10Comma 15 sostituito da art. 4, comma 1, lettera i), L. R. 14/2012
11Comma 16 sostituito da art. 4, comma 1, lettera j), L. R. 14/2012
12Comma 17 abrogato da art. 4, comma 1, lettera k), L. R. 14/2012
13Parole soppresse al comma 18 da art. 4, comma 1, lettera l), L. R. 14/2012
14Parole soppresse al comma 19 da art. 4, comma 1, lettera m), L. R. 14/2012
15Comma 21 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera n), L. R. 14/2012
16Vedi la disciplina transitoria del comma 9, stabilita da art. 4, comma 2, L. R. 14/2012
17Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 3, L. R. 14/2012
18Comma 14 ter sostituito da art. 3, comma 12, L. R. 5/2013
19Parole sostituite al comma 14 ter da art. 4, comma 10, L. R. 15/2014
20Parole sostituite al comma 14 ter da art. 4, comma 4, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
21Parole sostituite al comma 14 ter da art. 9, comma 1, L. R. 5/2020
22Comma 3 sostituito da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
23Parole sostituite al comma 6 da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
24Parole soppresse al comma 9 da art. 51, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024