LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo II
 Funzione produttiva
Art. 34
 (Produzione legnosa)
1. La Regione, anche in ottemperanza ai protocolli internazionali per la difesa dell'ambiente, promuove la produzione di legno quale materia prima rinnovabile per gli impieghi nel campo industriale, energetico e artigianale anche allo scopo di ridurre il tasso di carbonio nell'atmosfera.
Art. 35
 (Viabilità forestale)
1. La Regione individua nella realizzazione e manutenzione della viabilità forestale lo strumento per conseguire una piena valorizzazione della risorsa forestale e una razionale gestione del territorio di valenza silvo-pastorale.
2. La viabilità forestale, i cui parametri dimensionali sono definiti con il regolamento forestale, è classificata in:
a) strade forestali, caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato;
b) piste forestali e varchi, caratterizzati da opere a fondo naturale non aventi il carattere di opere permanenti;
c) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri comunque preclusi al transito motorizzato.
3.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 27, comma 1, L. R. 16/2008
2Comma 2 sostituito da art. 109, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3Comma 3 abrogato da art. 109, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4Comma 2 sostituito da art. 3, comma 3, lettera e), L. R. 44/2017
5Comma 1 sostituito da art. 3, comma 40, lettera a), L. R. 13/2023
Art. 36
 (Vie aeree d'esbosco)
1. I procedimenti relativi all'installazione e all'esercizio degli impianti temporanei di gru a cavo sono disciplinati con il regolamento forestale.
2. Sono comunque fatti salvi gli obblighi di legge per le fattispecie che costituiscono motivo di pericolo per il volo aereo.
Art. 37
 (Meccanizzazione forestale)
1. La Regione promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza individuale degli operatori delle imprese d'utilizzazione boschiva, quale contributo allo sviluppo della filiera foresta-legno-energia e all'applicazione di corrette metodologie di lavoro in foresta.
2.  
( ABROGATO )
(4)
2 bis.  
( ABROGATO )
2 ter.  
( ABROGATO )
2 quater.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 64, comma 20, L. R. 17/2010
2Comma 2 ter aggiunto da art. 64, comma 20, L. R. 17/2010
3Comma 2 quater aggiunto da art. 64, comma 20, L. R. 17/2010
4Comma 2 abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014
5Comma 2 bis abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014
6Comma 2 ter abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014
7Comma 2 quater abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 38
 (Valorizzazione delle imprese di prima trasformazione)
1. La Regione, anche ai fini del miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro, promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture delle imprese di prima trasformazione del legno, quale contributo alla valorizzazione economica del patrimonio forestale e a completamento della filiera foresta-legno-energia.
2.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 111, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 39

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 112, comma 1, L. R. 11/2014
2Articolo abrogato da art. 3, comma 40, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 40

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 14/2012
2Comma 2 ter aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 14/2012
3Comma 2 quater aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 14/2012
4Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 41
 (Arboricoltura da legno)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) <<arboricoltura>>: la coltivazione di alberi, reversibile al termine del ciclo colturale, in terreni non boscati, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno e biomassa;
b) <<specie forestali a rapido accrescimento>>: le specie coltivate con turni inferiori o uguali a dieci anni.
2. La Regione promuove la produzione legnosa fuori foresta.
3. Gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con finanziamenti pubblici devono essere gestiti secondo un piano di coltura e conservazione.
4. Nel regolamento forestale sono disciplinati i criteri per la redazione del piano, le relative modalità di approvazione, gli obblighi che ne derivano e le fattispecie esenti.
5.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 114, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2Parole soppresse al comma 3 da art. 114, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
3Comma 5 abrogato da art. 114, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
Art. 41 bis
 (Reti d'impresa della filiera foresta-legno-energia)
1. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 4 aprile 2013 n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), promuove e sostiene, riconoscendo criteri di premialità ai fini della concessione degli incentivi previsti dalla presente legge, le diverse forme di aggregazione di imprese come individuate dalla normativa vigente fra cui, in particolare, le reti di impresa di cui all' articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 .
Note:
1Articolo aggiunto da art. 115, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 41 ter
 (Incentivi a sostegno della funzione produttiva dei boschi)
1. Ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, fatta eccezione per lo Stato e la Regione, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2, è riconosciuto un premio annuale in base allo stanziamento di bilancio. Con regolamento regionale, sulla base delle utilizzazioni boschive effettuate nell'anno precedente rispetto alle previsioni pianificate e dell'assoggettamento alla certificazione della gestione forestale sostenibile, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione dei premi, ivi compreso l'importo minimo al di sotto del quale il premio non è concedibile, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Allo scopo di consolidare e diffondere la pianificazione di proprietà forestali di cui all'articolo 11, la Regione eroga contributi ai proprietari di boschi pubblici e privati per la redazione e revisione dei PGF e delle SF.
3. Al fine di favorire la costituzione di consorzi tra proprietari privati, la Regione può finanziare il PGF per superfici, a prevalente finalità produttiva, superiori a 200 ettari anche non accorpati.
