LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2009, n. 14

Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2009
Materia:
350.02 - Attività culturali

Art. 2
 (Contributi alle associazioni)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle sezioni delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, per programmi d'attività afferenti alle iniziative previste all'articolo 1, comma 2.
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione del Consiglio regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato apposito regolamento con il quale sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i criteri di riparto dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione dei contributi stessi.