LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Sezione II
 Vincolo idrogeologico e per altri scopi
Art. 47
 (Autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico)
1. Il vincolo idrogeologico ha per finalità la tutela dell'ambiente fisico; nei terreni soggetti al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923, ogni attività comportante trasformazione dei terreni in altra destinazione d'uso è autorizzata dalla Direzione centrale, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 48 e 51 della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, costituisce trasformazione del terreno ogni intervento avente rilevanza urbanistica, urbanistico-ambientale o edilizia che comporti una modifica permanente delle modalità di utilizzo e di occupazione o che possa compromettere la stabilità dello stesso, innescare fenomeni erosivi e turbare il regime delle acque.
Art. 48
 (Casi di esonero dall'autorizzazione)
1. Non è subordinata all'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico l'esecuzione dei lavori di pronto intervento dichiarati urgenti o di somma urgenza ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Regione 0165/Pres. del 2003.
2. Altre fattispecie d'intervento, di modesta rilevanza urbanistica, urbanistico-ambientale o edilizia e geologica, esenti da ogni altra formalità o per le quali sono previste procedure semplificate di dichiarazione sono disciplinate dal regolamento forestale.
Art. 49
 (Garanzie)
1. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico può essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale o alla stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa.
2. Per la determinazione dell'ammontare del deposito cauzionale e per i casi di esecuzione d'ufficio, trovano applicazione, rispettivamente, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 44.
Art. 50
 (Casi particolari di progettazione)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 42, comma 4, e dall'articolo 48, l'approvazione dei progetti di competenza dalla Direzione centrale, comportanti trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 42, comma 1, o comportanti trasformazione del terreno ai sensi dell'articolo 47, comma 2, e finalizzati agli interventi di sistemazione idraulico-forestale e di manutenzione delle opere di sistemazione idraulicoforestale, ai lavori di pronto intervento, alle opere destinate alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi, nonché alle opere pubbliche di viabilità forestale, tiene luogo rispettivamente dell'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 2, e dell'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico.
Note:
1Articolo sostituito da art. 64, comma 24, L. R. 17/2010
Art. 51
 (Zone esenti dal vincolo idrogeologico)
1. Fino all'entrata in vigore del PTR, le zone omogenee A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P e per servizi e attrezzature collettive, così come individuate dal Piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici locali, non sono soggette al vincolo idrogeologico di cui all'articolo 47. Non sono, altresì, soggette al vincolo idrogeologico le particelle catastali con pendenza media pari o inferiore al 30 per cento ricadenti nelle zone omogenee E3, E4, E5 ed E6.
2. Le varianti al piano regolatore generale comunale che trasformino le zone D4, E, F e G, sottoposte a vincolo idrogeologico, nelle zone di cui al primo periodo del comma 1 sono soggette al preventivo parere vincolante della Direzione centrale. La mancanza del preventivo parere vincolante non consente alla variante di esentare dal vincolo idrogeologico di cui all'articolo 47 le zone trasformate.
3. Nelle zone omogenee di cui al comma 1, rimane facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere una relazione geologica che attesti che l'intervento previsto avviene nella completa sicurezza per quanto riguarda la stabilità dei luoghi, il regolare deflusso delle acque superficiali e il rispetto delle forme e dei fenomeni carsici.
4. Dopo l'entrata in vigore del PTR, con deliberazione della Giunta regionale sono ridefinite le zone omogenee ai fini dell'applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 25, lettera a), L. R. 17/2010
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 64, comma 25, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 123, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4Parole sostituite al comma 2 da art. 123, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 52
 (Modifica del vincolo idrogeologico)
1. La proposta di modifica dei perimetri delle aree soggette a vincolo idrogeologico è presentata da chiunque vi abbia interesse alla Direzione centrale, corredata di una perizia tecnica predisposta da tecnici abilitati con specifica competenza in materia di tutela del suolo come previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, è pubblicata nella forma dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La proposta di cui al comma 1, subito dopo la pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, è depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi. Del deposito è data notizia con apposito avviso pubblicato nell'albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti tale forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.
3. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni, cui segue il provvedimento di modifica del vincolo idrogeologico.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 124, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 1 da art. 124, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 124, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4Parole sostituite al comma 3 da art. 124, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
Art. 52 bis
 (Modifica del vincolo per altri scopi)
1. Per la modifica dei perimetri delle aree soggette al vincolo per altri scopi di cui all' articolo 17 del regio decreto 3267/1923 , trova applicazione l'articolo 52.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 125, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 53
 (Sanzioni)
1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, coloro che trasformano i terreni in altra destinazione d'uso del suolo senza l'autorizzazione di cui all'articolo 47 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92.
2.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
2Parole sostituite al comma 1 da art. 126, comma 1, L. R. 26/2012