LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 giugno 2009, n. 11

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/06/2009
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
210.06 - Economia montana
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
310.02 - Assistenza sociale
330.03 - Formazione professionale
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.02 - Pesca - Acquacoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato

Capo IV
 Misure urgenti in materia di attività produttive
Art. 14
 (Adeguamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
4. Nel quadro degli interventi di cui all'articolo 12 bis, comma 1, della legge regionale 4/2005, il soggetto gestore del Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese è autorizzato a confermare i contributi concessi ai sensi del capo I della legge regionale 4/2005, anche a fronte di variazioni degli indicatori, valutati in sede istruttoria, superiori alla soglia indicata dall'articolo 22, comma 4, lettera b), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 354 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4/2005), su motivato parere della Commissione valutatrice di cui all'articolo 7 della legge regionale 4/2005 in relazione alla situazione di crisi economica e finanziaria dei mercati nazionale e internazionale.
5. Nel quadro dei medesimi interventi di cui al comma 4, il soggetto gestore del Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese è autorizzato a confermare i contributi concessi ai sensi del capo I della legge regionale 4/2005, anche a fronte di obiettivi raggiunti in misura inferiore a quella preventivata, qualora in presenza di un giudizio pienamente positivo, con riguardo agli indicatori diversi da quello afferente alla fattibilità economico finanziaria, in riferimento all'allegato C del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 354/2008, e con riguardo agli indicatori qualitativi di cui alla lettera B dell'allegato D del regolamento medesimo.
6.
Dopo il comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005 è inserito il seguente:
<<1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive relativi al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA), di cui all'articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).>>.

7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11.
Dopo l'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 12 ter
 (Emissione di obbligazioni bancarie per smobilizzo crediti aziendali nei settori delle attività produttive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere emissioni obbligazionarie bancarie finalizzate al reperimento di risorse da destinare specificamente allo smobilizzo dei crediti di natura contrattuale e commerciale delle microimprese e delle piccole imprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale vantati nei confronti delle grandi o medie imprese e delle pubbliche amministrazioni.
2. La provvista di cui al comma 1 è integrata dalle banche selezionate con un'ulteriore provvista per un importo comunque non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
3. Le banche emittenti sono individuate mediante procedura di evidenza pubblica; in tale sede le banche intenzionate a emettere obbligazioni finalizzate ai sensi del comma 1 comunicano alla Regione l'ammontare e le caratteristiche tecniche dell'emissione obbligazionaria e dello specifico programma di smobilizzo crediti che intendono finanziare attraverso la provvista.
4. Le obbligazioni sono costituite in serie speciale e sono rimborsabili entro cinque anni.
5. Le banche danno evidenza dell'utilizzo della provvista regionale nella documentazione di offerta relativa alle emissioni obbligazionarie ai sensi del presente articolo.
6. Le banche comunicano tempestivamente alla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie ogni evento connesso alla vita dei prestiti obbligazionari.
7. Le operazioni di smobilizzo di cui al comma 1 riguardano crediti nei confronti di imprese di grande o media dimensione, con priorità per i crediti maturati da imprese o nei confronti di imprese inserite in piani di crisi settoriali o territoriali.
8. Le operazioni di smobilizzo di cui al comma 1 riguardano altresì crediti nei confronti della pubblica amministrazione da effettuarsi con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, l'Amministrazione regionale, gli Enti regionali, le Autonomie locali e funzionali e gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, certificano, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile.
9. Le operazioni di smobilizzo dei crediti sono effettuate a condizioni di mercato secondo modalità definite con regolamento regionale.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità di cui al comma 1, a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE) il "Fondo regionale smobilizzo crediti", amministrato con contabilità separata, destinato a concedere alle piccole e alle microimprese, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare risorse liquide alle imprese, anche a complemento degli smobilizzi di cui al comma 1.
11. Il "Fondo regionale smobilizzo crediti" provvede alla restituzione della provvista al "Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale" di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), entro il termine di sei anni dal conferimento, e commisura la durata dei finanziamenti con la stessa concessi, prevedendone il rientro integrale entro il termine predetto.
12. Le modalità e le condizioni per la concessione dei finanziamenti, in relazione anche a particolari situazioni del mercato, sono stabilite con regolamento nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
13. Per le finalità di cui al comma 10 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, ai finanziamenti si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008.
