LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2009, n. 14

Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2009
Materia:
350.02 - Attività culturali

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione riconosce la funzione sociale, culturale ed educativa delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale, per il sostegno morale delle forze armate e delle forze dell'ordine, nonché per le rispettive finalità sociali e statutarie.
2. Avuto riguardo alle rispettive finalità sociali e statutarie, le associazioni di cui al comma 1 promuovono e organizzano le seguenti iniziative:
a) effettuazione di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali;
b) organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni per celebrare momenti e date salienti della storia delle nostre forze armate e della storia patria;
c) diffusione della cultura della legalità e della sicurezza.
Art. 2
 (Contributi alle associazioni)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle sezioni delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, per programmi d'attività afferenti alle iniziative previste all'articolo 1, comma 2.
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione del Consiglio regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato apposito regolamento con il quale sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i criteri di riparto dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione dei contributi stessi.
Art. 3
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1092 e del capitolo 5298 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Contributi a sostegno delle sezioni delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2009.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.4.1.1170 e del capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.