LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12

Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/07/2009
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 12
 (Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione)
1. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione degli enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l'anno 2008 è accertato, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), in complessivi 519.011.934,16 euro; conseguentemente, in relazione al disposto di cui al secondo periodo del medesimo articolo 11, comma 2, della legge regionale 17/2008, il conguaglio positivo è determinato in 55.036.365,78 euro, cui si sommano 2.078.506,68 euro relativi alle somme autorizzate con legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), e legge regionale 8 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), non utilizzate al 31 dicembre 2008, per complessivi 57.114.872,46 euro destinati alle finalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 22 per 900.000 euro, 24, 38, 43, 44, 48 e 51, nonché 4.100.000 euro per le finalità previste dagli articoli 4 e 14 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), per 200.000 euro per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico).
2. Alle Province è attribuita un'assegnazione straordinaria di 4.160.000 euro erogata in unica soluzione, per il 50 per cento in misura proporzionale alla media del gettito IRPEF di ciascun Comune di ciascuna Provincia, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge e, per il restante 50 per cento, suddivisa per due terzi in base all'estensione territoriale e per un terzo in base alla popolazione.
3. Ai Comuni è attribuita un'assegnazione straordinaria di 31.670.000 euro erogata in unica soluzione, per il 60 per cento in misura proporzionale all'assegnazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera a), numero 1), della legge regionale 17/2008 e, per il restante 40 per cento, in misura proporzionale all'assegnazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 17/2008. Il finanziamento straordinario è assegnato con vincolo di commutazione in entrata, all'unità di bilancio 4.2.59 e al capitolo 712 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, per il pagamento di un ammontare complessivo pari a 788.512,61 euro, vincolato al recupero della riduzione dei trasferimenti in favore della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 286 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 286/2006, di cui 4.156,67 euro relativamente al comune di Duino Aurisina, 965,87 euro relativamente al comune di Muggia; 783.390,07 euro relativamente al comune di Trieste.
4. Alle Comunità montane è attribuita un'assegnazione straordinaria di 600.000 euro, erogata in unica soluzione per metà in base all'estensione territoriale e per metà in base alla popolazione.
5. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 6, lettera d), della legge regionale 17/2008, per il finanziamento dei Comuni soggetti a intensi flussi turistici, è incrementato di una quota straordinaria di 300.000 euro.
6. Per le finalità di cui al comma 5, è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1696 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
7. Per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, è destinata la spesa di 36.430.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1696 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
8. Alle Province è attribuita un'ulteriore assegnazione straordinaria di 1.136.819,55 euro erogata in unica soluzione, per il 50 per cento in misura proporzionale alla media del gettito IRPEF di ciascun Comune di ciascuna Provincia, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge e, per il restante 50 per cento, suddivisa per due terzi in base all'estensione territoriale e per un terzo in base alla popolazione.
9. Ai Comuni è attribuita un'ulteriore assegnazione straordinaria di 8.863.180,45 euro erogata in unica soluzione, per il 60 per cento in misura proporzionale all'assegnazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera a), numero 1), della legge regionale 17/2008 e, per il restante 40 per cento, in misura proporzionale all'assegnazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 17/2008.
10. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1796 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
11. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 17, della legge regionale 17/2008 è incrementato di 1.500.000 euro.
12. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
13. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 35, della legge regionale 17/2008 è incrementato di 1.706.191,46 euro di cui 52.087,06 euro a favore delle Province e 1.654.104,40 euro a favore dei Comuni.
14. Per le finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa di 1.706.191,46 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1629 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
15. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 43, della legge regionale 17/2008 è incrementato di 557.327,17 euro, per l'anno 2009, da ripartire a favore delle Province in unica soluzione in misura proporzionale a quanto loro assegnato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 43.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è autorizzata la spesa di 557.327,17 euro, per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1159, e del capitolo 1522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
17. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 16 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.4.2.1068 e dal capitolo 3217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
18.
Il comma 38 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, è sostituito dal seguente:
<<38. La liquidazione del finanziamento è disposta in via anticipata e in unica soluzione.>>.

19.
Il comma 39 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, è sostituito dal seguente:
<<39. Gli enti beneficiari del finanziamento di cui al comma 35 presentano entro il 31 dicembre 2011, a titolo di rendicontazione, una dichiarazione attestante gli oneri complessivi effettivamente sostenuti e che l'attività finanziata è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, corredata di una breve relazione descrittiva dell'intervento realizzato. La rendicontazione è riferita all'ammontare del finanziamento concesso dalla regione e all'ammontare del cofinanziamento previsto in sede di domanda.>>.