14. La vigilanza sulla gestione del "Fondo regionale smobilizzo crediti" è esercitata dalla Direzione centrale attività produttive.
Art. 12 quater
 (Conferma dei contributi)
1. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, le agevolazioni previste dalla legislazione regionale nei confronti delle imprese dei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, assegnate o concesse, possono essere, rispettivamente, concesse o confermate, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.>>.

12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005, come inserito dal comma 11, sono riferiti, ai sensi del comma 46, lettera e), al "Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale".
13. Le disposizioni di cui all'articolo 12 quater della legge regionale 4/2005, come inserito dal comma 11, trovano applicazione anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole: <<riservando particolare attenzione tra queste alle imprese giovanili e femminili,>> sono soppresse.
15.
Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2001 è inserito il seguente:
<<2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea.>>.

16. Nella situazione di crisi economica e finanziaria l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare le modalità e i termini del rimborso delle obbligazioni acquistate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5, della legge regionale 23/2001 anche attraverso la proroga della scadenza originaria fino al 31 dicembre 2015.
17. Per le finalità di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata a modificare la convenzione sottoscritta con l'Istituto emittente, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 23/2001, su conforme deliberazione della Giunta regionale, a seguito di proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive di concerto con l'Assessore alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni, nonché di utilizzo delle provviste.
18. 
( ABROGATO )
19. 
( ABROGATO )
20. 
( ABROGATO )
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di contributo presentate per l'anno 2009 a valere sugli interventi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera a), della legge regionale 3/1999, come modificata dall'articolo 3, comma 45, lettera b), della legge regionale 17/2008, anche se pervenute oltre il termine stabilito dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 3/1999 e non oltre il 15 marzo.
22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 21 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
23. 
( ABROGATO )
24. 
( ABROGATO )
25. 
( ABROGATO )
26. 
( ABROGATO )
27. 
( ABROGATO )
28. 
( ABROGATO )
29. 
( ABROGATO )
30. Al comma 23 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008 le parole <<entro il limite di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 giugno 2009>>.
31. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 23, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 30, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1005 e al capitolo 6335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
32. Al comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), dopo la parola <<abrogati>> sono aggiunte le seguenti: <<a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1>>.
33. 
( ABROGATO )
(5)
34. Al fine di promuovere il sistema produttivo regionale e sostenere efficacemente le vocazioni specifiche del suo territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per attività di commercializzazione e di marketing del territorio e dei beni prodotti nella Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso l'attuazione di progetti di promozione all'estero che valorizzino la qualità delle produzioni e dei comparti locali.
35. I contributi sono concessi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolgono l'attività promozionale di cui al comma 34 attraverso le proprie articolazioni funzionali, in misura non superiore al 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di 300.000 euro.
36. Con regolamento regionale sono definiti le tipologie di intervento, le modalità di presentazione delle domande e delle rendicontazioni, nonché i criteri di valutazione delle domande medesime.
37. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 34 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
38. 
( ABROGATO )
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie un Fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale", di seguito denominato "Fondo", da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dall'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).
40. Al Fondo di cui al comma 39 affluiscono:
a) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007;
b) le cedole obbligazionarie e i rientri di capitale in relazione all'acquisto di obbligazioni, ai sensi del comma 48;
c) gli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria;
d) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi.
41. Il Fondo è gestito e amministrato dall'Assessore alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, che si avvale del Servizio programmazione e affari generali della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie; i relativi ordini di pagamento e di riscossione sono emessi a firma del gestore del Fondo che può delegare il Direttore centrale della programmazione, risorse economiche e finanziarie o altro dirigente della Direzione stessa. Il mandato ad amministrare conferito all'organo gestore del Fondo è attribuito con rappresentanza.
41 bis. Le funzioni di Tesoreria del Fondo sono affidate al Tesoriere della Regione,
42. Tenendo conto dei flussi di cassa di entrata e di spesa del bilancio regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata a determinare l'ammontare della dotazione del Fondo, di cui al comma 40, lettera a), e i conseguenti trasferimenti di cassa al Fondo stesso, fermo restando quanto stabilito in sede di prima applicazione dal comma 50.
43. Le entrate del Fondo di cui al comma 40, lettere b), c) e d), rimangono nella disponibilità del medesimo; sono a carico del Fondo le ritenute fiscali e le spese per la tenuta del conto.
