LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19

Codice regionale dell'edilizia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/2009
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 66
 (Rinvio alle leggi statali per violazioni penali, lottizzazione abusiva e atti di trasferimento di diritti reali)
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dal capo VI , per le violazioni penali trova applicazione l' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 , e successive modifiche.
2. In caso di lottizzazione abusiva, come definita dall' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 , e successive modifiche, si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo.
3. In caso di trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari trovano applicazione le disposizioni previste dall' articolo 30 , commi 2, 4 bis, 5, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 , e successive modifiche.