LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 95
 (Regolamento forestale)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di esecuzione della presente legge, denominato regolamento forestale, con il quale si provvede a dare esecuzione alle disposizioni in materia di:
a) pianificazione e programmazione forestale;
b) disciplina delle attività di gestione forestale;
c) imprese forestali;
d) viabilità forestale, vie aeree d'esbosco e arboricoltura da legno;
e) tutela dei boschi;
f) vincolo idrogeologico e quello per altri scopi di cui al regio decreto 3267/1923 ;
g)   ( ABROGATA )
h) definizione delle tempistiche burocratiche riducendo, ogni qualvolta possibile, quelle previste sino all'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 132, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 132, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Parole soppresse al comma 1 da art. 126, comma 1, L. R. 11/2014