44. Ogniqualvolta ne valuti l'opportunità in relazione ai flussi di cassa del bilancio regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata a determinare i rientri al bilancio regionale stesso da parte del Fondo, a far carico sulle disponibilità di cui al comma 40, lettere a), b), c) e d); il gestore del Fondo provvede in tal caso al versamento delle somme così determinate a favore di apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.
45. Con le medesime deliberazioni di cui al comma 42, la Giunta regionale apporta al bilancio di previsione le necessarie variazioni nelle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa; dette deliberazioni costituiscono presupposto per l'aggiornamento del Programma operativo di gestione di cui all'articolo 28 della legge regionale 21/2007.
46. Il Fondo è autorizzato a concedere anticipazioni alle gestioni fuori bilancio dei seguenti Fondi di rotazione, per le rispettive finalità:
a) Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE);
b) Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA);
c) Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia;
d) Fondo regionale di garanzia per le PMI;
e) Fondo regionale smobilizzo crediti, costituito nell'ambito del FRIE, ai sensi dell'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005, come inserito dal comma 11 del presente articolo;
f) Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo.
f bis) Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo.
f ter) Fondo di rotazione a favore delle imprese edili.
f quater) Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani.
f quinquies) Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi.
47. Gli atti amministrativi con cui si dispongono le anticipazioni devono prevedere il rientro delle anticipazioni stesse a favore del Fondo entro sei anni dalla data degli atti stessi.
48. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi, il Fondo è autorizzato altresì ad acquistare obbligazioni, della durata non superiore a sei anni, ai sensi ovvero per le finalità delle seguenti leggi regionali:
e) capo I della legge regionale 4/2005, e successive modifiche;
49. La ripartizione delle risorse per l'attuazione dei commi 46 e 48 è determinata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, fatto salvo quanto previsto al comma 50.
50. In sede di prima applicazione della presente legge:
a) alle attività di cui al comma 46, lettere a), b), c), e) e f), è destinata una somma complessiva pari a 200 milioni di euro; la determinazione dei Fondi di rotazione destinatari delle anticipazioni di cui al comma 46, nonché delle somme da concedere a ciascuno di essi è assunta dalla Giunta regionale;
b) alle attività di cui al comma 46, lettera d), è destinata una somma complessiva pari a 50 milioni di euro;
c) alle attività di cui al comma 48 è destinata una somma complessiva pari a 150 milioni di euro; la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina l'allocazione delle risorse di cui al presente comma per l'attuazione di quanto disposto dal comma 48.
51. Per dare attuazione a quanto previsto dal comma 48, il gestore del Fondo è autorizzato a stipulare con l'istituto emittente apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per la disciplina delle modalità per l'acquisto e il rimborso delle obbligazioni, nonché per l'utilizzo della provvista.
52. Il livello e le condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese sono disciplinati da appositi regolamenti regionali, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta di concerto fra l'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie e l'Assessore regionale alle attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; la Giunta regionale stabilisce i termini entro cui deve essere effettuato il rimborso delle obbligazioni, entro la durata massima di cui al comma 48.
53. Il Fondo è dotato di autonomia patrimoniale ed è gestito, con evidenza contabile separata, dal soggetto gestore del Fondo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché, per quanto concerne il trattamento fiscale, delle norme di cui all'articolo 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale); la gestione del Fondo deve evidenziare i pagamenti e gli incassi, relativamente a ogni singola operazione compresa fra quelle previste dalla presente legge.
54. Il gestore del Fondo trasmette annualmente alla Giunta regionale il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041), e successive modifiche; la Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, il controllo sulla gestione del Fondo.
55. Le risorse di cui al comma 40, lettera a), sono trasferite dal bilancio regionale in favore del Fondo attraverso l'utilizzo di capitoli di spesa appositamente istituiti e gestiti presso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, Servizio programmazione e affari generali; al medesimo Servizio compete la gestione dei relativi capitoli di entrata.
56. In corrispondenza dell'assunzione di ciascun impegno di spesa necessario per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al comma 55 si provvede all'accertamento contestuale di un'entrata di pari importo a favore del bilancio regionale.
57. Il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al comma 55 è effettuato anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 17, della legge regionale 14/2003, in conseguenza dell'adozione della deliberazione di cui al comma 42.
58. La cessazione del Fondo è disposta con decreto del Presidente della Regione e, contestualmente o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso; al termine della liquidazione tutte le risorse del Fondo affluiscono al bilancio della Regione, con imputazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
59. Per le finalità di cui ai commi 39 e 40, lettera a), è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.3461 e del capitolo 9900 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione "Trasferimenti al Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale", e con lo stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2009.
