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Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19

Codice regionale dell'edilizia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/2009
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 62
 (Applicazione delle disposizioni di deroga)
1. Non sono cumulabili le disposizioni di deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici comunali contenute nell' articolo 16 bis, comma 1, lettera c), nell' articolo 35, comma 3, e negli articoli dei capi V e VII della presente legge.
2. L'applicazione delle disposizioni di deroga individuate nel comma 1 tiene conto dell'eventuale applicazione di disposizioni di deroga agli indici e parametri previsti dagli strumenti urbanistici comunali o delle misure straordinarie del capo VII per gli interventi ammessi nel corso della loro vigenza. In tali casi il bonus già usufruito deve essere computato al fine dei limiti massimi ammessi dalle disposizioni della presente legge e può essere utilizzata, nell’ambito di uno o più interventi, esclusivamente la quota residua al netto dei bonus già utilizzati in relazione al medesimo edificio o unità immobiliare.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 2, L. R. 29/2017
2Parole soppresse al comma 2 da art. 40, comma 3, L. R. 29/2017
3Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 20, lettera a), L. R. 6/2019
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 20, lettera b), L. R. 6/2019
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 20, lettera c), L. R. 6/2019