LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12

Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/07/2009
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 3
 (Finalità 1 - Attività economiche)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. I commi 9, 10 e 18 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008, sono abrogati.
4. Al comma 41 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008 le parole <<alla data del 31 dicembre 2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal consuntivo riferito all'esercizio 2008 anche per somme impegnate e non liquidate,>>.
5.
Dopo l'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), è inserito il seguente:
<<Art. 1 ter
 (Altre emergenze)
1. Con le disponibilità del Fondo, previa autorizzazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, possono essere concessi interventi a titolo di indennizzo anche per danni alle produzioni e per perdite derivanti o causate da eventi diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, purché i danni o le perdite indennizzate non siano oggetto di altro tipo di indennizzo o risarcimento che comportino sovra compensazione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 vengono attuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli o del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004.>>.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1 ter della legge regionale 22/2002, come inserito dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1007 e al capitolo 6410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
7. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2009 n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), la parola <<cinque>> è sostituita dalla seguente: <<quattordici>>.
8. Per le finalità dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 11/2009, come modificato dal comma 7, è autorizzata la spesa di 500.000 euro a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e al capitolo 8603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
9. Alla fine del comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), dopo le parole <<erogazioni anticipate>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché le spese ammissibili; sono ammissibili le spese sostenute nel corso dell'anno cui si riferisce il programma di attività e quelle sostenute entro il mese di febbraio dell'anno successivo>>.
10. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007, come modificato dal comma 9, fanno carico all'unità di bilancio 1.4.1.1024 e al capitolo 8772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), già assegnato con decreto di prenotazione delle risorse del Vicedirettore centrale attività produttive n. (86)1095/PROD/POLEC del 29 aprile 2008 al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo ai fini della realizzazione del <<Progetto Porta della Carnia - rifacimento viabilità e infrastrutture a ingresso Z.I. di Amaro>>, con sostituzione dell'oggetto per l'attuazione di iniziative mirate in modo specifico alla costruzione e/o al completamento di insediamenti produttivi in grado di contribuire maggiormente, nella delicata situazione attuale dell'intera economia regionale, allo sviluppo delle aree montane interessate, con particolare riferimento all'incremento occupazionale.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), già assegnato con deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2002, n. 1451 (Contributi su mutui ai Consorzi di sviluppo industriale - riparto anno 2002), e regolarmente concesso al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno ai fini della realizzazione di un parcheggio a servizio della nautica nella zona foce a sud della Z.I.A.C., con sostituzione dell'oggetto per l'attuazione di iniziative mirate alla sicurezza relativa all'integrazione della viabilità stradale e ferroviaria, alla luce delle mutate esigenze territoriali connesse alla viabilità.
13. Ai fini della conferma dei contributi di cui ai commi 11 e 12 gli enti interessati producono la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
14. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 11 continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
15. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 12 continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 15 della legge regionale 3/1999, già assegnato con decreto di prenotazione delle risorse del Vicedirettore centrale attività produttive 3 aprile 2008, n. 839/PROD/POLEC al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.), ai fini della realizzazione del progetto <<Comparto a Membrana (MBR) dell'impianto di depurazione della zona industriale di Maniago>>, con sostituzione dell'oggetto per l'attuazione di iniziative finalizzate al risparmio energetico e a interventi connessi alla viabilità di competenza, già concordate o da concordarsi con il Comune di Maniago.
17. Ai fini della conferma dei contributi di cui al comma 16 gli enti interessati producono la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
18.
Il comma 17 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è sostituito dal seguente:
<<17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con studiosi ed esperti, enti, organismi e istituti, pubblici e privati, agenzie, per ricerche, studi, indagini nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché a promuovere il settore medesimo nell'ambito di convegni, mostre, manifestazioni ed eventi dedicati al comparto ittico.>>.

19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 17, della legge regionale 1/2003, come sostituito dal comma 18, fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo 6254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
20. All'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 37 le parole <<produzione vitivinicola>> sono sostituite dalle seguenti: << produzione vitivinicola/agroalimentare>>;
b)
dopo il comma 37 è inserito il seguente:
<<37 bis. L'Amministrazione regionale, per le attività previste dal comma 37, al fine di migliorare la qualità e l'immagine della produzione vitivinicola/agroalimentare regionale può avvalersi delle strutture dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo ed è autorizzata, altresì, a trasferire le risorse all'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo.>>.

21. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 37, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 20, lettera a) e di cui all'articolo 7, comma 37 bis, della legge regionale 1/2007, come inserito dal comma 20, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo 6821 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione le parole <<produzione vitivinicola>> sono sostituite dalle seguenti: <<produzione vitivinicola/agroalimentare>> e, infine, sono aggiunte le parole <<anche tramite l'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo>>.
22. I contributi già concessi dall'Amministrazione regionale ai Consorzi volontari di tutela dei vini D.O.C. e D.O.C.G. ai sensi dell'articolo 6, commi da 20 a 24, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), si intendono concessi ai nuovi Consorzi, costituiti mediante fusione.
23. I contributi di cui al comma 22 sono erogati in via anticipata in misura non superiore al 90 per cento dell'importo ammesso e vengono impiegati entro il 31 dicembre 2010 per finanziare le attività istituzionali e promozionali anche dei nuovi consorzi costituiti mediante fusione.
24. I Consorzi di cui al comma 22 presentano alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali - Servizio produzioni agricole il rendiconto delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011.
25. Al comma 20 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2007 le parole <<in conto capitale>> sono soppresse.
26.
Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), è inserito il seguente:
<<3 bis. I contributi previsti al comma 2 sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.>>.

27. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 9/2005, come inserito dal comma 26, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 e al capitolo 3110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
28.
Il comma 22 bis dell'articolo 8 della legge regionale 1/2003, è sostituito dai seguenti:
<<22 bis. Al fine di ridurre i tempi per l'erogazione dei contributi in agricoltura e di snellire le procedure dei procedimenti amministrativi svolti dai Centri autorizzati di assistenza agricola per conto della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attivazione di un ufficio decentrato in Friuli Venezia Giulia.
22 ter. Per garantire il funzionamento dell'ufficio decentrato:
a) la Regione è autorizzata a mettere a disposizione, con oneri a proprio carico, personale di ruolo per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione;
b) la Regione è autorizzata a stipulare una convenzione con enti di altre Regioni per la messa a disposizione del personale di tali enti, con oneri a proprio carico e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione;
c) gli enti locali del comparto unico sono autorizzati, su richiesta e per tramite della Regione, che ne assume l'onere finanziario, ad assegnare in posizione di comando proprio personale di ruolo, anche in deroga a limiti numerici e temporali previsti dai propri ordinamenti.
22 quater. Il personale di cui al comma 22 ter non può essere complessivamente superiore a otto unità.>>.

