LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19

Codice regionale dell'edilizia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/2009
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 18
 (Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa a permesso di costruire)
1. In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi di cui all'articolo 19.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell' articolo 29 , se dovuto e sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 26, con l'obbligo di presentare la segnalazione certificata almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 142, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 1 sostituito da art. 4, comma 3, L. R. 13/2014
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 1, L. R. 24/2015
4Rubrica dell'articolo modificata da art. 35, comma 9, L. R. 29/2017
5Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 10, L. R. 29/2017
6Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 11, L. R. 29/2017