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Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19

Codice regionale dell'edilizia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/2009
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 37
 (Misure per la promozione del rendimento energetico, dell’isolamento acustico e del miglioramento statico nell’edilizia)
1. Al fine della promozione del rendimento energetico nell'edilizia trova applicazione quanto previsto dall' articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), comprese le misure derogatorie ivi previste.
2. Gli interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature, degli elementi di copertura e dei solai interpiano, necessari a ottenere una riduzione dei limiti di trasmittanza o un miglioramento dell'isolamento acustico o un miglioramento statico, sono realizzabili in deroga alle distanze e alle altezze previste dagli strumenti urbanistici, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e nella misura massima di 30 centimetri per il maggior spessore degli elementi di copertura e solai interpiano.
3.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 5, L. R. 5/2013
2Articolo sostituito da art. 9, comma 6, L. R. 13/2014
3Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 6, lettera a), L. R. 25/2015
4Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 6, lettera b), L. R. 25/2015
5Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 6, lettera c), L. R. 25/2015
6Parole sostituite al comma 2 da art. 27, comma 7, lettera a), L. R. 25/2015
7Parole sostituite al comma 2 da art. 27, comma 7, lettera b), L. R. 25/2015
8Parole sostituite al comma 2 da art. 27, comma 7, lettera c), L. R. 25/2015
9Parole soppresse al comma 3 da art. 66, comma 3, L. R. 9/2019
10Comma 1 sostituito da art. 112, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
11Comma 2 sostituito da art. 112, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
12Comma 3 abrogato da art. 112, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
13Rubrica dell'articolo modificata da art. 112, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021