LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

TITOLO VI
 SANZIONI
Art. 37
 (Sanzioni amministrative)
1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'articolo 31 della legge 157/1992, e successive modifiche, per le violazioni delle seguenti fattispecie si applicano le sanzioni amministrative così determinate:
a) da 400 a 2.500 euro per chi esercita la caccia senza essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia;
b) da 300 a 1.800 euro per chi esercita la caccia durante il periodo di ritiro o di sospensione del tesserino regionale di caccia; la sanzione è raddoppiata nel caso di reiterazione della violazione;
c) da 25 a 200 euro per chi abbatte, cattura o detiene, in violazione di quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti, esemplari di fauna selvatica appartenenti a specie cacciabili che sono, in ogni caso, confiscati;
d) le sanzioni di cui alla lettera c) sono raddoppiate in caso di fauna migratoria e in caso di fauna tipica stanziale alpina;
e) le sanzioni di cui alle lettere c) e d) si applicano anche nei casi di abbattimento di fauna in eccesso rispetto a quanto previsto dal piano di prelievo per ciascuna Riserva di caccia, non rientranti nelle previsioni di compensazione del PVD e di abbattimento di fauna non proveniente da allevamento all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile;
f) da 100 a 600 euro nel caso di caccia da appostamento al beccaccino, di caccia alla posta alla beccaccia, nonché in caso di caccia al camoscio, muflone e daino in forma diversa da quella di selezione; i soggetti sono comunque confiscati;
g) da 100 a 600 euro nel caso di rifiuto di esibizione della fauna abbattuta, di superamento del numero massimo di giornate di caccia consentite ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 24/1996, e successive modifiche, o di esercizio dell'attività venatoria da parte degli agenti incaricati della vigilanza venatoria nei territori in cui esercitano le loro funzioni;
h) da 100 a 600 euro per omissioni nell'applicazione dei contrassegni inamovibili sui capi abbattuti, nei casi previsti dall'articolo 6 bis della legge regionale 24/1996, come introdotto dall'articolo 45, comma 1, della presente legge;
i) da 50 a 300 euro nel caso di abbattimenti difformi, per classe di sesso ed età, dalle previsioni del calendario della caccia di selezione;
j) da 50 a 300 euro per la vendita a privati e la detenzione da parte di questi di reti da uccellagione, nonché per la produzione, detenzione e vendita di trappole per la fauna selvatica che sono, in ogni caso, confiscate;
k) da 50 a 300 euro per la violazione della disposizione di cui all'articolo 30, comma 3;
l) da 25 a 300 euro per ogni altra violazione delle disposizioni della legge 157/1992, e successive modifiche, e delle disposizioni regionali concernenti l'attività venatoria o la tutela della fauna non espressamente sanzionata.
2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede la Regione secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Le entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitate dalla Regione.
2 bis. L'accertamento delle violazioni di disposizioni evincibili dagli obblighi di annotazione sul tesserino venatorio da parte dei soggetti preposti alla vigilanza venatoria deve essere effettuato esclusivamente a persone trovate in esercizio venatorio o attitudine di caccia, ai sensi del dell' articolo 28, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
Note:
1Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 18, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 15/2012
2Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 18, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 15/2012
3Lettera j) del comma 1 sostituita da art. 18, comma 1, lettera g), numero 3), L. R. 15/2012
4Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 25/2014
5Comma 2 sostituito da art. 28, comma 1, lettera u), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6Comma 2 bis sostituito da art. 94, comma 1, L. R. 28/2017
7Lettera l) del comma 1 interpretata da art. 3, comma 9, L. R. 20/2018
Art. 38
 (Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia)
1. Nei casi previsti dall' articolo 30, comma 1, della legge 157/1992 , e successive modifiche, la Regione, qualora venga emessa sentenza di condanna nel corso del primo grado di giudizio, può provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, fino alla definizione del procedimento penale e comunque:
a) per una durata non superiore a due annate venatorie nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), i), e I), della legge 157/1992, e successive modifiche;
b) per una durata non superiore a un'annata venatoria nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettere g) e h), della legge 157/1992, e successive modifiche.
2. Il ritiro del tesserino regionale di caccia di cui al comma 1 è disposto entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di condanna emessa nel giudizio di primo grado.
3. La Regione sospende il tesserino regionale di caccia:
a) per un periodo non superiore a tre annate venatorie, nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche;
b) per un periodo non superiore a due annate venatorie, nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e m) della legge 157/1992, e successive modifiche;
c) per un periodo non superiore a due annate venatorie, nei casi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e h), della presente legge.
(4)
4. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 3 è applicato, tenuto conto della particolare gravità dell'illecito contestato all'interessato e delle osservazioni formulate dal medesimo nell'ambito del procedimento, entro un anno che decorre:
a) nei casi previsti dal comma 3, lettera a), dalla data in cui la sentenza di condanna diventa irrevocabile, ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale;
b) nei casi previsti dal comma 3, lettere b) e c), dalla data del pagamento della sanzione amministrativa o della iscrizione a ruolo della medesima.
(6)
5. Le sanzioni di cui al comma 3, qualora siano inferiori a un'annata venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio.
6. La Regione disciplina il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera h), L. R. 15/2012
2Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera i), L. R. 15/2012
3Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera v), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4Parole sostituite al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera v), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5Parole sostituite al comma 6 da art. 28, comma 1, lettera v), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 3, comma 9, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2023.