LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 giugno 2009, n. 11

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/06/2009
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
210.06 - Economia montana
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
310.02 - Assistenza sociale
330.03 - Formazione professionale
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.02 - Pesca - Acquacoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 1 bis aggiunto da art. 4, comma 28, L. R. 12/2010
2Articolo 17 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 17/2010
3Articolo 17 ter aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 17/2010
4Capo VIII bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Articolo 30 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6Articolo 30 ter aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7Articolo 30 quater aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Articolo 30 quinquies aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9Articolo 30 sexies aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10Articolo 30 septies aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
11Articolo 30 octies aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
12Articolo 30 nonies aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13Articolo 30 decies aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
14Articolo 30 undecies aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
15Articolo 30 duodecies aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
16Articolo 30 ter decies aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Capo I
 Accelerazione della realizzazione di opere pubbliche
Art. 1
 (Semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubbliche)
1. Per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 gli incentivi per opere pubbliche previste da normative regionali di settore sono assegnati, prioritariamente, nella misura del 70 per cento per lavori di importo complessivo fino a 500.000 euro e, nella misura del restante 30 per cento, per lavori di importo complessivo superiore a 500.000 euro, che siano cantierabili entro centoventi giorni dalla data in cui sono disponibili i finanziamenti. Un'opera si considera cantierabile in presenza del progetto definitivo approvato e corredato delle autorizzazioni previste.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi finanziati nell'ambito di programmi e iniziative comunitarie, nell'ambito dei programmi attuativi regionali e nazionali finanziati con le risorse del Fondo aree sottoutilizzate (FAS), nonché agli interventi finanziati a valere sugli articoli 15 e 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sull'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), e sull'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, della viabilità, dell'edilizia, scolastica, sociale e sanitaria.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), ai fini della predisposizione della progettazione definitiva relativa a lavori di importo complessivo fino a 1 milione di euro.
4. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 3 sono concesse con procedimento a sportello in un'unica soluzione, sono erogate nella misura del 95 per cento delle spese di progettazione con il provvedimento di concessione e sono restituite, senza interessi, entro un mese dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori, dal soggetto beneficiario che, contestualmente, provvede alla consegna di una copia del progetto e del contratto di appalto dei lavori. Il mancato rispetto degli obblighi del beneficiario comporta la restituzione dell'anticipazione finanziaria e il pagamento degli interessi legali dalla data di erogazione dell'anticipazione, nonché l'esclusione da ulteriori anticipazioni finanziarie ai sensi del presente articolo. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, l'organo concedente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e per la consegna di copia del progetto o, previa deliberazione della Giunta regionale, fissarne uno nuovo.
5. Alla legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f) al comma 1 dell'articolo 50 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: <<La Giunta regionale può approvare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui all'articolo 7 anche per stralci successivi, in relazione alle esigenze di operatività di ogni singolo settore.>>;
g) al comma 4 dell'articolo 50 dopo le parole <<per materia>> sono aggiunte le seguenti: <<e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario>>;
h) al comma 5 dell'articolo 51 prima delle parole <<La deliberazione di cui al comma 4>> sono inserite le seguenti: <<Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7,>>;
i)   ( ABROGATA )
j)
il comma 1 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:
<<1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta in via definitiva sulla base del progetto preliminare. L'importo del finanziamento è commisurato alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Per specifici lavori individuati dalla Giunta regionale, la concessione del finanziamento è disposta in via definitiva, sulla base di un programma operativo di intervento che definisce i bisogni, gli obiettivi che si intendono raggiungere, la tipologia dell'intervento, i tempi di realizzazione e la spesa preventivata.>>;

k)
il comma 2 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:
<<2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, dal decreto del Presidente della Regione del 20 dicembre 2005, n. 453 (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali. Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non possono complessivamente eccedere l'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente l'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto.>>;

l)   ( ABROGATA )
m)   ( ABROGATA )
6. I rientri delle anticipazioni confluiscono nel bilancio regionale con vincolo di destinazione a ulteriori predisposizioni di progetti. L'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per tali finalità viene effettuata con la legge di assestamento del bilancio dell'anno successivo all'avvenuta riscossione.
7. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.10.2.2007 e del capitolo 7010 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Spese per anticipazioni finanziarie agli enti pubblici per la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici" e con lo stanziamento di 1.500.000 euro per l'anno 2009.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'importo a fianco di ciascuno elencati:
a) unità di bilancio 2.4.2.1053 - capitolo 2295 per 800.000 euro per l'anno 2009;
b) unità di bilancio 5.1.1.1088 - capitolo 6037 per 460.000 euro per l'anno 2009;
c) unità di bilancio 4.5.2.1081 - capitolo 3870 per 220.000 euro per l'anno 2009;
d) unità di bilancio 10.1.1.1163 - capitolo 9039 per 20.000 euro per l'anno 2009.
9. In relazione ai rientri previsti dal comma 6 è istituito "per memoria" all'unità di bilancio 3.2.132 il capitolo 40 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Rientri delle anticipazioni finanziarie concesse agli enti pubblici per la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici".
10.
Dopo il comma 6 quater dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è aggiunto il seguente:
<<6 quinquies. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a costituire, modificare o estinguere, in nome e per conto della Regione, diritti di servitù di acquedotto o diritti di servitù comunque connessi con l'esercizio delle proprie finalità istituzionali.>>.

Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 28, lettera a), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 28, lettera b), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
3Parole sostituite al comma 7 da art. 4, comma 28, lettera c), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
4Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 9 giugno 2010, depositata il 17 giugno 2010 (in G.U. 1a serie speciale n. 25 dd. 23 giugno 2010), l'illegittimità costituzionale della lettera a) del presente comma.
5Lettera m) del comma 5 abrogata da art. 4, comma 67, L. R. 22/2010 , a seguito dell'abrogazione del c. 5 bis, art. 68, L.R. 14/2002, con effetto dall'1/1/2011.
6Lettera l) del comma 5 abrogata da art. 5, comma 24, lettera h), L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione del c. 6 ter, art. 56, L.R. 14/2002, con effetto dall'1/1/2013.
7Lettera a) del comma 5 abrogata da art. 87, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024
8Lettera b) del comma 5 abrogata da art. 87, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024
9Lettera c) del comma 5 abrogata da art. 87, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024
10Lettera d) del comma 5 abrogata da art. 87, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024
11Lettera e) del comma 5 abrogata da art. 87, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024
12Lettera i) del comma 5 abrogata da art. 87, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024
Art. 1 bis
 (Interventi straordinari e urgenti a tutela dell'occupazione nel comparto edile e per l'accelerazione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori)
1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di grave crisi congiunturale, fino al 31 dicembre 2011, i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro al netto di IVA non presentano interesse transfrontaliero.
2. I lavori di valore pari o inferiore all'importo di cui al comma 1 sono affidati, a cura del responsabile unico del procedimento, mediante ricerca di mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione. L'invito diretto è rivolto ad almeno quindici soggetti ove esistano in tale numero soggetti idonei secondo criteri di rotazione. ll termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio della lettera di invito.
3. I lavori di cui al comma 2 sono affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori di cui al comma 2 possono essere affidati con il criterio del prezzo più basso ove ritenuto motivatamente più adeguato dalla stazione appaltante rispetto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Qualora si applichi il criterio del prezzo più basso si darà corso, in ogni caso, all'applicazione del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale
.
4.
Gli affidamenti di cui al comma 2 vanno pubblicati all'Albo della stazione appaltante e comunicati all'Osservatorio Regionale.

(3)
5. Fino al 31 dicembre 2011 i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una procedura selettiva mediante curricula tra
tre
soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento secondo criteri di professionalità, rotazione e imparzialità.
6. Fino al 31 dicembre 2011 i lavori in economia a cottimo sono ammessi fino all'importo di 500.000 euro.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 28, L. R. 12/2010
2Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 114 dd. 4 aprile 2011 (in G.U. 1a Serie speciale n. 16 dd. 13 aprile 2011), l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 3 del presente articolo.
3Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 114 dd. 4 aprile 2011 (in G.U. 1a Serie speciale n. 16 dd. 13 aprile 2011), l'illegittimità costituzionale del comma 4 del presente articolo nella parte in cui non prevede l'applicazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 122 D.Lgs. 163/2006.
4Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 114 dd. 4 aprile 2011 (in G.U. 1a Serie speciale n. 16 dd. 13 aprile 2011), l'illegittimità costituzionale dell'ultimo del comma 5 del presente articolo nella parte in cui si limita la procedura selettiva a tre soggetti e non almeno cinque (come previsto dall'art. 91, comma 2, D.Lgs. 163/2006).
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 1, lettera i), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
Art. 3
 (Disposizioni in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale)
1. Sono ridotte del 50 per cento le tariffe stabilite dagli allegati I, II e III del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59), e applicate ai sensi dell'articolo 6, comma 23, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), per l'istruttoria nei casi:
a) di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
b) di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
c) di rinnovo dell'autorizzazione;
d) di nuovo rilascio dell'autorizzazione a seguito di modifica sostanziale;
e) di riesame dell'autorizzazione che dia luogo a modifica sostanziale;
f) di aggiornamento dell'autorizzazione a seguito di modifica non sostanziale e di riesame dell'autorizzazione che dia luogo a modifica non sostanziale.
2. Sono ridotte del 50 per cento le tariffe stabilite dall'allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008 e applicate ai sensi dell'articolo 6, comma 23, della legge regionale 2/2006, relative ai controlli di ARPA consistenti nelle attività di verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzione degli strumenti, di verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel piano di monitoraggio, di verifica della regolare trasmissione dei dati, di verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione e di verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione integrata ambientale.
3. Sono ridotte del 65 per cento le tariffe di cui al comma 2 relative agli impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini di cui al punto 6.6 dell'allegato I al decreto legislativo 59/2005.
4. Le percentuali di riduzione delle tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate del 5 per cento nel caso di imprese certificate UNI EN ISO 14001 e del 10 per cento nel caso di imprese in possesso della registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit. Tali ulteriori riduzioni della tariffa non sono tra loro cumulabili.
5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definite le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle tariffe già versate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 6, comma 23, della legge regionale 2/2006.
7. Ai fini di cui al comma 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a restituire, senza interessi, le quote delle tariffe versate in eccedenza agli aventi diritto.
8. Gli aventi diritto alla restituzione trasmettono al Servizio competente in materia di autorizzazione integrata ambientale, entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5, l'istanza di restituzione recante la quantificazione dell'importo a essi spettante, determinato dalla differenza fra l'ammontare già versato e quello dovuto, ricalcolato in base alle linee guida di cui al comma 5 e con l'applicazione della percentuale di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché l'indicazione delle modalità di accreditamento di tale somma.
9. Al comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006 le parole <<da una convenzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<con deliberazione della Giunta regionale>>.
10. L'istanza di cui al comma 8 è corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008. I moduli dell'istanza e della dichiarazione sostitutiva sono pubblicati sul sito internet della Regione.
11. Per le finalità previste dal comma 7, relativamente alle istruttorie di cui ai commi 1 e 4, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.2060 e del capitolo 2320 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione "Restituzione agli aventi diritto delle somme versate in eccedenza sulle tariffe previste per istruttorie connesse all'autorizzazione integrata ambientale" e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2009.
12. Per le finalità previste dal comma 7, relativamente ai controlli di cui ai commi 2, 3 e 4, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.2060 e del capitolo 2330 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione "Restituzione agli aventi diritto delle somme versate in eccedenza sulle tariffe previste per attività di controllo connesse all'autorizzazione integrata ambientale" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 11 e 12 si provvede mediante storno a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'importo a fianco di ciascuno elencati:
a) unità di bilancio 11.4.1.1192 - capitolo 2223 per 500.000 euro per l'anno 2009;
b) unità di bilancio 11.4.1.1192 - capitolo 2323 per 10.000 euro per l'anno 2009.
Art. 4
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 20, della legge regionale 17/2008, il finanziamento straordinario al Comune di Trieste per le attività di recupero, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo di Trieste si intende finalizzato anche al sollievo e alla riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per le attività medesime.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità di bilancio 3.5.2.1118 e al capitolo 3445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
5. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4, commi 8 e 9, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), i contributi pluriennali al Comune di Trieste, parte dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 30/2007, per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva nelle aree di proprietà comunale, si intendono finalizzati anche al sollievo e alla riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per gli interventi medesimi.
6. Gli oneri derivanti dell'applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 6156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 3, comma 31, L. R. 22/2010 , a seguito dell'abrogazione dei commi 10 e 11, art. 4, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2011.
2Comma 2 abrogato da art. 3, comma 31, L. R. 22/2010 , a seguito dell'abrogazione dei commi 10 e 11, art. 4, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2011.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
2A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Capo II
 Norme in materia di accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere strategiche di interesse regionale
Art. 6
 (Finalità e ambito di applicazione)
1. Le norme del presente capo hanno lo scopo di accelerare la realizzazione di opere regionali di interesse strategico, nonché di dotare la Regione di strumenti che ne facilitino la realizzazione.
2. Fino al completamento della riforma urbanistica e all'entrata in vigore del nuovo strumento di pianificazione generale regionale, la Regione dichiara l'interesse strategico delle opere regionali relative alle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica, nonché di quelle previste in piani o programmi di settore oppure di interventi singoli con le modalità e per gli effetti delle disposizioni che seguono.
3. La Giunta regionale, ai fini e per gli effetti del comma 2, approva in via preliminare l'elenco delle opere per le quali intende dichiarare l'interesse strategico entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e lo sottopone al Consiglio delle Autonomie locali per l'intesa di cui all'articolo 36 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere vincolante da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Acquisiti gli atti d'intesa e il parere della Commissione consiliare, la Giunta regionale approva in via definitiva l'elenco delle opere d'interesse strategico.
Art. 7
 (Opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica)
1. Gli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti, oltre a produrre gli effetti di cui all'articolo 3 bis, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), prevalgono dalla data di efficacia degli stessi sulle previsioni dello strumento urbanistico generale comunale e sui piani di cui al capo II della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), anche nelle more del loro recepimento nello strumento di pianificazione generale regionale.
2. A decorrere dalla data di efficacia degli atti di pianificazione di cui al comma 1 è sospesa ogni determinazione comunale sulle domande di rilascio dei titoli abilitativi edilizi che siano in contrasto con le previsioni degli atti di pianificazione stessi, limitatamente alle aree individuate per la realizzazione delle opere medesime, per il periodo massimo di tre anni.
3. Il Comune adegua il proprio strumento di pianificazione generale, territoriale e urbanistica agli atti di pianificazione di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di efficacia degli stessi.
4. La Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sul Comune, nel caso in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni pianificatorie rese obbligatorie in forza della presente legge.
5. Ai fini di cui al comma 4 la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito il Comune interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.
6. L'approvazione del progetto preliminare di opere dichiarate di interesse strategico costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale dalla data della notifica dell'approvazione stessa al Comune territorialmente interessato.
7. Il progetto definitivo delle medesime opere è approvato a seguito della determinazione favorevole della conferenza di servizi, resa con le modalità di cui agli articoli 22 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'approvazione del progetto definitivo costituisce accertamento di conformità urbanistica e comporta la dichiarazione di pubblica utilità dei relativi lavori.
8. La pubblicazione del progetto dell'atto di pianificazione di cui al comma 1, disposta nel rispetto delle norme di settore e integrata dall'affissione all'Albo del Comune interessato e dalla pubblicazione sul sito internet della Regione, assolve agli adempimenti di pubblicità previsti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.
9. Ferme restando le disposizioni normative a tutela della concorrenza, sono ridotti del 50 per cento i termini previsti dai singoli procedimenti di competenza della Regione e degli Enti locali correlati alla realizzazione delle opere strategiche regionali.
10. Nelle more dell'efficacia degli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti i Comuni possono variare lo strumento urbanistico generale per adeguarlo alle previsioni del Sistema infrastrutturale dei trasporti contenute nel Piano urbanistico regionale generale (PURG) e nelle sue varianti, nonché all'intesa Stato-Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).
