Art. 10
(Opere pubbliche statali, regionali e provinciali)
1.
E' soggetta esclusivamente alle disposizioni procedurali del presente articolo la realizzazione delle opere pubbliche:
a) delle Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, o delle opere di interesse statale da realizzarsi dagli Enti istituzionalmente competenti o da concessionari di servizi pubblici;
b) dell'Amministrazione regionale e delle Amministrazioni provinciali, nonche' delle opere pubbliche da eseguirsi dai loro formali concessionari.
2.
Per le opere pubbliche di cui al
comma 1, lettera a)
, l'accertamento di conformita' alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare di cui al
comma 14
, e' eseguito dalle Amministrazioni statali competenti d'intesa con l'Amministrazione regionale, sentiti gli Enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro centoventi giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione competente. Gli Enti locali esprimono il parere entro trenta giorni dalla richiesta; scaduto tale termine si prescinde da esso.
3.
Per le opere pubbliche di cui al
comma 1, lettera b)
, l'accertamento di conformita' e' eseguito dalla struttura regionale competente, sentiti gli Enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione competente. Gli Enti locali esprimono il parere entro trenta giorni dalla richiesta; scaduto tale termine si prescinde da esso.
4. Per le opere di competenza della Regione da realizzarsi mediante ricorso all'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, la conformita' urbanistica e' accertata entro trenta giorni dalla richiesta dal Comune o dai Comuni nel cui territorio ricade l'opera da realizzare.
5. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4, le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti di pianificazione comunale vigenti e adottati. In sede di accertamento possono essere impartite prescrizioni esecutive. Nel caso sia indetta la conferenza di servizi, o qualora sia convocata la Commissione regionale dei lavori pubblici, l'accertamento della conformita' urbanistica puo' essere eseguito in tali sedi da parte dei soggetti competenti.
6. Qualora l'accertamento di conformita' di cui ai commi 2, 3 e 4, dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la Regione non si perfezioni entro il termine stabilito, il soggetto titolare dell'opera convoca una conferenza di servizi, su iniziativa dell'ente realizzatore. Alla conferenza di servizi partecipano la Regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il Comune o i Comuni interessati, nonche' le altre Amministrazioni dello Stato e gli Enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali.
7. La conferenza valuta i progetti definitivi relativi alle opere da realizzare nel rispetto delle disposizioni normative di settore e si esprime sui progetti definitivi entro sessanta giorni dalla convocazione, proponendo, ove occorra, le opportune modifiche senza che cio' comporti la necessita' di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente.
8.
L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi all'unanimita', sostituisce a ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti da leggi statali e regionali e, ove necessario, costituisce variante non sostanziale allo strumento urbanistico. In mancanza dell'unanimita', per la realizzazione delle opere di cui al
comma 1, lettera a)
, si procede ai sensi dell'
articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469
(Norme integrative di attuazione dello
statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
9. Gli interventi individuati nel regolamento di attuazione sono soggetti a comunicazione di conformita' da trasmettere allo Stato, alla Regione e ai Comuni per quanto di rispettiva competenza a cura del soggetto titolare dell'intervento, prima dell'inizio dei lavori; gli interventi soggetti a comunicazione devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonche' conformi ai regolamenti edilizi comunali vigenti. In caso di non conformita' l'opera e' soggetta all'accertamento di conformita' di cui al presente articolo.
10.
La comunicazione di conformita' e' corredata della seguente documentazione:
a) attestazione a firma di un progettista abilitato che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonche' la conformita' ai regolamenti edilizi comunali vigenti, eventualmente supportata da idonei elaborati progettuali esplicativi;
b) planimetria con localizzazione dell'intervento in scala adeguata;
c) documentazione tecnico-grafica necessaria all'individuazione e alla rappresentazione delle opere.
11. Nei casi in cui non sia possibile iniziare i lavori o ultimarli entro il termine stabilito dal provvedimento di accertamento, il soggetto proponente presenta, entro i termini fissati nel provvedimento, un'istanza finalizzata alla proroga, sempre che il progetto non sia stato modificato e la situazione urbanistica delle aree interessate non sia variata, presentando le opportune dichiarazioni in tal senso.
12. L'accertamento di conformita', nonche' la comunicazione di conformita', sostituiscono i titoli abilitativi edilizi per l'esecuzione delle opere previste e hanno efficacia fino all'atto di collaudo finale o al certificato di regolare esecuzione o sino al termine eventualmente fissato. L'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione o la comunicazione di fine lavori sono trasmessi ai soggetti che hanno rilasciato l'accertamento di conformita' o ricevuto la comunicazione di conformita'.
13. Le opere urgenti in vista di un rischio di emergenza e quelle da realizzarsi nel corso dello stato di emergenza possono essere eseguite anche qualora non sussista la conformita' urbanistica, previa comunicazione alla Regione e ai Comuni per quanto di rispettiva competenza; in tal caso la documentazione tecnica descrittiva e' inviata a lavori ultimati. Per tali opere urgenti non trovano applicazione i commi 2 e 3.
14.
Per le opere destinate alla difesa militare ai sensi della
legge 898/1976
, e successive modifiche, l'Assessore regionale competente puo' avvalersi dei rappresentanti regionali in seno al Comitato misto paritetico (CoMiPar). Le procedure istruttorie e le consultazioni dei rappresentanti regionali del CoMiPar, relative alle opere di cui al presente comma, sono svolte dalla struttura regionale competente secondo criteri e modalita' disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'
articolo 2
.
15. Per le opere di cui al presente articolo l'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione tengono luogo del certificato di agibilita'.
16.
Gli interventi che costituiscono attivita' edilizia libera, ai sensi della legge statale o regionale, non necessitano di accertamento di conformita', ne' di alcuna comunicazione, ferme restando le prescrizioni di cui all'
articolo 16
, commi 3 e 4.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 14 da art. 13, comma 41, L. R. 24/2009