LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 77
 (Modalità di esecuzione dei lavori)
1. La Direzione centrale provvede a effettuare in amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi gli interventi per la difesa fitopatologica dei boschi.
2. I lavori di cui al comma 1 possono essere affidati direttamente secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge regionale 13/2001, e successive modifiche, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 27, L. R. 17/2010
2Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera g), L. R. 44/2017