Art. 8
 (Opere previste da altri atti di pianificazione e programmazione)
1. La Giunta regionale delibera motivatamente, secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 3, la dichiarazione di interesse strategico regionale delle opere incluse in atti pianificatori e programmatori di settore. Tale deliberazione è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Gli interventi inclusi in atti pianificatori o programmatori regionali di settore, dichiarati di interesse strategico ai sensi dell'articolo 6, comma 3, prevalgono sulle previsioni dello strumento urbanistico generale comunale e sui piani territoriali infraregionali disciplinati dall'articolo 14 della legge regionale 5/2007 qualora nella procedura di formazione del piano o programma sia garantita la partecipazione del pubblico e degli enti locali interessati.
3. Il responsabile del procedimento adotta, per le finalità di cui al comma 2, gli atti necessari a garantire la partecipazione del pubblico e degli Enti locali interessati a integrazione delle norme procedurali di formazione del piano o programma qualora queste non prevedano in modo esplicito le richieste forme partecipative.
4. Alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 3, sono allegati gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione degli interventi del piano o del programma nello strumento urbanistico generale comunale.
5. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e la notifica al Comune interessato del provvedimento di approvazione del piano o programma determinano gli effetti di cui all'articolo 7, commi 2, 8 e 9.
6. L'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo delle opere di cui al presente articolo da parte della conferenza di servizi secondo le modalità previste dagli articoli 22 e seguenti della legge regionale 7/2000 produce gli effetti previsti, rispettivamente, dai commi 6 e 7 dall'articolo 7.
Art. 9
 (Opere strategiche puntuali)
1. La Giunta regionale può deliberare motivatamente, su richiesta dei Comuni interessati, previa conforme deliberazione dei Consigli comunali, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, secondo le procedure di cui all’articolo 6, comma 3, la dichiarazione di interesse strategico regionale di interventi puntuali che richiedono una tempestiva realizzazione dei lavori qualora non siano utilmente esperibili le procedure ordinarie di legge.
2. La deliberazione di cui al comma 1 comprende gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione nello strumento urbanistico comunale degli interventi previsti dal progetto di interesse strategico regionale ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'Albo pretorio del Comune interessato.
3. La deliberazione di cui al comma 1 prevale sulle destinazioni d'uso dello strumento urbanistico generale comunale e produce gli effetti di cui all'articolo 7, commi 2, 6, 8 e 9.
4. L'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo delle opere di cui al presente articolo da parte della conferenza di servizi secondo le modalità previste dagli articoli 22 e seguenti della legge regionale 7/2000 produce gli effetti previsti, rispettivamente, dai commi 6 e 7 dell'articolo 7.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 12/2015
Capo III
 Accelerazione e semplificazione delle procedure in materia di protezione civile
Art. 10
 (Procedure di accelerazione straordinarie)
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Province, Comuni, Consorzi di bonifica, Comunità montane e Autorità d'ambito o i soggetti gestori dalle stesse delegati inviano alla Protezione civile della Regione l'elenco delle opere in corso di progettazione preliminare o definitiva relative alla messa in sicurezza del territorio regionale e finanziate dall'Amministrazione regionale, con l'esclusione delle opere finanziate dalla Protezione civile della Regione, indicando per ciascuna di esse le autorizzazioni ricevute. Entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato alla protezione civile, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuati gli interventi afferenti la Protezione civile, i quali sono coordinati dalla Protezione civile della Regione in conformità alle procedure per essa definite.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle opere di competenza dell'Amministrazione regionale.
Art. 11
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole: <<Centro operativo di protezione civile>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero del sistema integrato di protezione civile>>.
Art. 12
 (Disposizioni in materia di espropri per la realizzazione degli interventi di protezione civile)
1. Per consentire nel più breve tempo possibile la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile disposti ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), si prescinde dalla procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.
2. Il decreto dell'Assessore regionale delegato alla Protezione civile che autorizza l'avvio dell'intervento costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera, nonché avvio del procedimento espropriativo e autorizza l'occupazione d'urgenza dei suoli per l'immissione in possesso e l'inizio dei lavori.
3. Lo stesso decreto è inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione o a mano, ai proprietari reperibili o, se irreperibili, è pubblicato all'Albo comunale per almeno sette giorni. Con la stessa comunicazione sono fissati luogo, data e modalità per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.
4. Completate le opere urgenti di protezione civile, le stesse sono consegnate con apposito atto all'ente territoriale competente, che provvede al completamento delle procedure finalizzate all'acquisizione delle aree, anche previa stipulazione dell'atto di cessione del bene, ovvero mediante emanazione del decreto di esproprio.
5. Al fine di completare le procedure di cui al presente articolo, con decreto dell'Assessore regionale delegato alla Protezione civile sono assegnate agli enti territoriali competenti le risorse finanziarie quantificate a cura della Protezione civile della Regione; ai fini della rendicontazione, gli enti individuati con il predetto decreto dell'Assessore regionale delegato alla Protezione civile devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'ente o dal responsabile del procedimento, che attesti che le risorse finanziarie assegnate sono utilizzate nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di assegnazione.
Art. 13
 (Applicazione della normativa regionale in materia di VIA agli interventi di protezione civile)
1. Per consentire nel più breve tempo possibile la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile previsti dai piani straordinari di emergenza a seguito dell'emanazione di specifiche ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), ovvero disposti ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 64/1986, continua ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 5 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale).
Capo IV
 Misure urgenti in materia di attività produttive
Art. 14
 (Adeguamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
4. Nel quadro degli interventi di cui all'articolo 12 bis, comma 1, della legge regionale 4/2005, il soggetto gestore del Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese è autorizzato a confermare i contributi concessi ai sensi del capo I della legge regionale 4/2005, anche a fronte di variazioni degli indicatori, valutati in sede istruttoria, superiori alla soglia indicata dall'articolo 22, comma 4, lettera b), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 354 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4/2005), su motivato parere della Commissione valutatrice di cui all'articolo 7 della legge regionale 4/2005 in relazione alla situazione di crisi economica e finanziaria dei mercati nazionale e internazionale.
5. Nel quadro dei medesimi interventi di cui al comma 4, il soggetto gestore del Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese è autorizzato a confermare i contributi concessi ai sensi del capo I della legge regionale 4/2005, anche a fronte di obiettivi raggiunti in misura inferiore a quella preventivata, qualora in presenza di un giudizio pienamente positivo, con riguardo agli indicatori diversi da quello afferente alla fattibilità economico finanziaria, in riferimento all'allegato C del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 354/2008, e con riguardo agli indicatori qualitativi di cui alla lettera B dell'allegato D del regolamento medesimo.
6.
Dopo il comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005 è inserito il seguente:
<<1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive relativi al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA), di cui all'articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).>>.

7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11.
Dopo l'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 12 ter
 (Emissione di obbligazioni bancarie per smobilizzo crediti aziendali nei settori delle attività produttive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere emissioni obbligazionarie bancarie finalizzate al reperimento di risorse da destinare specificamente allo smobilizzo dei crediti di natura contrattuale e commerciale delle microimprese e delle piccole imprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale vantati nei confronti delle grandi o medie imprese e delle pubbliche amministrazioni.
2. La provvista di cui al comma 1 è integrata dalle banche selezionate con un'ulteriore provvista per un importo comunque non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
3. Le banche emittenti sono individuate mediante procedura di evidenza pubblica; in tale sede le banche intenzionate a emettere obbligazioni finalizzate ai sensi del comma 1 comunicano alla Regione l'ammontare e le caratteristiche tecniche dell'emissione obbligazionaria e dello specifico programma di smobilizzo crediti che intendono finanziare attraverso la provvista.
4. Le obbligazioni sono costituite in serie speciale e sono rimborsabili entro cinque anni.
5. Le banche danno evidenza dell'utilizzo della provvista regionale nella documentazione di offerta relativa alle emissioni obbligazionarie ai sensi del presente articolo.
6. Le banche comunicano tempestivamente alla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie ogni evento connesso alla vita dei prestiti obbligazionari.
7. Le operazioni di smobilizzo di cui al comma 1 riguardano crediti nei confronti di imprese di grande o media dimensione, con priorità per i crediti maturati da imprese o nei confronti di imprese inserite in piani di crisi settoriali o territoriali.
8. Le operazioni di smobilizzo di cui al comma 1 riguardano altresì crediti nei confronti della pubblica amministrazione da effettuarsi con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, l'Amministrazione regionale, gli Enti regionali, le Autonomie locali e funzionali e gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, certificano, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile.
