LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/2008
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 11
 (Disciplina dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette)
1. Nei territori dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di parchi e riserve, si applicano le misure di tutela previste per tali aree, qualora siano idonee a garantire la tutela di habitat e specie per i quali il sito o la zona sono stati istituiti. Qualora le misure di tutela siano insufficienti, l'ente gestore adotta le necessarie misure di conservazione specifiche, integrando all'occorrenza il regolamento ovvero il piano di conservazione e sviluppo dell'area protetta. Qualora le misure di conservazione specifiche riguardino la gestione della fauna, le medesime sono adottate sentito il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2008.
2. L'Ente parco delle Dolomiti Friulane di cui all'articolo 53 della legge regionale 42/1996 svolge le funzioni previste al comma 1 per i siti SIC e ZPS Dolomiti Friulane, per il SIC Forra del Cellina e per il SIC Val Colvera di Jof. L'Ente parco delle Prealpi Giulie di cui all'articolo 54 della legge regionale 42/1996 svolge le funzioni previste al comma 1 per i siti SIC Prealpi Giulie, SIC Jof di Montasio e Jof Fuart, ZPS Alpi Giulie, SIC Zuc dal Bor.
3. L'organo gestore della Riserva Foci Isonzo e Isola della Cona svolge le funzioni previste al comma 1 per il SIC Foce dell'Isonzo e Isola della Cona.
4. Nei siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette, le sanzioni amministrative connesse alla violazione delle misure di salvaguardia e di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 non sono applicate qualora sussistano identiche misure di tutela dell'area protetta. In caso contrario, qualora nei territori dell'area protetta vi siano pSIC o SIC o ZSC e ZPS in rapporto di sovrapposizione e sia commessa la violazione di identiche disposizioni poste a tutela delle diverse tipologie di siti della Rete Natura 2000, si applica la disciplina di cui al comma 2 bis dell'articolo 12. I proventi sono introitati dall'organo gestore dell'area protetta.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 13/2009
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 25, lettera a), L. R. 13/2023