29. Al comma 23 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2003, le parole <<24 luglio 2002, n. 0221/Pres.>> sono sostituite dalle seguenti: << 29 maggio 2009, n. 140 e successive modifiche e integrazioni.>>.
30. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 22 ter, lettera a), della legge regionale 1/2003, come inserito dal comma 28, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e ai capitoli 3550, 3551, 3561, 3552, 3553, 9670 e all'unità di bilancio 11.3.1.1184 e al capitolo 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
31. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 22 ter, lettere b) e c), della legge regionale 1/2003, come inserito dal comma 28, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6607 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009, con la denominazione: <<Spese per l'applicazione dell'articolo 22 ter, lettere b) e c), della LR 1/2003 - fondi statali>>.
32. 
( ABROGATO )
33. 
( ABROGATO )
34. 
( ABROGATO )
(7)
35. Le disposizioni della normativa regionale in materia di garanzie, cogaranzie e smobilizzo crediti a favore delle PMI operanti nei settori delle attività economiche e produttive, trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti delle imprese dei settori della pesca e della produzione di prodotti agricoli, nell'ambito del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo.
36. Le disposizioni applicabili, nonché le modalità e le condizioni della loro applicazione sono disciplinati da appositi regolamenti regionali, previa deliberazione della Giunta regionale assunta di concerto tra l'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali e l'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
37. Al fine di agevolare l'accesso delle imprese insediate nei territori montani agli strumenti previsti dall'articolo 12 bis (Strumenti per agevolare l'accesso al credito per le PMI) della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 e, in particolare, al Fondo regionale garanzia per le PMI, sono predisposti e sottoscritti appositi strumenti convenzionali con l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA, anche ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell'articolo medesimo.
38. Per le finalità di cui all'articolo 12 bis, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, nell'ambito del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), il <<Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo>>, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, destinato alla concessione di cogaranzie a favore delle PMI del settore agricolo, aventi sede o unità operativa nel territorio regionale.
39. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, determina la dotazione del Fondo di cui al comma 38, mediante il trasferimento, nella misura massima di 5 milioni di euro, di risorse di competenza del Fondo di rotazione re-gionale per interventi nel settore agricolo.
40. Gli interventi agevolati di cogaranzia concedibili ai sensi del comma 38 possono essere attuati, in base al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, mediante apposito regolamento regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, di concerto con l'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali.
41. Per i finanziamenti garantiti dalle fideiussioni rilasciate dal Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo costituito ai sensi del comma 38 ed erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 80/1982, le caratteristiche di durata massima dell'ammortamento e del preammortamento sono quelle definite dai regolamenti di attuazione della legge regionale 80/1982.
42. Con decreto del Direttore centrale alle risorse agricole, naturali e forestali, sono approvati gli schemi di convenzione tra il Fondo di cui al comma 38, le banche e i confidi per l'individuazione delle modalità operative inerenti in particolare le istruttorie per la concessione delle cogaranzie relativamente alle imprese del settore agricolo.
43. 
( ABROGATO )
44. 
( ABROGATO )
45. All'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
<<10 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità di cui al comma 1, a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo il "Fondo regionale smobilizzo crediti agricoli", amministrato con contabilità separata, destinato a concedere alle piccole e alle microimprese agricole, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare risorse liquide alle imprese, anche a complemento degli smobilizzi di cui al comma 1.>>;

c)   ( ABROGATA )
46. Al comma 1 dell'articolo 12 quater della legge regionale 4/2005, le parole <<dei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi>> sono soppresse.
47.
Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale <<SISSAR>>), è sostituito dal seguente:
<<4. Le spese di cui al comma 1 si intendono al netto dell'IVA qualora il fruitore possa in qualche modo recuperare l'imposta ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Le spese di cui al comma 1 si intendono invece al lordo dell'IVA qualora il fruitore non abbia alcuno strumento per recuperare l'imposta stessa ai sensi della sopraindicata normativa comunitaria.>>.

48. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5/2006 le parole <<, e l'importo globale dei finanziamenti riferiti a ogni singola azienda non può superare:
a) per l'attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), l'importo di 9.000 euro per un periodo di tre anni;
b) per l'attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c), d), e) e f), l'importo di 30.000 euro per un periodo di tre anni qualora svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e 60.000 euro per un periodo di tre anni qualora svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);
b bis) per le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f bis), l'importo di 8.000 euro per un periodo di otto anni>> sono soppresse.
50. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA è autorizzata a promuovere e a partecipare in qualità di socio fondatore, assieme alla Provincia di Gorizia e alla Fondazione Villa Russiz, alla costituzione di un'associazione senza fini di lucro finalizzata alla realizzazione di un Centro di documentazione sulle relazioni tra la Cultura e il Vino che costituisca punto di riferimento permanente a livello regionale, nazionale e internazionale della variegata rete di relazioni che intercorrono tra vino, scienza, arte, cinema, letteratura, teatro, musica, fotografia, artigianato, enogastronomia, design, architettura. Gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione sono approvati dalla Giunta regionale.
51. L'ERSA è autorizzata a versare all'associazione di cui al comma 50 all'atto della sua costituzione la propria quota di patrimonio sociale, in conformità all'atto costitutivo, nonché a concorrere mediante appositi contributi annuali all'attività dell'associazione stessa, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.
52. Al fine di velocizzare l'avvio del Piano di riconversione del settore lattiero-caseario dell'area montana adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 37, della legge regionale 22/2007, l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 33, della legge regionale 11/2009, è autorizzata a partecipare in qualità di socio di maggioranza assoluta e, assieme alle latterie che aderiscono al Piano, a una società che supporti le latterie medesime nell'attuazione del Piano stesso.
53. Per le finalità di cui al comma 52 Agemont SpA utilizza il contributo straordinario di cui all' articolo 40, comma 5, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14 (Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 ), come definito nel suo ammontare dai rientri delle partecipazioni quale socio sovventore in società cooperative e loro consorzi di cui all' articolo 1, comma 2, lettera i), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna), comprensivi degli interessi maturati. Il contributo resta definitivamente acquisito al patrimonio di Agemont SpA.
54. In deroga a quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dall'articolo 6, comma 39, della legge regionale 22/2007, l'anticipazione del contributo ivi prevista può essere erogata alle latterie che aderiscono al Piano, nei limiti dell'importo di cui al comma 53, anche in assenza dell'apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa previa presentazione da parte di Agemont SpA di una formale dichiarazione attestante l'ammontare dell'importo da restituire da parte delle latterie e riportante l'impegno a utilizzare tale importo per le finalità di cui al comma 52.
54 bis. La società costituita con la partecipazione di Agemont SpA ai fini del comma 52 può sostituirsi, previa autorizzazione delle latterie beneficiarie del contributo, alla società cooperativa con funzioni consortili di cui all'articolo 6, comma 38, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento di bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sia nell'attuazione del Piano sia nella riscossione, in nome e per conto delle latterie medesime, della quota di contributo non ancora erogata dall'Amministrazione regionale.
55. 
( ABROGATO )
(2)
56. Nell'ambito delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal capo V della legge regionale 4/2005, in materia di incentivi alle imprese e dal relativo regolamento, con esclusivo riferimento agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), in deroga alle previsioni normative ivi previste, le domande risultate ammissibili nelle graduatorie delle Camere di commercio relative all'anno 2009, ma che non siano risultate beneficiarie per carenza di risorse finanziarie, sono mantenute in essere e inserite nelle graduatorie relative all'anno 2010 anche qualora le iniziative oggetto delle istanze siano state avviate o completate.
57. Al comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), le parole <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 3>>.
58. 
( ABROGATO )
59. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 6/2008, le parole <<60 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<50 per cento>>.
60. L'articolo 31, comma 1, della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 59, si applica a partire dall'annata venatoria 2010-2011. Per l'annata venatoria 2009-2010 la tassa annuale di concessione regionale per il rilascio del tesserino regionale di caccia resta determinata nella misura del 60 per cento della tassa erariale di cui all'articolo 5, comma 1, della tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 (Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative).
61. 
( ABROGATO )
(3)
62. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 56 le parole "delle legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2" sono state sostituite con le parole "della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2".
Note:
1Comma 53 sostituito da art. 2, comma 22, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2Comma 55 abrogato da art. 2, comma 32, L. R. 24/2009 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 36/1987, con effetto dall'1/1/2010.
3Comma 61 abrogato da art. 3, comma 15, L. R. 12/2010
4Comma 56 sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 17/2010
5Comma 54 bis aggiunto da art. 65, comma 1, L. R. 17/2010
6Comma 33 abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, L.R. 9/2003, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
7Comma 34 abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, L.R. 9/2003, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
8Lettera a) del comma 45 abrogata da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dei commi 1 e 7, art. 12 ter, L.R. 4/2005.
9Lettera c) del comma 45 abrogata da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dei commi 1 e 7, art. 12 ter, L.R. 4/2005.
10Comma 1 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dei c. 8, 8 bis e 11, art. 3, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2014.
11Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dei c. 8, 8 bis e 11, art. 3, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2014.
12Comma 32 abrogato da art. 27, comma 2, L. R. 4/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 17 dell'art. 2, L.R. 9/2008.
13Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
14Comma 43 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 1, L.R. 11/2009, con effetto dall'1/1/2016.
15Comma 44 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 11/2009, con effetto dall'1/1/2016.
16Comma 58 abrogato da art. 28, comma 1, lettera n), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016, a seguito dell'abrogazione del c. 9, art. 25, L.R. 6/2008.