LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19

Codice regionale dell'edilizia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/2009
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 55
 (Mancata apposizione del cartello di cantiere o mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità)
1. La mancata apposizione del cartello di cantiere previsto nel regolamento edilizio comunale nei luoghi in cui vengono realizzate opere non ricomprese nell'attività edilizia libera comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 200 euro.
2. La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità nel termine previsto dall'articolo 27, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro, secondo i criteri determinati dal regolamento di attuazione di cui all' articolo 2.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 38, comma 23, L. R. 29/2017
2Parole sostituite al comma 2 da art. 38, comma 24, lettera a), L. R. 29/2017
3Parole sostituite al comma 2 da art. 38, comma 24, lettera b), L. R. 29/2017