LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 2008, n. 13

Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/11/2008
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica
420.06 - Impianti sportivi
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
170.06 - Società finanziarie

Art. 11
1.
Il comma 9 dell'articolo 50 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<9. La concessione del posteggio, di validità quinquennale e comunque limitata ai giorni della fiera, non può essere ceduta senza la cessione dell'azienda o del relativo ramo d'azienda. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene sulla base della graduatoria di cui al comma 7. L'assenza del titolare per due volte nel quinquennio, anche non consecutive, comporta la revoca della concessione e la sua assegnazione in base alla graduatoria medesima.>>.