LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2009
Allegati:
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
130.07 - Funzioni delegate

Art. 11
 (Concessioni di breve durata)
1. E' ammesso il rilascio di concessioni per l'occupazione temporanea di beni del demanio idrico regionale fino a un periodo massimo di trentasei mesi, per la realizzazione di opere dichiarate urgenti, provvisorie o destinate a essere assunte in concessione da un soggetto diverso dal loro realizzatore, subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 e al rilascio del parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione, e al pagamento del canone determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 bis, è ammesso il rilascio di concessioni per la mera occupazione, anche con strutture di facile rimozione, di beni del demanio idrico regionale per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativi, fermo restando l'obbligo di acquisire il parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di idraulica e difesa del suolo, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, il nulla-osta del Comune territorialmente competente e il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e delle biodiversità, subordinatamente al pagamento di un canone ricognitorio di 100 euro.
3. E' ammesso il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale a titolo gratuito per la realizzazione di interventi di recupero o ripristino idraulico o ambientale per un periodo massimo di sessanta mesi, subordinatamente all'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 10, comma 3.
Note:
1Articolo sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 10/2017