4. Allo scopo di promuovere le attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, la Regione eroga contributi per i seguenti interventi:
a) conversione di cedui ad alto fusto;
b) sfolli, diradamenti, cure colturali, recupero degli scarti delle utilizzazioni boschive, interventi di difesa fitosanitaria, prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi a seguito di incendi, dissesti idrogeologici e altre calamità;
c) utilizzazioni boschive su superfici forestali con condizioni stazionali che aggravano i costi delle attività di gestione forestale;
d) manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché realizzazione della viabilità forestale di cui all'articolo 35;
e) realizzazione di percorsi pedonali o con veicoli senza motore, anche interni al bosco, da utilizzare per finalità turistiche, ricreative o sportive;
f) miglioramenti ambientali dei boschi, destinati prioritariamente alle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (Concernente la conservazione degli uccelli selvatici), o all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);
g) rimboschimenti e imboschimenti realizzati nelle aree di pianura sulla base di un progetto che preveda un piano di coltura e conservazione per la loro gestione.
5. I beneficiari dei contributi di cui al comma 4 sono:
a) i proprietari forestali privati e pubblici o loro delegati, fatta eccezione per lo Stato e la Regione, di boschi situati nel territorio regionale gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11 per gli interventi di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e) e f);
b) i proprietari di terreni privati e pubblici o loro delegati, fatta eccezione per lo Stato e la Regione, per gli interventi di cui al comma 4, lettera g);
c) soggetti cui è affidata la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname su proprietà pubbliche ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera c), limitatamente agli interventi di cui al comma 4, lettere a), b), c), e) e f);
d) soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 25, che hanno in gestione aree silvo-pastorali con le modalità di cui all'articolo 21, comma 3 bis;
d bis) le autorità esproprianti che realizzano gli interventi di cui al comma 4, lettera d) anche su boschi situati nel territorio regionale non gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 11.
5 bis. Per le finalità di cui all'articolo 86 bis la Regione è autorizzata a erogare alle associazioni fondiarie contributi:
a) fino al 100 per cento della spesa sostenuta per la copertura delle spese per la costituzione e gestione dell'associazione stessa;
b) fino all'8o per cento della spesa sostenuta per la redazione dei piani di gestione associata dei terreni conferiti dai soci ai fini dell'articolo 86 bis, comma 2.
(2)
6. Ai fini di cui all'articolo 34 e per rilanciare il mercato del legno, la Regione eroga contributi per le seguenti finalità:
a) gestione della borsa del legno regionale finalizzata all'intermediazione commerciale del legname tondo, al coordinamento e alla divulgazione dei flussi informativi relativi alla domanda e offerta di legname e dei relativi prodotti trasformati;
b) promozione del legname regionale e dei relativi prodotti trasformati anche attraverso la valorizzazione dei marchi di provenienza e di qualità di cui all'articolo 19;
b bis)   ( ABROGATA )
c) gestione dei sistemi di certificazione forestale e delle relative catene di custodia per i prodotti forestali;
d) vendita del legname all'imposto in allestimento tondo.
7. I beneficiari dei contributi di cui al comma 6 sono:
a) società o associazioni che forniscono servizi nel settore della gestione forestale o della certificazione per gli interventi di cui al comma 6, lettere a), b) e c);
a bis)   ( ABROGATA )
b) i proprietari forestali privati e pubblici o loro delegati, fatta eccezione per lo Stato e la Regione, di boschi situati nel territorio regionale gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11 per gli interventi di cui al comma 6, lettera d);
c) soggetti cui è affidata la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname su proprietà pubbliche ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera c), limitatamente agli interventi di cui al comma 4, lettere a), b), c), e) e f);
d) soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 25, che hanno in gestione aree silvo-pastorali con le modalità di cui all'articolo 21, comma 3 bis.
7 bis. I beneficiari di cui al comma 7, tenuti al rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si avvalgono anche delle procedure di affidamento diretto, di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo medesimo.
8. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25.
9. Ai fini di cui all'articolo 38 comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese di prima trasformazione del legno iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con priorità per quelle che aderiscono a reti di impresa di cui all'articolo 41 bis.
10.  
( ABROGATO )
11. Per imprese di prima trasformazione del legno di cui ai commi 9 e 10 devono intendersi quelle che trasformano il legname tondo in prodotti segati con possibili successive lavorazioni.
12. Ai fini di cui all'articolo 41, comma 2, la Regione eroga contributi a enti e aziende singole o associate, nonché ai proprietari dei fondi o soggetti da essi delegati per la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno.
13. Ai fini di favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, la Regione eroga incentivi con il Fondo di cui all' articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).
14. Con appositi regolamenti o bandi sono definiti le modalità, i criteri e le priorità per l'assegnazione degli incentivi di cui al presente articolo, anche sulla base della progressione della spesa, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
14 bis. Ai contributi previsti dal presente articolo non si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 115, comma 1, L. R. 11/2014
2Comma 5 bis aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 28/2017
3Lettera b bis) del comma 6 aggiunta da art. 3, comma 30, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Lettera a bis) del comma 7 aggiunta da art. 3, comma 30, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Comma 7 bis aggiunto da art. 3, comma 30, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6Lettera b bis) del comma 6 abrogata da art. 3, comma 95, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7Lettera a bis) del comma 7 abrogata da art. 3, comma 95, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 53, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9Parole sostituite alla lettera a) del comma 5 da art. 3, comma 53, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 3, comma 53, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
11Parole sostituite alla lettera b) del comma 7 da art. 3, comma 53, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
12Lettera d bis) del comma 5 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
13Parole aggiunte al comma 14 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
14Comma 14 bis aggiunto da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023
15Parole aggiunte alla lettera d bis) del comma 5 da art. 3, comma 40, lettera c), L. R. 13/2023
16Comma 10 abrogato da art. 3, comma 40, lettera d), L. R. 13/2023
17Parole aggiunte al comma 14 da art. 3, comma 40, lettera e), L. R. 13/2023