9. Le operazioni di smobilizzo dei crediti sono effettuate a condizioni di mercato secondo modalità definite con regolamento regionale.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità di cui al comma 1, a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE) il "Fondo regionale smobilizzo crediti", amministrato con contabilità separata, destinato a concedere alle piccole e alle microimprese, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare risorse liquide alle imprese, anche a complemento degli smobilizzi di cui al comma 1.
11. Il "Fondo regionale smobilizzo crediti" provvede alla restituzione della provvista al "Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale" di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), entro il termine di sei anni dal conferimento, e commisura la durata dei finanziamenti con la stessa concessi, prevedendone il rientro integrale entro il termine predetto.
12. Le modalità e le condizioni per la concessione dei finanziamenti, in relazione anche a particolari situazioni del mercato, sono stabilite con regolamento nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
13. Per le finalità di cui al comma 10 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, ai finanziamenti si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008.
14. La vigilanza sulla gestione del "Fondo regionale smobilizzo crediti" è esercitata dalla Direzione centrale attività produttive.
Art. 12 quater
 (Conferma dei contributi)
1. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, le agevolazioni previste dalla legislazione regionale nei confronti delle imprese dei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, assegnate o concesse, possono essere, rispettivamente, concesse o confermate, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.>>.

12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005, come inserito dal comma 11, sono riferiti, ai sensi del comma 46, lettera e), al "Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale".
13. Le disposizioni di cui all'articolo 12 quater della legge regionale 4/2005, come inserito dal comma 11, trovano applicazione anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole: <<riservando particolare attenzione tra queste alle imprese giovanili e femminili,>> sono soppresse.
15.
Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2001 è inserito il seguente:
<<2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea.>>.

16. Nella situazione di crisi economica e finanziaria l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare le modalità e i termini del rimborso delle obbligazioni acquistate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5, della legge regionale 23/2001 anche attraverso la proroga della scadenza originaria fino al 31 dicembre 2015.
17. Per le finalità di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata a modificare la convenzione sottoscritta con l'Istituto emittente, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 23/2001, su conforme deliberazione della Giunta regionale, a seguito di proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive di concerto con l'Assessore alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni, nonché di utilizzo delle provviste.
18. 
( ABROGATO )
19. 
( ABROGATO )
20. 
( ABROGATO )
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di contributo presentate per l'anno 2009 a valere sugli interventi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera a), della legge regionale 3/1999, come modificata dall'articolo 3, comma 45, lettera b), della legge regionale 17/2008, anche se pervenute oltre il termine stabilito dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 3/1999 e non oltre il 15 marzo.
22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 21 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
23. 
( ABROGATO )
24. 
( ABROGATO )
25. 
( ABROGATO )
26. 
( ABROGATO )
27. 
( ABROGATO )
28. 
( ABROGATO )
29. 
( ABROGATO )
30. Al comma 23 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008 le parole <<entro il limite di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 giugno 2009>>.
31. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 23, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 30, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1005 e al capitolo 6335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
32. Al comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), dopo la parola <<abrogati>> sono aggiunte le seguenti: <<a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1>>.
33. 
( ABROGATO )
(5)
34. Al fine di promuovere il sistema produttivo regionale e sostenere efficacemente le vocazioni specifiche del suo territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per attività di commercializzazione e di marketing del territorio e dei beni prodotti nella Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso l'attuazione di progetti di promozione all'estero che valorizzino la qualità delle produzioni e dei comparti locali.
35. I contributi sono concessi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolgono l'attività promozionale di cui al comma 34 attraverso le proprie articolazioni funzionali, in misura non superiore al 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di 300.000 euro.
36. Con regolamento regionale sono definiti le tipologie di intervento, le modalità di presentazione delle domande e delle rendicontazioni, nonché i criteri di valutazione delle domande medesime.
37. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 34 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
38. 
( ABROGATO )
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie un Fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale", di seguito denominato "Fondo", da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dall'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).
40. Al Fondo di cui al comma 39 affluiscono:
a) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007;
b) le cedole obbligazionarie e i rientri di capitale in relazione all'acquisto di obbligazioni, ai sensi del comma 48;
c) gli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria;
d) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi.
41. Il Fondo è gestito e amministrato dall'Assessore alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, che si avvale del Servizio programmazione e affari generali della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie; i relativi ordini di pagamento e di riscossione sono emessi a firma del gestore del Fondo che può delegare il Direttore centrale della programmazione, risorse economiche e finanziarie o altro dirigente della Direzione stessa. Il mandato ad amministrare conferito all'organo gestore del Fondo è attribuito con rappresentanza.
41 bis. Le funzioni di Tesoreria del Fondo sono affidate al Tesoriere della Regione,
42. Tenendo conto dei flussi di cassa di entrata e di spesa del bilancio regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata a determinare l'ammontare della dotazione del Fondo, di cui al comma 40, lettera a), e i conseguenti trasferimenti di cassa al Fondo stesso, fermo restando quanto stabilito in sede di prima applicazione dal comma 50.
43. Le entrate del Fondo di cui al comma 40, lettere b), c) e d), rimangono nella disponibilità del medesimo; sono a carico del Fondo le ritenute fiscali e le spese per la tenuta del conto.
44. Ogniqualvolta ne valuti l'opportunità in relazione ai flussi di cassa del bilancio regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata a determinare i rientri al bilancio regionale stesso da parte del Fondo, a far carico sulle disponibilità di cui al comma 40, lettere a), b), c) e d); il gestore del Fondo provvede in tal caso al versamento delle somme così determinate a favore di apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.
45. Con le medesime deliberazioni di cui al comma 42, la Giunta regionale apporta al bilancio di previsione le necessarie variazioni nelle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa; dette deliberazioni costituiscono presupposto per l'aggiornamento del Programma operativo di gestione di cui all'articolo 28 della legge regionale 21/2007.
46. Il Fondo è autorizzato a concedere anticipazioni alle gestioni fuori bilancio dei seguenti Fondi di rotazione, per le rispettive finalità:
a) Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE);
b) Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA);
c) Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia;
d) Fondo regionale di garanzia per le PMI;
e) Fondo regionale smobilizzo crediti, costituito nell'ambito del FRIE, ai sensi dell'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005, come inserito dal comma 11 del presente articolo;
f) Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo.
f bis) Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo.
f ter) Fondo di rotazione a favore delle imprese edili.
f quater) Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani.
f quinquies) Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi.
47. Gli atti amministrativi con cui si dispongono le anticipazioni devono prevedere il rientro delle anticipazioni stesse a favore del Fondo entro sei anni dalla data degli atti stessi.
48. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi, il Fondo è autorizzato altresì ad acquistare obbligazioni, della durata non superiore a sei anni, ai sensi ovvero per le finalità delle seguenti leggi regionali:
e) capo I della legge regionale 4/2005, e successive modifiche;
49. La ripartizione delle risorse per l'attuazione dei commi 46 e 48 è determinata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, fatto salvo quanto previsto al comma 50.
50. In sede di prima applicazione della presente legge:
a) alle attività di cui al comma 46, lettere a), b), c), e) e f), è destinata una somma complessiva pari a 200 milioni di euro; la determinazione dei Fondi di rotazione destinatari delle anticipazioni di cui al comma 46, nonché delle somme da concedere a ciascuno di essi è assunta dalla Giunta regionale;
b) alle attività di cui al comma 46, lettera d), è destinata una somma complessiva pari a 50 milioni di euro;
c) alle attività di cui al comma 48 è destinata una somma complessiva pari a 150 milioni di euro; la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina l'allocazione delle risorse di cui al presente comma per l'attuazione di quanto disposto dal comma 48.
51. Per dare attuazione a quanto previsto dal comma 48, il gestore del Fondo è autorizzato a stipulare con l'istituto emittente apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per la disciplina delle modalità per l'acquisto e il rimborso delle obbligazioni, nonché per l'utilizzo della provvista.
52. Il livello e le condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese sono disciplinati da appositi regolamenti regionali, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta di concerto fra l'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie e l'Assessore regionale alle attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; la Giunta regionale stabilisce i termini entro cui deve essere effettuato il rimborso delle obbligazioni, entro la durata massima di cui al comma 48.