20. Il termine per presentare domanda per accedere al fondo di cui all'articolo 11, comma 35, della legge regionale 17/2008 è fissato al 31 luglio 2009. Le domande presentate dopo il termine previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 941 del 24 aprile 2009 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve.
21. I Comuni montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, beneficiari di contributo ai sensi del comma 6, lettera e), dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, possono presentare domande integrative di finanziamento limitatamente a spese connesse a controversie e giudizi non conclusi alla data del 31 dicembre 2008.
22. Per la finalità prevista dal comma 6, lettera e), dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, è autorizzata la spesa di 1.900.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1730 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Trasferimenti ai comuni per la compensazione a favore di particolari situazioni>>.
23. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 22 si fa fronte, per la quota parte di 1 milione di euro, mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.1.1153 e dal capitolo 1696 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alle Province, per l'anno 2009, un'assegnazione straordinaria di 1 milione di euro per il finanziamento del minor gettito dell'imposta provinciale di trascrizione accertato nel 2008 rispetto al 2007, al netto di quanto già assegnato per la medesima finalità nell'anno 2008 con il fondo di cui all'articolo 10, comma 23, della legge regionale 9/2008, da ripartire in misura proporzionale al minor gettito accertato.
25. Le Province, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano domanda alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, specificando l'ammontare complessivo del minor gettito di cui al comma 24.
26. Per le finalità di cui al comma 24 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1731 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Trasferimenti alle province per il finanziamento del minor gettito dell'imposta provinciale di trascrizione>>.
27. Alla lettera b) del comma 22 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, le parole <<31 dicembre 2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2008>>.
28. 
( ABROGATO )
(9)
29. Per gli enti locali della Regione non trova applicazione il limite previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile 1989, n. 155.
30. 
( ABROGATO )
(8)
31.
Dopo il comma 22 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:
<<22 bis. Le eventuali maggiori assegnazioni erogate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della legge regionale 30/2007, derivanti dall'assegnazione provvisoria superiore a quella definitiva calcolata in applicazione di quanto previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2007, n. 0305/Pres., vengono compensate, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con le assegnazioni spettanti a titolo di definitivo concorso negli oneri derivati dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego previste dal comma 20.>>.

32. Al comma 81 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, dopo le parole <<contro la pubblica amministrazione>>, sono aggiunte le seguenti: <<e per l'attività istituzionale degli anni 2008-2009>>.
33. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 81 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 32, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.3420 e al capitolo 1770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione, in coda, sono aggiunte le parole <<nonché per l'attività istituzionale degli anni 2008-2009>>.
34. Al comma 85 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, dopo le parole <<della presente legge.>>, sono aggiunte le seguenti: <<L'erogazione è disposta per l'80 per cento in via anticipata sulla base degli oneri ritenuti ammissibili, per il restante 20 per cento alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.>>.
35.
Dopo il comma 25 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è aggiunto il seguente:
<<25 bis. Le spese di personale connesse alle convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 1/2006, possono essere valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora venga effettuato il riparto, l'intervento 1 del titolo I della spesa corrente è opportunamente rettificato, ai fini della determinazione del calcolo previsto ai commi 25 e 28.>>.

