LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 18
 (Funzioni)
1. I Distretti venatori svolgono le seguenti funzioni:
a) elaborano le proposte di PVD;
b) coordinano l'attività di gestione venatoria delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile di competenza;
c) coordinano le attività connesse all'esercizio venatorio provvedendo a predisporre il regolamento tipo di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;
d) individuano criteri oggettivi per l'assegnazione dei cacciatori nelle zone, eventualmente individuate dalle Riserve di caccia, per l'esercizio venatorio;
e) approvano i regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;
f) ratificano la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico-venatoria delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile di competenza e la trasmettono all'Amministrazione regionale, unitamente agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 21;
g) possono realizzare almeno una volta ogni tre anni le mostre dei trofei dei capi ungulati abbattuti, nell’ultimo anno, nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie del Distretto venatorio a cui tutte le Riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie del Distretto stesso sono tenute a partecipare.
2. I Distretti venatori, riuniti in Conferenza in persona dei loro Presidenti, sono sentiti dalla Regione qualora sia ritenuto opportuno ai fini di una corretta gestione venatoria.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione della Riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio:
a) un contributo annuale per le spese concernenti l'attività di segreteria e di presidenza nella misura massima di 4 euro per ciascun cacciatore ammesso ad esercitare l'attività venatoria in una delle Riserve di caccia di cui si compone il Distretto e comunque non superiore al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
b) contributi per le spese concernenti la predisposizione del PVD nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera g), L. R. 12/2010
2Lettera a) del comma 3 sostituita da art. 3, comma 15, lettera b), L. R. 25/2016 . La disposizione si applica alle attività svolte dai beneficiari a partire dall'anno 2017, così come disposto all'art. 3, c. 16, della medesima L.R. 25/2016.
3Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 83, comma 1, L. R. 28/2017
4Parole aggiunte alla lettera g) del comma 1 da art. 83, comma 1, L. R. 28/2017
5Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 3, comma 29, L. R. 25/2018
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 28, L. R. 15/2020
7Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 81, L. R. 13/2021
8Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 8, comma 4, L. R. 8/2022
9Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 3, comma 8, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
10Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 3, comma 8, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.