53. Il Fondo è dotato di autonomia patrimoniale ed è gestito, con evidenza contabile separata, dal soggetto gestore del Fondo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché, per quanto concerne il trattamento fiscale, delle norme di cui all'articolo 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale); la gestione del Fondo deve evidenziare i pagamenti e gli incassi, relativamente a ogni singola operazione compresa fra quelle previste dalla presente legge.
54. Il gestore del Fondo trasmette annualmente alla Giunta regionale il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041), e successive modifiche; la Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, il controllo sulla gestione del Fondo.
55. Le risorse di cui al comma 40, lettera a), sono trasferite dal bilancio regionale in favore del Fondo attraverso l'utilizzo di capitoli di spesa appositamente istituiti e gestiti presso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, Servizio programmazione e affari generali; al medesimo Servizio compete la gestione dei relativi capitoli di entrata.
56. In corrispondenza dell'assunzione di ciascun impegno di spesa necessario per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al comma 55 si provvede all'accertamento contestuale di un'entrata di pari importo a favore del bilancio regionale.
57. Il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al comma 55 è effettuato anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 17, della legge regionale 14/2003, in conseguenza dell'adozione della deliberazione di cui al comma 42.
58. La cessazione del Fondo è disposta con decreto del Presidente della Regione e, contestualmente o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso; al termine della liquidazione tutte le risorse del Fondo affluiscono al bilancio della Regione, con imputazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
59. Per le finalità di cui ai commi 39 e 40, lettera a), è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.3461 e del capitolo 9900 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione "Trasferimenti al Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale", e con lo stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2009.
60. In relazione al disposto di cui al comma 39 sono istituiti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 e del bilancio per l'anno 2009 l'unità di bilancio 4.5.270 con la denominazione "Rientri da concessione di crediti" e il capitolo 999 con la denominazione "Rientri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 38, della legge regionale 11/2009", e con lo stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2009.
60 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione finanziaria nel limite massimo di 100 milioni di euro ai fondi di seguito elencati, per interventi che, nel rispetto delle finalità proprie di ciascun fondo, garantiscano il mantenimento del più ampio livello occupazionale:
a) Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia);
b) Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, di cui all' articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>);
c) Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
d) Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo);
e) Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani di cui alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).
60 ter. In sede di prima applicazione la deliberazione di cui al comma 60 quater è adottata con riferimento ai fondi di cui al comma 60 bis, lettere da a) a d).
60 quater. Considerate le esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale e nel rispetto degli equilibri di bilancio, la Giunta regionale, sulla base delle necessità manifestate dai fondi di cui al comma 60 bis, con propria deliberazione, stabilisce le somme da anticipare a ciascuno di essi, le modalità di erogazione della predetta anticipazione, di rendicontazione della provvista e di restituzione dell'anticipazione medesima, comprensiva degli interessi al tasso fisso dello 0,5 per cento, da attuarsi secondo l'apposito piano di rientro adottato dalla Giunta regionale.
60 quinquies. In via di interpretazione autentica, le anticipazioni di cui al comma 60 bis sono erogate tramite il Fondo di cui al comma 39.
61. 
( ABROGATO )
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 43, L. R. 12/2009
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 44, lettera a), L. R. 12/2009
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 44, lettera b), L. R. 12/2009
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 44, lettera c), L. R. 12/2009
5Comma 33 abrogato da art. 2, comma 32, L. R. 24/2009 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 36/1987, con effetto dall'1/1/2010.
6Lettera f bis) del comma 46 aggiunta da art. 14, comma 19, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
7Parole aggiunte al comma 61 da art. 14, comma 20, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
8Lettera f ter) del comma 46 aggiunta da art. 4, comma 62, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
9Integrata la disciplina del comma 46 da art. 2, comma 20, L. R. 11/2011
10Comma 7 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
11Comma 8 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
12Comma 9 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
13Comma 10 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
14Comma 23 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 45 della L.R. 12/2002 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
15Comma 24 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 46 della L.R. 12/2002 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
16Comma 25 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 96 della L.R. 29/2005 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
17Comma 26 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 96 della L.R. 29/2005 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
18Comma 27 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 96 della L.R. 29/2005 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
19Comma 28 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
20Comma 29 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
21Lettera f quater) del comma 46 aggiunta da art. 37, comma 1, L. R. 5/2012
22Comma 60 bis aggiunto da art. 2, comma 96, L. R. 14/2012
23Comma 60 ter aggiunto da art. 2, comma 96, L. R. 14/2012
24Comma 60 quater aggiunto da art. 2, comma 96, L. R. 14/2012
25Comma 38 abrogato da art. 53, comma 1, lettera i), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 1, 2 e 5, art. 1, L.R. 14/2008.
26Lettera f quinquies) del comma 46 aggiunta da art. 8, comma 1, L. R. 9/2013
27Comma 60 quinquies aggiunto da art. 9, comma 67, L. R. 15/2014
28Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
29Comma 41 bis aggiunto da art. 13, comma 8, L. R. 20/2015
30Comma 1 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
31Comma 2 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
32Comma 3 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
33Integrata la disciplina del comma 39 da art. 10, comma 8, L. R. 14/2016
34Comma 61 abrogato da art. 10, comma 12, L. R. 14/2016
35Integrata la disciplina del comma 50 da art. 12, comma 9, L. R. 25/2016
36Comma 18 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
37Comma 19 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
38Comma 20 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
Art. 15
 (Accelerazione delle procedure di spesa a favore delle imprese)
1. 
( ABROGATO )
(9)
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento regionale, a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4, della legge regionale 7/2000, relativamente ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati ai sensi delle seguenti disposizioni:
a) articoli 21 e 22 della legge regionale 47/1978, e successive modifiche;
(8)
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica, anche se l'impresa beneficiaria ha già presentato la rendicontazione finale di spesa, ai progetti finanziati ai sensi dei seguenti regolamenti regionali:
a) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 260/2007 e previgente regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 1987, n. 451 (Regolamento d'attuazione del Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni);
b) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 273 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 <<Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico>> e dalla programmazione comunitaria);
c) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2008, n. 344 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria), e previgente regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2006, n. 421 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e ai sensi della programmazione comunitaria).
7. A far data dal 2010 le disposizioni di cui al presente articolo possono avere applicazione anche per quanto concerne le tipologie di progetti finanziati per il tramite dei fondi strutturali FESR di cui al Programma Operativo Regionale (POR) Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013, con decorrenze, limiti, modalità e termini stabiliti dalla competente Autorità di Gestione al fine di garantire gli adempimenti di cui all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, in combinato disposto con quanto indicato dall'articolo 27 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), e dalle disposizioni di cui al relativo regolamento che disciplina gli aspetti relativi alla gestione e all'attuazione del programma.
7 bis. AI fine di conseguire l'obiettivo di un efficiente utilizzo delle risorse pubbliche attraverso l'accelerazione delle procedure di spesa a favore del sistema produttivo, le imprese che entro il 31 dicembre 2010 hanno presentato domanda di incentivo a valere sul capo I (sviluppo competitivo delle piccole medie imprese) della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 e sul regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres., e la cui domanda non sia stata sottoposta alla valutazione della Commissione ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 4/2005 , hanno facoltà di accedere, previa apposita istanza, alla definizione semplificata del proprio procedimento contributivo.
7 ter.Ferma restando la validità dell'originaria domanda di incentivo e dei relativi allegati, nonché fatte salve le spese sostenute in attuazione del progetto medesimo ove allo stesso riferibili, la presentazione dell'istanza di cui al comma 7 bis comporta l'espressa rinuncia all'originario incentivo richiesto e la richiesta di concessione di un contributo nella misura del 50 per cento del valore totale dei costi ammissibili del progetto di sviluppo competitivo presentato, e comunque non superiore all'importo complessivo di 100.000 euro.
7 quater.L'istanza per la definizione semplificata del proprio procedimento contributivo deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7 sexies.
7 quinquies. Nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande a valere sul capo I della legge regionale 4/2005 , l'istruttoria e la valutazione delle istanze presentate a norma del comma 7 bis e 7 ter sono svolte esclusivamente dal soggetto gestore, in deroga a quanto previsto dall' articolo 7, comma 1, della legge regionale 4/2005 .