60. In relazione al disposto di cui al comma 39 sono istituiti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 e del bilancio per l'anno 2009 l'unità di bilancio 4.5.270 con la denominazione "Rientri da concessione di crediti" e il capitolo 999 con la denominazione "Rientri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 38, della legge regionale 11/2009", e con lo stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2009.
60 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione finanziaria nel limite massimo di 100 milioni di euro ai fondi di seguito elencati, per interventi che, nel rispetto delle finalità proprie di ciascun fondo, garantiscano il mantenimento del più ampio livello occupazionale:
a) Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia);
b) Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, di cui all' articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>);
c) Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
d) Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo);
e) Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani di cui alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).
60 ter. In sede di prima applicazione la deliberazione di cui al comma 60 quater è adottata con riferimento ai fondi di cui al comma 60 bis, lettere da a) a d).
60 quater. Considerate le esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale e nel rispetto degli equilibri di bilancio, la Giunta regionale, sulla base delle necessità manifestate dai fondi di cui al comma 60 bis, con propria deliberazione, stabilisce le somme da anticipare a ciascuno di essi, le modalità di erogazione della predetta anticipazione, di rendicontazione della provvista e di restituzione dell'anticipazione medesima, comprensiva degli interessi al tasso fisso dello 0,5 per cento, da attuarsi secondo l'apposito piano di rientro adottato dalla Giunta regionale.
60 quinquies. In via di interpretazione autentica, le anticipazioni di cui al comma 60 bis sono erogate tramite il Fondo di cui al comma 39.
61. 
( ABROGATO )
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 43, L. R. 12/2009
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 44, lettera a), L. R. 12/2009
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 44, lettera b), L. R. 12/2009
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 44, lettera c), L. R. 12/2009
5Comma 33 abrogato da art. 2, comma 32, L. R. 24/2009 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 36/1987, con effetto dall'1/1/2010.
6Lettera f bis) del comma 46 aggiunta da art. 14, comma 19, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
7Parole aggiunte al comma 61 da art. 14, comma 20, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
8Lettera f ter) del comma 46 aggiunta da art. 4, comma 62, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
9Integrata la disciplina del comma 46 da art. 2, comma 20, L. R. 11/2011
10Comma 7 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
11Comma 8 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
12Comma 9 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
13Comma 10 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
14Comma 23 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 45 della L.R. 12/2002 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
15Comma 24 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 46 della L.R. 12/2002 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
16Comma 25 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 96 della L.R. 29/2005 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
17Comma 26 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 96 della L.R. 29/2005 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
18Comma 27 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 96 della L.R. 29/2005 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
19Comma 28 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
20Comma 29 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
21Lettera f quater) del comma 46 aggiunta da art. 37, comma 1, L. R. 5/2012
22Comma 60 bis aggiunto da art. 2, comma 96, L. R. 14/2012
23Comma 60 ter aggiunto da art. 2, comma 96, L. R. 14/2012
24Comma 60 quater aggiunto da art. 2, comma 96, L. R. 14/2012
25Comma 38 abrogato da art. 53, comma 1, lettera i), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 1, 2 e 5, art. 1, L.R. 14/2008.
26Lettera f quinquies) del comma 46 aggiunta da art. 8, comma 1, L. R. 9/2013
27Comma 60 quinquies aggiunto da art. 9, comma 67, L. R. 15/2014
28Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
29Comma 41 bis aggiunto da art. 13, comma 8, L. R. 20/2015
30Comma 1 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
31Comma 2 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
32Comma 3 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
33Integrata la disciplina del comma 39 da art. 10, comma 8, L. R. 14/2016
34Comma 61 abrogato da art. 10, comma 12, L. R. 14/2016
35Integrata la disciplina del comma 50 da art. 12, comma 9, L. R. 25/2016
36Comma 18 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
37Comma 19 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
38Comma 20 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
Art. 15
 (Accelerazione delle procedure di spesa a favore delle imprese)
1. 
