1.
Ai sensi dell'
articolo 4, comma 2, lettera d)
, non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attivita' di rilevanza edilizia:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato per un limite massimo di un anno;
d) opere di bonifica, movimentazione e sistemazione del terreno strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali che non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e che non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro; le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento di tali attivita' con esclusione degli interventi che comportano trasformazione di aree boscate;
e) depositi temporanei di merci o di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, purche' non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi; i depositi o le esposizioni permanenti di materiali o di merci a cielo aperto, realizzati all'interno delle zone destinate ad attivita' produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, purche' connessi alle attivita' esercitate e nel rispetto delle altezze e delle distanze da essi prescritte per tali zone;
f) opere caratterizzate da precarieta' strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di attivita', di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessita', nonche' tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione degli interventi realizzabili in attivita' edilizia libera;
g) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili attuati senza esecuzione di opere edilizie in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale;
h) opere di scavo e reinterro dirette all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilita' esistente, nonche' tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro;
i) realizzazione di pertinenze di edifici o di unita' immobiliari esistenti che non comportino volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;
j) realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unita' immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 20 metri quadrati rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unita' immobiliare;
k) realizzazione di pertinenze di edifici o unita' immobiliari esistenti che comportino volumetria, bussole, verande, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unita' immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unita' immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;
l)
interventi per il risparmio energetico su edifici o unita' immobiliari esistenti anche se comportano limitate modifiche volumetriche di cui all'
articolo 37
, nel rispetto della
legge regionale 23/2005
;
m) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso; installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purche' non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti;
m bis) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attivita' produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.
n) installazione di serbatoi interrati di GPL, fino alla capacita' di 13 metri cubi, nonche' la realizzazione di impianti tecnologici e di climatizzazione pertinenziali a edifici o unita' immobiliari, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle leggi di settore;
o) realizzazione di elementi di arredo urbano che non comportino volumetria;
p) recinzioni, muri di cinta e cancellate a chiusura di fondi privati, purche' non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici ad esse equiparati o che non interessino la fascia di rispetto della viabilita' pubblica o aperta al pubblico; le recinzioni utilizzate in zona agricola per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno;
q) collocamento, modifica o rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili; la collocazione di cartelli o di affissi pubblicitari e di segnali indicatori anche se interessino la viabilita' pubblica o aperta al pubblico e le relative fasce di rispetto;
r)
strutture ricettive turistiche all'aria aperta e allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione delle strutture turistiche, purche' espressamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei requisiti previsti della legge regionale in materia di turismo e dei seguenti requisiti:
1) conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
2) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;
3) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento;
s) appostamenti per l'attivita' venatoria nei limiti dimensionali e tipologici disciplinati dalla legge regionale di settore;
t) demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
u) realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti e che non alterino la sagoma dell'edificio.