7 sexies. Le modalità, i termini e le condizioni semplificate per la concessione del contributo di cui al comma 7 ter sono stabilite con regolamento regionale nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in deroga a quanto previsto anche ai commi 4, 5 e 6 dell' articolo 7 della legge regionale 4/2005 .
7 septies. Il procedimento contributivo di cui ai commi da 7 bis a 7 sexies è svolto dal soggetto gestore di cui al capo I della legge regionale 4/2005 .
7 octies. Per le finalità di cui ai commi da 7 bis a 7 septies si applicano le disposizioni di cui all' articolo 53, comma 1, della legge regionale 4/2005.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 di seguito elencati:
a) capitolo 8020 - relativamente al disposto di cui alla lettera a);
b) capitolo 9338 - relativamente al disposto di cui alla lettera b);
c) capitolo 8657 - relativamente al disposto di cui alla lettera c).
Note:
1Comma 7 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
2Comma 7 ter aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
3Comma 7 quater aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
4Comma 7 quinquies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
5Comma 7 sexies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
6Comma 7 septies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
7Comma 7 octies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
8Parole sostituite al comma 5 da art. 77, comma 1, L. R. 7/2011
9Comma 1 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
10Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
12Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
Art. 16
 (Contributi straordinari al Comune di Arta Terme per la stagione termale 2009)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Arta Terme per interventi atti a garantire il regolare svolgimento della stagione termale per l'anno in corso.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 9111 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Arta Terme per interventi atti a garantire il regolare svolgimento della stagione termale per l'anno in corso>> e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2009.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 1496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 41, L. R. 12/2010
Art. 17
 (Finanziamento dei piani di azione locale delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste)
1. Per attivare anticipatamente gli investimenti, semplificando le procedure amministrative e contrastare gli effetti sociali della crisi economica in atto sulla società regionale utilizzando risorse regionali già stanziate per la specifica finalità, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dai piani di azione locale di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), e definiti per il triennio 2009-2011 ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 4/2008, è autorizzata ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 21/2007 la spesa pluriennale di 21.248.287,50 euro, in ragione di 7.248.287,50 euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per ognuno degli anni 2010 e 2011, con onere a carico dell'unità di bilancio 9.2.2.1158 e del capitolo 1054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 e al capitolo 1054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
3. Al finanziamento dei piani di azione locale di cui al comma 1, secondo le disposizioni della legge regionale 4/2008, l'Amministrazione regionale provvede altresì con le risorse del Fondo nazionale per la montagna istituito con l'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), iscritte all'unità di bilancio 9.2.2.1158 e derivanti dalle assegnazioni delle quote annuali non impegnate, comprese quelle da iscrivere in corso di esercizio nel triennio 2009-2011.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 e al capitolo 1051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
5. Gli interventi, anche di tipo contributivo, inseriti nei piani di azione locale di cui al comma 1 sono attuati dalle Comunità montane e dalle Province di Gorizia e Trieste, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a), della legge regionale 1/2006, fatta salva diversa determinazione in merito all'individuazione del soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento contenuta nei piani medesimi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 4/2008.
6. La versione definitiva dei piani di cui al comma 1, prevista dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 4/2008, conseguente alla presentazione all'Amministrazione regionale, in sede di prima applicazione della legge regionale 4/2008, delle proposte sulle quali l'Amministrazione regionale abbia comunicato la manifestazione di interesse ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 4/2008, è trasmessa dai Presidenti delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste alla Regione entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta che i piani non siano finanziati dall'Amministrazione regionale.
Art. 17 bis
 (Azioni a sostegno dei rivenditori di generi di monopolio)
1. In relazione all'eccezionale contrazione nelle vendite di generi di monopolio, anche a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Slovenia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, nell'osservanza delle condizioni e dei limiti della normativa comunitaria, azioni a sostegno dell'attività dei rivenditori di generi di monopolio, operanti nelle aree già soggette a regime di zona franca della provincia di Gorizia e sue successive estensioni alle province di Trieste e di Udine, ai sensi della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 (Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia).
2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate attraverso la concessione di contributi per:
a) il sostegno delle imprese di rivendita per la ristrutturazione, l'arredo e la dotazione di sistemi di sicurezza, anche nel caso di subingressi, nonché per l'avvio di nuove attività commerciali da parte di rivenditori cessati dall'attività di rivendita ordinaria o speciale;
b) la promozione di attività di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale;
c) la creazione di borse di studio per la frequenza di corsi di qualificazione e riqualificazione, attraverso contributi assegnati ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT).
(3)
3. La Giunta regionale stabilisce con apposito regolamento le condizioni, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 17/2010
2Articolo sostituito da art. 2, comma 70, lettera a), L. R. 11/2011
3Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
Art. 17 ter
 (Interventi per la diffusione di servizi di pubblica utilità)
1. AI fine di incentivare la creazione e l'utilizzo di reti che si affiancano agli sportelli della pubblica amministrazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi a favore dei titolari esercenti le rivendite di generi di monopolio per l'acquisto di strumenti informatici atti a favorire l'accesso dei cittadini ai servizi delle pubbliche amministrazioni quali i servizi erogati nell'ambito del progetto Reti Amiche, di cui alla convenzione siglata tra il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e la Federazione italiana tabaccai del 4 novembre 2008, e altri servizi da erogare tramite il terminale multifunzione.
2. La Regione è altresì autorizzata ad avvalersi della rete dei rivenditori di generi di monopolio per l'erogazione di pagamento servizi su base regionale.
3. La Giunta regionale stabilisce, con apposito regolamento, le condizioni, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1. Il regolamento può essere unico per gli interventi di cui al presente articolo e all'articolo 17 bis.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 17/2010
2Comma 3 sostituito da art. 2, comma 70, lettera b), L. R. 11/2011
Art. 18
 (Interpretazione autentica dell'articolo 73, comma 2, e dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000)
1. In attuazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 73, comma 2, della legge regionale 7/2000, il comma 1 dell'articolo 32 della medesima legge si applica anche a tutti i programmi Konver-Italia - periodo 16.03.1995 - 31.12.1999 che alla data di entrata in vigore della legge regionale 7/2000 avevano ancora in corso i rapporti contributivi di cui ai finanziamenti predetti.
Capo V
 Aiuti de minimis nel settore della pesca
Art. 19
1.
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un regime di aiuti de minimis nel settore della pesca, ai sensi del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, con la concessione agli operatori del settore della pesca marittima di compensazioni conseguenti all'arresto definitivo ovvero di aiuti in materia di compensazione socio-economica nel rispetto della programmazione nazionale e comunitaria.>>.

2. Gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.1.1001 e al capitolo 6202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 la cui denominazione è sostituita con la seguente "Ristoro, in regime di aiuti de minimis, ai pescatori per la fuoriuscita precoce dal settore della pesca, ovvero aiuti in materia di compensazione socio-economica".
Capo VI
 Interventi nel settore lavoro e formazione professionale
Art. 20
 (Lavoro somministrato per esigenze straordinarie connesse alla crisi economica)
1. Al fine di garantire la funzionalità delle misure anticrisi nel settore del lavoro l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare personale somministrato nel limite massimo di dieci unità e per la durata massima di quarantotto mesi, eventualmente prorogabili in considerazione del perdurare della situazione di crisi, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a utilizzare ulteriore personale somministrato destinato a esercitare attività e funzioni svolte in via esclusiva dalla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie al fine di incrementare le risorse del bilancio regionale mediante la gestione della Programmazione comunitaria e la partecipazione ai bandi a gestione diretta della Commissione europea. Il personale somministrato è assegnato alla Direzione centrale medesima in numero di dieci unità.
Note:
1Articolo sostituito da art. 12, comma 7, L. R. 11/2011
2Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
Art. 21
 (Sostegno alla stipulazione dei contratti di solidarietà difensivi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unità locali nel territorio regionale che stipulino contratti di solidarietà difensivi conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale, interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro.
1 bis. I benefici di cui al comma 1 sono concessi con riferimento ai contratti di solidarietà difensivi stipulati a decorrere dall'1 gennaio 2009.
2. Con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione dei benefici di cui al comma 1.
3. Condizione per la concessione dei benefici di cui al comma 1 è la preventiva concessione, da parte del competente organo nazionale a favore dell'impresa richiedente, dell'integrazione salariale connessa alla stipulazione del contratto di solidarietà difensivo ovvero del contributo di solidarietà.