( ABROGATO )
(9)
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento regionale, a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4, della legge regionale 7/2000, relativamente ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati ai sensi delle seguenti disposizioni:
a) articoli 21 e 22 della legge regionale 47/1978, e successive modifiche;
(8)
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica, anche se l'impresa beneficiaria ha già presentato la rendicontazione finale di spesa, ai progetti finanziati ai sensi dei seguenti regolamenti regionali:
a) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 260/2007 e previgente regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 1987, n. 451 (Regolamento d'attuazione del Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni);
b) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 273 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 <<Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico>> e dalla programmazione comunitaria);
c) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2008, n. 344 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria), e previgente regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2006, n. 421 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e ai sensi della programmazione comunitaria).
7. A far data dal 2010 le disposizioni di cui al presente articolo possono avere applicazione anche per quanto concerne le tipologie di progetti finanziati per il tramite dei fondi strutturali FESR di cui al Programma Operativo Regionale (POR) Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013, con decorrenze, limiti, modalità e termini stabiliti dalla competente Autorità di Gestione al fine di garantire gli adempimenti di cui all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, in combinato disposto con quanto indicato dall'articolo 27 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), e dalle disposizioni di cui al relativo regolamento che disciplina gli aspetti relativi alla gestione e all'attuazione del programma.
7 bis. AI fine di conseguire l'obiettivo di un efficiente utilizzo delle risorse pubbliche attraverso l'accelerazione delle procedure di spesa a favore del sistema produttivo, le imprese che entro il 31 dicembre 2010 hanno presentato domanda di incentivo a valere sul capo I (sviluppo competitivo delle piccole medie imprese) della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 e sul regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres., e la cui domanda non sia stata sottoposta alla valutazione della Commissione ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 4/2005 , hanno facoltà di accedere, previa apposita istanza, alla definizione semplificata del proprio procedimento contributivo.
7 ter.Ferma restando la validità dell'originaria domanda di incentivo e dei relativi allegati, nonché fatte salve le spese sostenute in attuazione del progetto medesimo ove allo stesso riferibili, la presentazione dell'istanza di cui al comma 7 bis comporta l'espressa rinuncia all'originario incentivo richiesto e la richiesta di concessione di un contributo nella misura del 50 per cento del valore totale dei costi ammissibili del progetto di sviluppo competitivo presentato, e comunque non superiore all'importo complessivo di 100.000 euro.
7 quater.L'istanza per la definizione semplificata del proprio procedimento contributivo deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7 sexies.
7 quinquies. Nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande a valere sul capo I della legge regionale 4/2005 , l'istruttoria e la valutazione delle istanze presentate a norma del comma 7 bis e 7 ter sono svolte esclusivamente dal soggetto gestore, in deroga a quanto previsto dall' articolo 7, comma 1, della legge regionale 4/2005 .
7 sexies. Le modalità, i termini e le condizioni semplificate per la concessione del contributo di cui al comma 7 ter sono stabilite con regolamento regionale nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in deroga a quanto previsto anche ai commi 4, 5 e 6 dell' articolo 7 della legge regionale 4/2005 .
7 septies. Il procedimento contributivo di cui ai commi da 7 bis a 7 sexies è svolto dal soggetto gestore di cui al capo I della legge regionale 4/2005 .
7 octies. Per le finalità di cui ai commi da 7 bis a 7 septies si applicano le disposizioni di cui all' articolo 53, comma 1, della legge regionale 4/2005.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 di seguito elencati:
a) capitolo 8020 - relativamente al disposto di cui alla lettera a);
b) capitolo 9338 - relativamente al disposto di cui alla lettera b);
c) capitolo 8657 - relativamente al disposto di cui alla lettera c).