36. 
( ABROGATO )
37. 
( ABROGATO )
38. 
( ABROGATO )
39. 
( ABROGATO )
40. 
( ABROGATO )
41. Nel quadro dell'azione regionale per la governabilità del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza una commissione con funzioni di collaborazione nel processo di riscrittura di un testo organico in materia urbanistica per lo sviluppo e la trasformazione sostenibile e unitaria del territorio.
42. La Commissione di cui al comma 41, composta da otto componenti, compreso il Presidente, è nominata dalla Giunta regionale, previa verifica e valutazione della professionalità ed esperienza in materia urbanistica ed edilizia dei componenti stessi, per una durata commisurata alle finalità di cui al comma 41 medesimo. Ai componenti esterni è attribuito un gettone di presenza determinato con deliberazione della Giunta regionale, in sede di nomina. Agli stessi compete altresì il trattamento di missione e il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
43. Per le finalità di cui al comma 42 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
44. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1988, n. 63 (Indennità di carica per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici), è autorizzata la spesa di 5.167 euro per il pagamento dell'indennità di carica e di missione del Commissario regionale per gli usi civici per l'anno 2008 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 155 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
45. Il Commissario e il Commissario aggiunto di cui all'articolo 1 della legge regionale 63/1988, e successive modifiche, esercitano le funzioni amministrative loro attribuite ai sensi dello stesso articolo sino alla assunzione delle funzioni da parte dei nuovi Commissari, salva diversa determinazione dell'Amministrazione regionale.
46. L'Amministrazione regionale, ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751), autorizza sui terreni gravati da usi civici operazioni immobiliari. Le somme derivanti da tali attività, escluse quelle con destinazione vincolata da vigenti normative, sono destinate prioritariamente a opere di carattere permanente di interesse generale della collettività, nonché possono essere destinate alla ricognizione delle aree gravate da usi civici.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai piccoli Comuni qualificati tali dall'articolo 7 della legge regionale 1/2006, ove esiste l'accertamento di cui alla legge 1766/1927, contributi nella misura massima di 10.000 euro per la ricognizione delle aree gravate da usi civici. Le domande sono presentate entro il 31 ottobre 2009 alla Direzione centrale competente in materia di usi civici corredate di un preventivo di spesa. L'erogazione della somma concessa è effettuata con procedura automatica ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per il settanta per cento contestualmente alla concessione del contributo e per la restante quota alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
48. Per le finalità di cui al comma 47 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1734 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Trasferimenti ai piccoli Comuni per la ricognizione delle aree gravate da usi civici>>.
49. Al fine di sopperire alla carente disponibilità di iscritti alla sezione regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina regionale di riforma dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali, il termine entro il quale i sindaci eletti nella tornata elettorale del 2009 debbono effettuare la nomina prevista dall'articolo 99, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è fissato al 31 dicembre 2009.
50. Al fine di consentire la piena e puntuale attuazione degli interventi previsti dal <<Piano triennale di edilizia scolastica 2007-2009>> approvato dalla Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), e finanziato a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), è autorizzata l'erogazione agli enti attuatori degli interventi compresi nella terza e ultima annualità del Piano di finanziamenti integrativi per un ammontare complessivo pari alla riduzione apportata dal Ministero della Pubblica Istruzione alla quota di assegnazioni statali già disposte a favore del Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2009 al momento dell'approvazione del Piano medesimo.
51. Per le finalità di cui al comma 50 è autorizzata la spesa di 363.514 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.1122 e del capitolo 5185 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, e del bilancio per l'anno 2009.
52. Al fine di attuare i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza ed autonomia degli enti locali, enunciati negli articoli 5 e 8 della legge regionale 1/2006, e di realizzare finalità di razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale, la Regione individua nelle Province e nei Comuni singoli e associati gli enti locali istituzionalmente deputati ad esercitare le funzioni amministrative già attribuite alle Comunità montane.
53. Il riordino delle funzioni amministrative delle Comunità montane sarà attuato con legge regionale, in conformità ai principi di cui al comma 52 e d'intesa con le amministrazioni dei Comuni facenti parte delle Comunità montane riunite entro il 30 settembre 2009 in apposita Conferenza dei sindaci presieduta dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.
54. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa sullo schema di disegno di legge presentato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla convocazione della Conferenza dei sindaci da parte del Presidente della Regione, la Giunta regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, può prescinderne motivatamente, dandone comunicazione ai sindaci interessati e trasmettendo al Consiglio regionale gli eventuali atti che esprimono l'orientamento della Conferenza dei sindaci.
55. Nelle more della soppressione delle Comunità montane e del conseguente riordino delle funzioni amministrative a esse attribuite e al fine di perseguire obiettivi di accelerazione e contenimento della spesa pubblica, gli organi di governo delle Comunità montane sono sciolti.
56. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, si provvede alla nomina di un Commissario straordinario per ciascuna Comunità montana, al quale compete l'esercizio dei poteri spettanti al Presidente, alla Giunta e al Consiglio dell'ente. L'incarico di Commissario è incompatibile con qualsiasi carica di amministratore regionale e locale ed è affidato a soggetti che abbiano svolto per almeno tre anni funzioni di dirigenti di amministrazioni pubbliche e ha termine con il subentro alle Comunità montane degli enti locali destinatari delle funzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla legge regionale di cui al comma 53.
57. 
( ABROGATO )
58. 
( ABROGATO )
59. 
( ABROGATO )
60. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella J.
Note:
1Parole sostituite al comma 41 da art. 11, comma 1, L. R. 12/2010
2Comma 42 sostituito da art. 11, comma 2, L. R. 12/2010
3Lettera d) del comma 36 abrogata da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 4 bis, L.R. 9/2009.
4Comma 42 sostituito da art. 69, comma 1, L. R. 17/2010
5Parole soppresse al comma 57 da art. 18, comma 30, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6Parole aggiunte al comma 58 da art. 18, comma 31, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7Parole sostituite al comma 58 da art. 18, comma 32, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
8Comma 30 abrogato da art. 10, comma 47, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione dell'art. 27, L.R. 1/2006.
9Comma 28 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 5 bis dell'art. 46, L.R. 1/2006.
10Comma 57 abrogato da art. 65, comma 1, lettera i), L. R. 18/2015
11Comma 58 abrogato da art. 65, comma 1, lettera i), L. R. 18/2015
12Comma 59 abrogato da art. 65, comma 1, lettera i), L. R. 18/2015
13Lettera b) del comma 37 abrogata da art. 10, comma 93, lettera c), L. R. 45/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 2, lett. e), L.R. 9/2009, con effetto dall'1/1/2018.
14Comma 36 abrogato da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 5/2021
15Comma 37 abrogato da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 5/2021
16Comma 38 abrogato da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 5/2021
17Comma 39 abrogato da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 5/2021
18Comma 40 abrogato da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 5/2021