3 bis. La concessione dei benefici di cui al comma 1 è compatibile con la trasformazione del contratto di solidarietà difensiva in contratto di solidarietà espansiva, ai sensi dell' articolo 41, comma 3 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale, a favore dell'impresa richiedente, dell'integrazione salariale relativa alla trasformazione stessa.
3 ter. I benefici di cui al comma 1 sono concessi, nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui al comma 2, anche nell'ipotesi di stipulazione del contratto di espansione di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 148/2015 , tenuto conto dei periodi di fruizione dei benefici di cui al comma 1 anteriori all'applicazione del contratto di espansione e a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale a favore dell'impresa richiedente dell'intervento straordinario di integrazione salariale conseguente alla stipulazione del contratto di espansione.
3 quater. I benefici di cui al comma 1 sono concessi, nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui al comma 2, anche nell'ipotesi di proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà ai sensi dell' articolo 22 bis del decreto legislativo 148/2015 , tenuto conto dei periodi di fruizione dei benefici di cui al comma 1 anteriori alla decorrenza della proroga e a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale a favore del datore di lavoro richiedente dell'intervento straordinario di integrazione salariale conseguente alla stipula dell'accordo di proroga in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4491 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Sostegno alla stipulazione dei contratti di solidarietà difensivi" e con lo stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2009.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 5 l'anno 2001 è stato corretto in 2011.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 31, lettera a), L. R. 12/2009
2Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 31, lettera b), L. R. 12/2009
3Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 5, L. R. 24/2016
4Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 16/2019
5Comma 3 quater aggiunto da art. 7, comma 69, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 22

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 9, comma 39, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 40, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
3Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 41, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
4Articolo abrogato da art. 96, comma 1, L. R. 26/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013. Le disposizioni continuano ad applicarsi secondo quanto indicato al comma 2 del medesimo art. 96, L.R. 26/2012.
Art. 23
 (Finanziamento al Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane dell'EBIART)
1. Ai sensi dell'articolo 68 bis della legge regionale 12/2002 viene ulteriormente finanziato il Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane dell'EBIART (Ente bilaterale artigianato) con un importo di 500.000 euro per il sostegno al reddito degli imprenditori artigiani, titolari di aziende fino a quattordici dipendenti, che abbiano concordato, per i propri dipendenti o parte di essi, con le organizzazioni sindacali il ricorso agli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 19, commi 1, 1 bis e 1 ter, del decreto legge 185/2008, convertito, con modifiche, dalla legge 2/2009, e successive modifiche.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 8603 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Fondo per il sostegno al reddito per le aziende artigiane dell'EBIART" e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2009.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 7, L. R. 12/2009
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 14, L. R. 12/2010
Art. 24
 (Progetti a favore di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali)
1. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le Amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali.
2. Con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione dei progetti.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 2.700.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4681 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Sostegno alle amministrazioni pubbliche che promuovono progetti di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali" e con lo stanziamento di 2.700.000 euro per l'anno 2009.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Art. 25
 (Accelerazione di procedimenti in materia di formazione professionale)
1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti organici di adeguamento, semplificazione e razionalizzazione dei regolamenti vigenti in materia di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 19, della legge regionale 17/2008, con deliberazione della Giunta regionale possono essere autorizzate, con riferimento a interventi formativi già avviati che coinvolgono direttamente le imprese regionali in attività formative di lavoratori occupati e non occupati, specifiche disposizioni di deroga dai termini temporali previsti per il completamento di progetti e la relativa rendicontazione, fermo restando il rispetto dei vincoli e delle procedure previste dai regolamenti comunitari recanti disposizioni in materia di impiego del Fondo sociale europeo.
Capo VII
 Accelerazione di procedure di spesa in materia di politiche per la famiglia
Art. 26
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. 
( ABROGATO )
(3)
4. 
( ABROGATO )
(4)
5. 
( ABROGATO )
(5)
6. 
( ABROGATO )
(6)
7. AI comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), le parole <<agli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009>>.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/2005, come modificato dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, lettera j), L. R. 22/2021
2Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, lettera j), L. R. 22/2021
3Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, lettera j), L. R. 22/2021
4Comma 4 abrogato da art. 43, comma 1, lettera j), L. R. 22/2021
5Comma 5 abrogato da art. 43, comma 1, lettera j), L. R. 22/2021
6Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, lettera j), L. R. 22/2021
Art. 27
1. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), le parole <<o il recupero>> sono sostituite dalle seguenti: <<, il completamento della costruzione, il recupero o il completamento del recupero>>.
2. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001 le parole <<a primo rischio decrescente>> sono sostituite dalle seguenti: <<da escutere successivamente ad ogni altra garanzia prestata>>.
3.
Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001 è inserito il seguente:
<<5 bis. La garanzia del Fondo è cumulabile, a fronte dello stesso intervento edilizio, con eventuali agevolazioni richieste o ottenute a valere su leggi regionali o statali.>>.

Art. 28
 (Norme in materia di edilizia residenziale)
1. Nei casi di separazione personale dei coniugi e di scioglimento della convivenza more uxorio, il trasferimento della residenza, rispettivamente, di uno dei coniugi o di uno dei conviventi more uxorio, non comporta la revoca dell'agevolazione, qualora il ricorso per la separazione personale venga presentato, ovvero lo scioglimento della convivenza more uxorio intervenga entro un anno dal trasferimento della residenza medesima.
1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).
2. I provvedimenti di revoca del contributo assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono annullati previa domanda da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riassegnare le quote di contributo dagli stessi già restituite o in corso di restituzione.
4. Per le finalità di cui al comma 3 la relativa spesa fa carico al fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica), ovvero al Fondo istituito dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale).
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 93, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Comma 1 bis aggiunto da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 93, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
Art. 29
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 6/2003 in materia di edilizia residenziale pubblica)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della regionale 6/2003 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale pari agli interessi di mora maturati e non pagati, a fronte di mutui contratti dai privati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), per l'acquisto, la costruzione, il completamento della costruzione, il recupero o il completamento del recupero della casa di abitazione.
1 ter. I contributi di cui comma 1 bis sono concessi ed erogati alla banca mutuante in nome e per conto del mutuatario che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2009, non abbia pagato dall'1 luglio 2008 le rate di mutuo alle scadenze previste dai piani di ammortamento, per difficoltà finanziarie dovute alla fruizione nei medesimi periodi degli ammortizzatori sociali.
1 quater. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 11/2009, sono definiti con regolamento ai sensi dell'articolo 12 i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, comma 1 bis, della legge regionale 6/2003, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
Capo VIII
 Disposizioni in materia societaria
Art. 30
 (Bic Sviluppo Italia FVG)
1. Al fine di consentire la puntuale definizione delle previsioni di cui al protocollo d'intesa finalizzato al trasferimento della proprietà di Bic-Sviluppo Italia FVG SpA sottoscritto tra Regione, Ministero dello sviluppo economico e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, in attuazione dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Finanziaria regionale Friulia SpA una garanzia fidejussoria in relazione alle eventuali sopravvenienze passive o inesistenza di poste attive che non trovino già copertura nelle disposizioni contrattuali, nel limite massimo del prezzo di cessione.
2. Con deliberazioni della Giunta regionale sono definiti termini e modalità della garanzia fidejussoria concessa.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e ai capitoli 1547 e 1747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Capo VIII bis
 Agenzia Lavoro & Sviluppoimpresa
Art. 30 bis
 (Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e occupazionale del Friuli Venezia Giulia, è istituita l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa di seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico non economico funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.
2. L'Agenzia è strumento di raccordo tra le esigenze del settore produttivo e imprenditoriale e le attività dei soggetti pubblici e privati competenti in materia di attività produttive e politiche del lavoro.
