LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 30
 (Tesserino regionale di caccia)
1. Per l'esercizio dell'attività venatoria, oltre ai documenti previsti dalla legislazione venatoria vigente, è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità.
2. Il tesserino regionale di caccia è un permesso rilasciato annualmente dalla Regione su cui il cacciatore deve annotare, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 12, comma 12, della legge 157/1992 , la tipologia di fruizione venatoria, le giornate di caccia e le specie e quantità di fauna prelevata giornalmente.
3. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia devono essere leggibili ed effettuate con inchiostro indelebile. Le correzioni sono effettuate in maniera tale da consentire la lettura dell'annotazione originale.
3 bis. Gli abbattimenti degli ungulati sono annotati sul tesserino regionale di caccia prima dell'apposizione del contrassegno inamovibile. Gli abbattimenti di fauna stanziale e di fauna migratoria sono annotati sul tesserino regionale di caccia subito dopo l'incarnieramento.
4. Il tesserino regionale di caccia è valido per un'annata venatoria.
5. Il rilascio del tesserino regionale di caccia è subordinato:
a) al possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;
b) all'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa per licenza di porto di fucile per uso caccia;
c) all'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale;
d) alla stipulazione della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alla legislazione vigente.
6. Per la fruizione venatoria di cui all'articolo 28, comma 2, lettera e), e comma 3, non è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia.
7. Alla scadenza della validità, il tesserino regionale di caccia è restituito secondo le modalità disciplinate dalla Regione.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 145, comma 11, lettera a), L. R. 17/2010
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 145, comma 11, lettera b), L. R. 17/2010
3Comma 3 bis aggiunto da art. 145, comma 11, lettera c), L. R. 17/2010
4Comma 3 bis sostituito da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 15/2012
5Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera q), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6Parole sostituite al comma 7 da art. 28, comma 1, lettera q), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7Parole sostituite al comma 2 da art. 65, comma 3, L. R. 6/2019