LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/02/2008
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 6
 (Contenuti del Piano di azione locale e coordinamento con accordi-quadro degli Ambiti per lo sviluppo territoriale)
1. Il PAL, sulla base di una ricognizione quantificata della situazione e dei bisogni della comunità cui si riferisce, in particolare:
a) descrive gli obiettivi di sviluppo con connessa strategia, le azioni di intervento, i risultati attesi e l'area territoriale coinvolta;
b) indica le autorità e le parti economiche e sociali consultate e descrive i risultati delle consultazioni;
c) individua per ciascun intervento, configurato al livello territoriale ritenuto più adeguato, il soggetto responsabile della sua attuazione, l'eventuale disciplina sostanziale prevista dalle norme di settore, con tempi e modalità di attuazione ed eventuali termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; costituiscono intervento, altresì, la costituzione di parchi-progetto finalizzati alla redazione di progetti cantierabili per la realizzazione di opere da presentare sui fondi strutturali comunitari e, nella misura massima del 2 per cento della quota di finanziamento regionale del PAL, il ricorso all'assistenza tecnica per la sua predisposizione;
d) indica il piano finanziario che contiene i soggetti finanziatori, la ripartizione degli oneri per ciascun soggetto e per ciascun intervento;
e) indica il cronoprogramma delle attività e degli impegni;
f) indica le modalità di gestione, controllo e sorveglianza e gli indicatori per la valutazione;
g) prevede il diritto di recesso dei soggetti sottoscrittori fissandone le condizioni;
h) individua i contenuti non modificabili se non attraverso una propria rideterminazione ai sensi dell'articolo 7, comma 8;
i) descrive, a soli fini di coordinamento, gli interventi programmati dalla Comunità montana da finanziarsi con risorse settoriali trasferite dalla Regione, compresi gli interventi di cui alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani).
2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il PAL individua, altresì, gli interventi di cui all'articolo 25 della legge regionale 1/2006 che la Comunità montana propone in qualità di ASTER e che sono finanziati con le risorse di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).
3. Il PAL, in un'apposita sezione, può individuare gli interventi da finanziare con risorse aggiuntive che si rendano disponibili successivamente alla sua formalizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
4. Il PAL costituisce strumento di integrazione territoriale degli interventi della Comunità montana e degli altri soggetti per i quali disposizioni o programmi comunitari, nazionali o regionali richiedono l'inserimento in progetti integrati territoriali o in altri programmi di intervento territorialmente integrati, diversamente denominati. Tali interventi sono ricompresi in una apposita sezione del PAL.
5. Nel PAL può essere costituita una riserva di risorse da utilizzare per lo scorrimento di graduatorie di interventi contributivi programmati nel PAL.
6. L'individuazione del soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi previsti dal PAL, ai sensi del comma 1, lettera c), avviene applicando il criterio dell'unicità del soggetto rispetto alla tipologia dell'intervento nell'ambito territoriale considerato.