LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 91
 (Studi, indagini e ricerche)
1. Per le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni nel settore forestale e ambientale, di cui ai capi I, II, III, IV e V del presente titolo e nel settore delle biomasse legnose, mediante apposite convenzioni con istituti, enti, centri di ricerca e informazione scientifica, istituzioni universitarie e privati professionisti.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, con le modalità di cui al comma 1, oppure direttamente, a sostenere la spesa per:
a) progetti pilota nei settori forestale, ambientale e delle biomasse legnose;
b) formazione e aggiornamento professionale degli addetti ai settori forestale e delle biomasse legnose e attività connesse;
c) istituzione di borse di studio e attività di formazione superiore nei settori di cui al comma 1;
d) progetti di marketing territoriale e di sviluppo e tutela delle attività forestali e dei prodotti da esse derivati;
e) programmi di divulgazione e informazione nei settori di cui al comma 1.