Note:
1Comma 7 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
2Comma 7 ter aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
3Comma 7 quater aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
4Comma 7 quinquies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
5Comma 7 sexies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
6Comma 7 septies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
7Comma 7 octies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
8Parole sostituite al comma 5 da art. 77, comma 1, L. R. 7/2011
9Comma 1 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
10Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
12Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
Art. 16
 (Contributi straordinari al Comune di Arta Terme per la stagione termale 2009)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Arta Terme per interventi atti a garantire il regolare svolgimento della stagione termale per l'anno in corso.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 9111 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Arta Terme per interventi atti a garantire il regolare svolgimento della stagione termale per l'anno in corso>> e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2009.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 1496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 41, L. R. 12/2010
Art. 17
 (Finanziamento dei piani di azione locale delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste)
1. Per attivare anticipatamente gli investimenti, semplificando le procedure amministrative e contrastare gli effetti sociali della crisi economica in atto sulla società regionale utilizzando risorse regionali già stanziate per la specifica finalità, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dai piani di azione locale di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), e definiti per il triennio 2009-2011 ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 4/2008, è autorizzata ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 21/2007 la spesa pluriennale di 21.248.287,50 euro, in ragione di 7.248.287,50 euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per ognuno degli anni 2010 e 2011, con onere a carico dell'unità di bilancio 9.2.2.1158 e del capitolo 1054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 e al capitolo 1054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
3. Al finanziamento dei piani di azione locale di cui al comma 1, secondo le disposizioni della legge regionale 4/2008, l'Amministrazione regionale provvede altresì con le risorse del Fondo nazionale per la montagna istituito con l'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), iscritte all'unità di bilancio 9.2.2.1158 e derivanti dalle assegnazioni delle quote annuali non impegnate, comprese quelle da iscrivere in corso di esercizio nel triennio 2009-2011.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 e al capitolo 1051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
5. Gli interventi, anche di tipo contributivo, inseriti nei piani di azione locale di cui al comma 1 sono attuati dalle Comunità montane e dalle Province di Gorizia e Trieste, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a), della legge regionale 1/2006, fatta salva diversa determinazione in merito all'individuazione del soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento contenuta nei piani medesimi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 4/2008.
6. La versione definitiva dei piani di cui al comma 1, prevista dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 4/2008, conseguente alla presentazione all'Amministrazione regionale, in sede di prima applicazione della legge regionale 4/2008, delle proposte sulle quali l'Amministrazione regionale abbia comunicato la manifestazione di interesse ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 4/2008, è trasmessa dai Presidenti delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste alla Regione entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta che i piani non siano finanziati dall'Amministrazione regionale.
Art. 17 bis
 (Azioni a sostegno dei rivenditori di generi di monopolio)
1. In relazione all'eccezionale contrazione nelle vendite di generi di monopolio, anche a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Slovenia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, nell'osservanza delle condizioni e dei limiti della normativa comunitaria, azioni a sostegno dell'attività dei rivenditori di generi di monopolio, operanti nelle aree già soggette a regime di zona franca della provincia di Gorizia e sue successive estensioni alle province di Trieste e di Udine, ai sensi della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 (Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia).
2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate attraverso la concessione di contributi per:
a) il sostegno delle imprese di rivendita per la ristrutturazione, l'arredo e la dotazione di sistemi di sicurezza, anche nel caso di subingressi, nonché per l'avvio di nuove attività commerciali da parte di rivenditori cessati dall'attività di rivendita ordinaria o speciale;
b) la promozione di attività di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale;
c) la creazione di borse di studio per la frequenza di corsi di qualificazione e riqualificazione, attraverso contributi assegnati ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT).
(3)
3. La Giunta regionale stabilisce con apposito regolamento le condizioni, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 17/2010
2Articolo sostituito da art. 2, comma 70, lettera a), L. R. 11/2011
3Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
Art. 17 ter
 (Interventi per la diffusione di servizi di pubblica utilità)
1. AI fine di incentivare la creazione e l'utilizzo di reti che si affiancano agli sportelli della pubblica amministrazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi a favore dei titolari esercenti le rivendite di generi di monopolio per l'acquisto di strumenti informatici atti a favorire l'accesso dei cittadini ai servizi delle pubbliche amministrazioni quali i servizi erogati nell'ambito del progetto Reti Amiche, di cui alla convenzione siglata tra il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e la Federazione italiana tabaccai del 4 novembre 2008, e altri servizi da erogare tramite il terminale multifunzione.
2. La Regione è altresì autorizzata ad avvalersi della rete dei rivenditori di generi di monopolio per l'erogazione di pagamento servizi su base regionale.
3. La Giunta regionale stabilisce, con apposito regolamento, le condizioni, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1. Il regolamento può essere unico per gli interventi di cui al presente articolo e all'articolo 17 bis.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 17/2010
2Comma 3 sostituito da art. 2, comma 70, lettera b), L. R. 11/2011
Art. 18
 (Interpretazione autentica dell'articolo 73, comma 2, e dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000)
1. In attuazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 73, comma 2, della legge regionale 7/2000, il comma 1 dell'articolo 32 della medesima legge si applica anche a tutti i programmi Konver-Italia - periodo 16.03.1995 - 31.12.1999 che alla data di entrata in vigore della legge regionale 7/2000 avevano ancora in corso i rapporti contributivi di cui ai finanziamenti predetti.