LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2009, n. 15

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo, per la prevenzione e il contrasto del doping.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2009
Materia:
340.01 - Sport

Art. 7
 (Norme transitorie)
1. Fino all'approvazione del Piano regionale di lotta al doping previsto dall'articolo 24 ter della legge regionale 8/2003, come inserito dall'articolo 6, gli interventi di prevenzione e contrasto al doping sono regolati dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale approva il Piano regionale di lotta al doping entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fino alla piena attivazione della Carta regionale dei servizi, gli interventi previsti dall'articolo 24 bis della legge regionale 8/2003, come inserito dall'articolo 6, sono realizzati in via sperimentale.