3. L'Agenzia ha sede legale a Trieste.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 30 ter
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione, nei confronti dell'Agenzia, esercita le seguenti funzioni:
a) nomina gli organi;
b) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali;
c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
d) esercita attività di vigilanza e controllo;
e) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 14/2023
Art. 30 quater
 (Competenze dell'Agenzia)
1. L'Agenzia opera a supporto della Regione nella programmazione, progettazione e indirizzo delle politiche occupazionali e di investimento del sistema imprenditoriale regionale, con particolare riguardo a:
a) attuazione delle politiche, definite dalla Giunta regionale, a sostegno dell'attrattività del territorio e dell'imprenditoria regionale anche in vista del conseguimento di ricadute occupazionali positive;
b) promozione delle condizioni localizzative ritenute idonee per attrarre investimenti nazionali e internazionali e per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio regionale, prioritariamente negli agglomerati industriali, finalizzati anche alle ricadute occupazionali positive;
c) analisi delle procedure e delle formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle iniziative imprenditoriali regionali;
d) coordinamento della gestione delle situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale, al fine di promuovere e favorire processi di transizione imprenditoriale finalizzati alla salvaguardia del tessuto produttivo regionale e alla conseguente tutela dei livelli occupazionali;
e) sviluppo di modalità efficaci di governance locale interattiva coinvolgendo ai vari livelli i soggetti istituzionali ed economici interessati, in particolare nelle attività di preparazione e progettazione di singole iniziative e portafogli di progetti, attraverso diverse forme e meccanismi operativi di comunicazione e coordinamento quali conferenze, comitati, tavoli tecnici e gruppi di lavoro tematici;
f) coordinamento delle politiche di crescita imprenditoriale in termini dimensionali, di accrescimento tecnologico e di internazionalizzazione, finalizzate anche al conseguimento di ricadute occupazionali positive;
g) promozione della professionalizzazione, del reintegro lavorativo e della formazione professionale, con particolare attenzione nei confronti dei lavoratori giovani e delle nuove professionalità derivanti dalla trasformazione produttiva digitale;
h) supporto all'attività degli organi collegiali e dei tavoli di concertazione competenti in materia di sviluppo economico e di lavoro previsti dalla vigente legislazione regionale, promuovendo la diffusione di modelli d'impresa a vocazione comunitaria e di esperienze partecipative di relazioni industriali;
i) promozione di iniziative per la valorizzazione della responsabilità sociale d'impresa;
j) osservazione e analisi, in collaborazione con le Amministrazioni competenti, dei fenomeni infortunistici e di lavoro sommerso e irregolare in regione sulla base della loro articolazione territoriale, settoriale e per dimensione aziendale, in vista dell'elaborazione di misure innovative di intervento finalizzate a contrastare tali fenomeni;
k) ideazione e attuazione di campagne di informazione mirate per le imprese e i lavoratori, per la diffusione della conoscenza degli strumenti esistenti finalizzati allo sviluppo economico e occupazionale;
l) supporto agli uffici regionali nella redazione dei programmi operativi comunitari.
2. L'Agenzia predispone il Programma di marketing territoriale, approvato dalla Giunta regionale, volto a promuovere l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali tramite:
a) la ricerca di investitori nazionali ed esteri;
b) la promozione dell'immagine della regione, delle realtà produttive regionali e delle opportunità di investimento, anche tramite il portale di cui all' articolo 4 della legge regionale 3/2015 come sostituito dall' articolo 15, comma 5, lettera b), legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);
c) l'integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle politiche locali, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'ambiente, alla logistica, alla riqualificazione territoriale e alla formazione;
d) la predisposizione della mappatura analitica delle aree disponibili con le informazioni utili alle valutazioni delle imprese ai fini dell'insediamento, nonché delle aree industriali dismesse ai fini della promozione al loro riutilizzo;
e) la promozione di iniziative in materia di responsabilità sociale d'impresa.
(2)
3. L'Agenzia dà attuazione al Programma di marketing territoriale di cui al comma 2 avvalendosi della denominazione "Agenzia Select Friuli Venezia Giulia" anche attraverso la predisposizione di materiale promozionale e informativo, nonché attraverso pubblicazioni su mezzi di comunicazione specialistici e a tal fine può avvalersi anche di esperti esterni all'Amministrazione regionale e della collaborazione dei consorzi di cui al capo II del titolo V della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).
4. In relazione alle imprese che a seguito della promozione unitaria dell'offerta localizzativa nella regione intendono insediare nuove attività, i consorzi di cui all' articolo 62 della legge regionale 3/2015 e il sistema delle Autonomie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano assieme all'Agenzia l'informazione specifica ai singoli investitori sulle procedure di insediamento.
5. L'Agenzia può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia economica. Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati, società per la valorizzazione del trasferimento tecnologico e per lo sviluppo dell'innovazione riconosciute come incubatori certificati o facenti parte dei cluster di cui alla legge regionale 3/2015 e può avvalersi di esperti di settore.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 2, L. R. 14/2023
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 2, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 30 quinquies
 (Organi)
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Direttore generale;
b) il Revisore unico dei conti.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 30 sexies
 (Il Direttore generale)
1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell'Agenzia.
2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) adotta il bilancio annuale e pluriennale di previsione e il rendiconto generale;
b) adotta il Piano strategico di durata triennale e il Piano operativo annuale sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale e redige la relazione sulla gestione;
c) ha la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia con facoltà di conciliare e transigere;
d) adotta il regolamento concernente l'ordinamento, l'assetto organizzativo, il funzionamento dell'Agenzia;
e) dirige la struttura, ne assicura la funzionalità e garantisce la realizzazione del Piano strategico assumendo le conseguenti iniziative;
f) provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;
g) trasmette gli atti soggetti al controllo alla Direzione generale che provvede al successivo loro inoltro alla Giunta regionale.
(2)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Lettera g) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 3, L. R. 14/2023
Art. 30 septies
 (Incarico)
1. Il Direttore generale dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Articolo sostituito da art. 78, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 30 octies
 (Revisore unico dei conti)
1. Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;
c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.
2. Il Revisore unico dei conti e il revisore supplente sono nominati con decreto del Presidente della Regione tra soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Con le medesime modalità è nominato un Revisore supplente.
3. Il Revisore unico dei conti e il revisore supplente sono designati dall'Assessore competente in materia di bilancio.
4. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.
5. Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale per il tramite della Direzione generale.
7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole sostituite al comma 6 da art. 7, comma 4, L. R. 14/2023
Art. 30 nonies
 (Comitato scientifico)
1. L'Agenzia può avvalersi di un Comitato scientifico, composto da non più di cinque esperti in materia di economia e lavoro, nominati con deliberazione della Giunta regionale, con funzione di consultazione strategica e di sostegno alle attività di promozione dello sviluppo economico e occupazionale della regione.
2. Ai componenti del Comitato è corrisposto, oltre al rimborso delle spese sostenute, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, la cui misura è stabilita nel provvedimento di nomina.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Comma 2 sostituito da art. 7, comma 19, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 5, L. R. 14/2023
Art. 30 decies
 (Dotazioni finanziarie)
1. Costituisce fonte di finanziamento dell'Agenzia la quota annuale per le spese di funzionamento e attività, determinata in sede di approvazione della legge di bilancio regionale.
2. Possono inoltre essere fonti di finanziamento:
a) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;
b) gli ulteriori finanziamenti previsti dalla Regione;
c) i finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza;
d) eventuali altre entrate.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 30 undecies
 (Gestione economica e patrimonio)
1. L'Agenzia ha un bilancio proprio e applica la disciplina contabile prevista per gli Enti regionali.
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse economiche e finanziarie, sono individuati i beni mobili e immobili, materiali e immateriali del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione diretta e indiretta e alla vigilanza dell'Agenzia.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 6, L. R. 14/2023
Art. 30 duodecies
 (Vigilanza e controllo)
1. Sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all' articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ):
a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;
b) il piano strategico e il piano operativo annuale;
c) i regolamenti e gli altri atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Agenzia.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione generale che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione.
3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.
4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è interrotto per una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie per il parere di competenza.
6. Il Direttore generale adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.
7. Ai fini della vigilanza il Direttore generale trasmette alla Giunta, per il tramite della Direzione generale, una relazione annuale sull'attuazione degli indirizzi e sul raggiungimento degli obiettivi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Comma 2 sostituito da art. 7, comma 7, L. R. 14/2023
3Parole sostituite al comma 7 da art. 7, comma 8, L. R. 14/2023
Art. 30 terdecies
 (Personale dell'Agenzia)
1. Il personale dell'Agenzia appartiene al ruolo unico regionale.
2. Qualora la realizzazione di particolari attività implichi la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, l'Agenzia può ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.
Capo IX
 Disposizioni finali
Art. 31
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.